Rispetto a quanto già assicurato dalle attuali normative e dai contratti collettivi, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche arrivano ulteriori garanzie di conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche. Il via libera arriva dalla commissione Lavoro della Camera che ha dato l’ok per l’aula.
Tutela lavoratore malato oncologico: l’attuale normativa
In materia di salute i rapporti di lavoro sono regolati dal codice civile che precede che in caso di malattia – oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio – il rapporto di lavoro venga sospeso e che il datore di lavoro non possa licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il periodo di conservazione del posto (cosiddetto «periodo di comporto») appositamente previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Il periodo di comporto consiste in un lasso di tempo in cui il lavoratore, pur assente dal lavoro, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Questo periodo è generalmente stabilito dalla legge e regolato dai CCNL o, in mancanza di riferimenti, dagli usi e dalla prassi. Questa tutela costituisce, quindi, una sorta di «schermo protettivo» per il lavoratore: finché è operativo, il datore di lavoro può licenziarlo solo per giusta causa o per giustificato motivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione ovvero a cessazione totale dell’attività d’impresa.
La durata del periodo di comporto varia a seconda che si tratti di impiegati o di operai. Scaduto il periodo di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se è ancora seriamente malato. Per ovviare a questo inconveniente, spesso i CCNL hanno introdotto un altro istituto, quello dell’aspettativa non retribuita.
Diritti dei lavoratori malati di tumore: le novità in arrivo
Il disegno di legge che adesso approda in aula introduce ulteriori elementi di tutela in considerazione del fatto che “il percorso di cura o di guarigione può risultare lungo e complesso”. Infatti stabilisce che:
1) i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche conservano il posto di lavoro per tutto il periodo necessario alle cure o ai trattamenti che comportano condizioni psicofisiche non compatibili con l’attività lavorativa e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla certificazione medica specialistica, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano norme di maggiore favore.
2) nei casi di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore.
3) La certificazione della malattia è rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore.
4) L’elenco delle malattie per cui si applicano queste disposizioni è predisposto dal Ministro della salute, con decreto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.