Stop ai contenziosi tra banche/poste e clienti per la restituzione di quanto depositato su libretti di risparmio cosiddetti “dormienti”. Il termine per la prescrizione della richiesta di restituzione viene fissato in 10 anni: la questione, all’esame della commissione Finanze del Senato, e’ in via di definizione in sede deliberante. Tutto nasce dal fatto che numerosi contenziosi sono nati fra banche e cittadini proprio in relazione al diniego talune volte opposto al depositante alla riscossione del credito giacente sui conti e depositi bancari non movimentati da svariati anni, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra oppure in ragione della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al conto, al deposito o al libretto, che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito.
Nel testo messo a punto in commissione Finanze di Palazzo Madama unificando due proposte di legge si fissano 2 principi: il diritto di un depositario di libretto di risparmio alla restituzione da parte della banca delle somme in esso contenute e i relativi termini di decorrenza della prescrizione del diritto dei depositanti alla restituzione delle somme di loro spettanza. Nel dettaglio: “Ove, nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario o di Poste italiane S.p.A., le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante”.
Poi la prescrizione: “In assenza di una manifestazione di volontà della banca o di Poste italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante”. Il presidente della commissione Finanze ha proposto il passaggio dell’esame di questo testo in sede deliberante e la proposta e’ stata accolta dai gruppi parlamentari.