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L’abc della Tasi: scadenze e aliquote fondamentali

FIRSTonline

Si avvicina la data più temuta dalla maggior parte dei contribuenti italiani, soprattutto quelli che abitano in grandi città come Roma, Milano e Firenze. Chi non ha pagato l’acconto Tasi entro il 16 giugno dovrà farlo entro il prossimo 16 ottobre, scadenza valida per i residenti nei Comuni ritardatari che hanno comunicato al Tesoro le aliquote entro il 10 settembre (circa 5.300 amministrazioni) anziché entro il 23 maggio (circa 2.200 enti).

Vale per tutti, invece, la scadenza del 16 dicembre, data entro la quale bisognerà pagare il saldo della nuova tassa sui servizi indivisibili (ovvero quelli garantiti senza distinzione a tutti i cittadini, ad esempio la pulizia delle strade o l’illuminazione pubblica). 

I contribuenti che abitano in uno dei circa 300 Comuni super-ritardatari –quelli in cui la comunicazione delle aliquote non è arrivata nemmeno entro il 10 settembre – dovranno versare l’intero importo in un’unica soluzione, sempre entro il 16 dicembre, applicando alle abitazioni principali  l’aliquota base dell’1 per mille.

Per tutti gli altri immobili, invece, l’1 per mille scatta soltanto se la corrispondente aliquota Imu non supera il 9,6 per mille. Se la soglia per l’imposta municipale unica è già al massimo del 10,6 per mille, invece, la Tasi non andrà pagata. Ciò significa che la somma delle aliquote deve dare sempre lo stesso risultato, ovvero 10,6 per mille: ad esempio, se l’Imu è al 10,1 per mille, la Tasi sui fabbricati diversi dall’abitazione principale si pagherà sul rimanente 0,5 per mille. 

I calcoli, purtroppo, spettano ai contribuenti, che non hanno vita semplice. Anzi, le regole si complicano ulteriormente in caso di ripartizione fra possessore occupante (a quest’ultimo tocca il 10% dell’importo complessivo in caso dal Comune non sia arrivata diversa indicazione). 

In generale, l’aliquota Tasi non può superare il 2,5 per mille e si applica alla stessa base imponibile dell’Imu: rendita catastale rivalutata del 5 per mille e moltiplicata per i relativi coefficienti (il principale è 160, valido per le abitazioni e le pertinenze). D’altra parte, solo per quest’anno, i Comuni possono alzare l’aliquota massima della Tasi, purché l’incremento non superi lo 0,8 per mille e a patto che il gettito supplementare sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure per le abitazioni principali. 

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