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La Tasi in 10 punti: dalle aliquote alle detrazioni, dagli affitti agli F24

GUIDA ALLA TASI – Il 16 ottobre in circa 5.300 Comuni si pagherà l’acconto Tasi, mentre il saldo andrà pagato da tutti entro il 16 dicembre – Vademecum su scadenze, base imponibile, aliquote e detrazioni – Novità fiscale per gli affitti: pagano anche gli inquilini – Negozi e uffici: la pressione fiscale aumenta – Ecco i codici tributo per gli F24.

Padroneggiare il sistema fiscale italiano è un privilegio di pochi, ma pagare una singola tassa dovrebbe essere un’abilità alla portata di tutti. La Tasi, invece, ha creato problemi anche ai professionisti, sia per la confusione delle norme, sia per i ritardi con cui molte amministrazioni locali hanno deciso (o non deciso) le aliquote. L’acronimo della discordia sta per “Tassa sui servizi indivisibili”, definizione che fa riferimento ai servizi che i Comuni erogano indistintamente a tutti i cittadini, come la pulizia delle strade, l’illuminazione pubblica o la sicurezza. E’ bene tenere presente la differente imposizione rispetto all’Imu: la Tasi si paga su tutti gli immobili, mentre l’imposta municipale unica è dovuta su tutti gli immobili tranne che sulle abitazioni principali (a meno che non siano di lusso).

1) COSA SI INTENDE PER “PRIMA CASA”? E PER “ABITAZIONE PRINCIPALE”?

A livello normativo e fiscale le due espressioni non hanno lo stesso significato. Per abitazione principale s’intende l’immobile in cui si ha la residenza anagrafica e si risiede abitualmente. Il concetto di prima casa riguarda invece il possesso dell’immobile (si può acquistare un immobile come prima casa anche mantenendo la residenza altrove, purché nello stesso Comune) ed è fondamentale per usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di acquisto (come le riduzioni sull’imposta di registro o sull’Iva). 

2) COSA SONO LE “PERTINENZE” DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE?

L’insieme delle pertinenze relative all’abitazione principale comprende unità immobiliari di vario genere: magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7). Ai fini Tasi, le pertinenze sono assimilate all’abitazione principale.  

3) QUANDO ARRIVANO LE SCADENZE?

Ecco lo schema:

– Nei Comuni che hanno stabilito le aliquote entro il 23 maggio (circa 2.200) l’acconto è stato pagato entro il 16 giugno e il saldo si pagherà entro il 16 dicembre.

– Nei Comuni che hanno stabilito le aliquote entro il 10 settembre (circa 5.300, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bari, Reggio Calabria, L’Aquila, Catania, Verona, Padova, Palermo, Trieste, Siena e Perugia) l’acconto si pagherà entro il 16 ottobre e il saldo entro il 16 dicembre. 

– Nei Comuni che non hanno stabilito le aliquote (circa 300), la Tasi si pagherà in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, applicando sull’abitazione principale l’aliquota di base dell’1 per mille (per quella sugli immobili diversi dall’abitazione principale si veda il paragrafo sulle aliquote).

Queste sono le tre tappe previste dalla legge nazionale, ma in alcuni casi i singoli Comuni possono aver deciso autonomamente di concedere più tempo ai contribuenti. E’ perciò consigliabile tenere d’occhio le delibere comunali.

4) COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE?

E’ la stessa che si usa per l’Imu: si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i relativi coefficienti, ad esempio 160 per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Ecco la lista dei coefficienti a seconda delle categorie catastali:

– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

– 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5, per i quali il moltiplicatore è 80;

– 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

5) QUALI SONO LE ALIQUOTE? 

L’abitazione principale 
L’aliquota base è pari all’uno per mille, mentre l’aliquota massima per quest’anno non può superare il 2,5 per mille. I Comuni possono modificare le soglie entro questi due limiti, ma hanno anche il potere di aumentare l’aliquota massima, a patto che rispettino due condizioni: l’incremento non deve eccedere lo 0,8 per mille (quindi il vero limite per l’aliquota è il 3,3 per mille) e l’amministrazione ha l’obbligo d’impiegare il gettito aggiuntivo per finanziare le detrazioni sull’abitazione principale e le sue pertinenze.

Gli altri immobili
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota Tasi è agganciata a quella dell’Imu. La somma delle due aliquote, infatti, non può superare il 10,6 per mille, che corrisponde all’aliquota massima dell’imposta municipale unica. Di conseguenza, nei Comuni in cui l’amministrazione ha spinto l’Imu al livello più alto possibile, non si paga un euro di tassa sui servizi. D’altra parte, se l’aliquota Imu è stabilita al 10,2 per mille, quella della Tasi non può superare lo 0,4 per mille. Anche per gli immobili diversi dall’abitazione principale, tuttavia, vale la regola dell’incremento massimo pari allo 0,8 per mille: i Comuni potranno imporlo (alzando il tetto della somma di Imu e Tasi all’11,4 per mille), ma sempre a patto di destinare il gettito in più alle agevolazioni.

