Due obiettivi, per il lavoro autonomo non imprenditoriale e per quello subordinato: 1) costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro; 2) favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento (cosiddetto «lavoro agile»). Se ne occupa la commissione Lavoro di Palazzo Madama.
Autonomi – Il provvedimento di iniziativa del ministro Poletti introduce tutele sia sulle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi, sia sulla presenza scritta di contratti di affidamento dei lavori, sia sui termini di pagamento (che non devono superare i 60 giorni), sia per la deducibilità di alcune spese, sia sui diritti per gravidanza, maternità, infortuni. Inoltre si prevede che i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
Lavoro agile – Consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge così: a) la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, b) l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici; c) quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. In estrema sintesi, il provvedimento all’esame della commissione Lavoro del Senato disciplina la forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e il recesso dall’accordo.