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Lavoro somministrato e diritti sindacali: cosa dice l’interpretazione del Ministero del Lavoro

Secondo il Ministero del Lavoro, con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, dovrebbe essere applicato il CCNL dell’Agenzia di somministrazione, integrato dalle previsioni di quello dell’ impresa utilizzatrice

Lavoro somministrato e diritti sindacali: cosa dice l’interpretazione del Ministero del Lavoro

Il Decreto Legislativo 81/2015, ovvero il Jobs Act, dispone che al lavoratore somministrato si applichino i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori e che lo stesso ha diritto ad esercitare presso l’azienda utilizzatrice, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Peraltro, nel corso di questi anni, è sorta la questione se in relazione all’esercizio di tali diritti trovi applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’ azienda in cui il lavoratore somministrato va ad operare.

La precisazione del Ministero del Lavoro

Al riguardo, con risposta ad un interpello sindacale, il Ministero del Lavoro fornisce ora una attesa precisazione.

Il Ministero ricorda innanzitutto che il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti ( agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice ) legati da due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore ed il somministratore, ed il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’ agenzia di somministrazione ed il lavoratore.

Il datore di lavoro del lavoratore è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione anche se la prestazione lavorativa – nel periodo della missione – è svolta nell’ interesse dell’ utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

Ripartizione dei poteri e degli obblighi

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, quindi, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e la effettiva utilizzazione della prestazione.

Pertanto, in linea generale, il CCNL che regola il rapporto di lavoro è quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.

Questo per garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’ utilizzatore, come disposto dall’ art. 35 del richiamato Jobs Act.

L’art. 36 del Jobs Act

Alle stesse conclusioni si deve pervenire anche per i diritti sindacali, come richiamati dall’art. 36 dello stesso Jobs Act.

Anche in questo caso, dunque, si dovrà fare riferimento, in prima istanza, al CCNL applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore, durante la missione, di esercitare all’ interno del contesto lavorativo, ove concretamente è inserito, tutti i diritti sindacali riconosciuti allo stesso dalla legge e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento delle prestazioni di lavoro presso l’impresa utilizzatrice.

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