6) E LE DETRAZIONI?

Sulle detrazioni, come sulle aliquote, non esistono regole generali, perché le decisioni in merito spettano ai singoli Comuni, che hanno la facoltà di prevederle o meno. L’unico obbligo, come detto, scatta per le amministrazioni che hanno deliberato di alzare le aliquote fino all’incremento massimo dello 0,8 per mille (vedi paragrafo precedente). In termini pratici, le detrazioni possono dipendere da vari fattori: rendita catastale (come a Roma, Milano, Torino e Firenze), presenza e numero di figli (come a Pisa e a Bergamo), reddito, numero degli occupanti, metri quadri, quartiere o altro ancora.

[Cerca le scadenze, le aliquote e le detrazioni del tuo Comune]

7) COME SI DIVIDE LA TASI FRA PADRONE DI CASA E AFFITTUARIO?

Sul fronte degli affitti, con la Tasi arriva una novità importante: a pagare non è solo il padrone di casa (come nel caso dell’Imu), ma anche l’inquilino. Entrambi devono utilizzare per il calcolo le aliquote per gli immobili diversi dall’abitazione principale. La ripartizione delle quote è stabilita dal Comune in un intervallo obbligato che va dal 70 al 90% per il titolare dell’immobile e dal 10 al 30% per l’occupante. La proporzione più diffusa è 70-30%, ma le variazioni non mancano (dall’80-20% di Roma al 90-10% di Milano). 

La buona notizia per i padroni di casa è che non sono tenuti a comunicare con gli inquilini: i versamenti si effettuano separatamente e in caso di mancato pagamento spetta all’amministrazione recuperare le somme dovute. D’altra parte, i locatari sono obbligati a metter mano al portafogli solo nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare. L’esenzione scatta anche se l’importo da pagare è inferiore a 16 euro.

8) CI SARANNO RINCARI PER NEGOZI E UFFICI?

Secondo un’analisi del Caf Acli, sugli immobili strumentali (capannoni industriali, uffici, centri commerciali, negozi, alberghi e non solo) l’arrivo della Tasi implica un aumento del carico fiscale in 4.278 Comuni italiani (il 53% del totale), di cui 3.649 hanno spinto l’acceleratore sulle aliquote, mentre altri 652 non hanno deliberato le soglie entro il 18 settembre, facendo scattare automaticamente l’aliquota dell’uno per mille. L’incremento fiscale sugli immobili strumentali varia in media dal 9 all’11,5% su base annua. 

Oltre ai meccanismi delle aliquote, sul carico fiscale complessivo incide anche la possibilità di sottrarre le somme pagate come tributi locali dal reddito d’impresa: la deducibilità della Tasi è totale, mentre quella dell’Imu è calata dal 30 al 20% fra 2013 e 2014. Le aziende in rosso maturano invece un credito d’imposta che sarà deducibile dall’imponibile Ires solo quando i bilanci torneranno in utile.

9) QUALI CODICI TRIBUTO BISOGNA SCRIVERE SUL MODELLO F24?

La Tasi si può pagare attraverso i servizi di home banking oppure agli sportelli bancari o postali con il bollettino o il modello F24. Chi sceglie quest’ultima opzione deve indicare anche il codice tributo. Ecco lo schema:

– per l’abitazione principale e le relative pertinenze 3958;

– per gli immobili diversi dalle abitazioni principali 3961;

– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3959;

– per le aree edificabili 3960.

10) COSA SUCCEDE A CHI PAGA IN RITARDO?

I contribuenti ritardatari devono percorrere la strada del ravvedimento operoso, che consiste nel pagare la tassa e una multa in forma ridotta. Occorre muoversi di propria iniziativa, prima di essere pizzicati dal Fisco, altrimenti si è costretti a pagare la ben più salata sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo dovuto. 

Con il ravvedimento operoso la sanzione da pagare si determina in base al seguente schema:

– lo 0,2% per ogni giorni di ritardo fino al 14esimo giorno;

– il 3% dal quindicesimo al trentesimo giorno;

– il 3,75% dal trentunesimo giorno fino alla scadenza dei termini per presentare la dichiarazione Tasi relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. 

A tutti questi casi si somma l’1% d’interessi legali su base annua, da calcolare in proporzione ai giorni di ritardo.


Allegati: Leggi anche: “I segreti della Tasi a Roma: aliquote, affitti e il dilemma detrazioni”https://www.firstonline.info/a/2014/10/10/i-segreti-della-tasi-a-milano-la-giungla-delle-det/3376fc0e-698c-4b2a-880f-3e43c109d9ee

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