Martedì 13 ottobre l’Aula di Palazzo Madama ha approvato in terza lettura il disegno di legge Boschi, che prevede la riforma della Costituzione relativamente al Senato e al Titolo V sugli enti locali. I voti favorevoli sono stati 179, i contrari 16 e gli astenuti sette. Forza Italia non ha partecipato al voto (pur avendo approvato il testo in prima lettura). Hanno scelto l’Aventino Sel, Lega e Movimento 5 Stelle.
Si chiude così un altro round, ma l’incontro è ancora lungo. Il Ddl Boschi dovrà essere approvato nuovamente da entrambe le Camere, poi passerà al vaglio del referendum popolare e infine della Consulta. La conversione definitiva in legge, di conseguenza, non potrà arrivare prima del 2017.
1) QUALI SARANNO LE FUNZIONI DEL NUOVO SENATO?
Il nuovo articolo 55 della Costituzione sancisce la fine del bicameralismo perfetto, che accompagna l’Italia fin dalla nascita della Repubblica. Le novità sono diverse. In particolare, il nuovo Senato
– non voterà la fiducia al Governo;
– non approverà le leggi ordinarie: se lo richiederà 1/3 dei membri potrà esaminare e proporre modifiche ai testi varati dalla Camera, che sarà libera di accogliere o ignorare le indicazioni di Palazzo Madama (solo in tema di competenze legislative delle Regioni e leggi di bilancio Montecitorio dovrà esprimersi a maggioranza assoluta per non tenere conto delle modifiche volute dal Senato);
– non si esprimerà sullo stato di guerra (che dovrà essere deliberato solo dalla Camera, anche se a maggioranza assoluta), né sulle leggi di amnistia e indulto o su quelle che recepiscono i trattati internazionali (a meno che non sia in gioco l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea);
– approverà le leggi di revisione costituzionale, i referendum popolari, i testi sull’ordinamento dei Comuni, le leggi per l’attuazione di normative Ue e i casi d’incompatibilità o di ineleggibilità dei senatori;
– dovrà votare obbligatoriamente soltanto le leggi che riguardano le competenze regionali: negli altri casi, se non si esprimerà entro 10 o 15 giorni (il termine varia a seconda delle materie), i provvedimenti entreranno in vigore;
– esprimerà pareri sulle nomine di competenza del governo e manterrà la funzione di raccordo tra Stato, enti locali e Unione europea.
2) COME SARA’ COMPOSTO IL NUOVO SENATO?
La riforma prevede che il nuovo Senato sarà composto da 100 membri (contro gli attuali 321), di cui 95 scelti dalle Regioni (21 saranno sindaci) e 5 dal Presidente della Repubblica.
3) COME SARANNO ELETTI I SENATORI?
Il testo specifica soltanto che i Consigli regionali eleggono i consiglieri “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”. Il compromesso politico faticosamente raggiunto prevede che gli elettori, nel voto per le regionali, esprimano anche una preferenza sui consiglieri da inviare in Senato, anche se poi sarà il Consiglio ad affidare formalmente l’incarico. La normativa che regola con precisione l’elezione dei nuovi senatori è però rinviata a una legge elettorale che Camera e Senato dovranno approvare in un secondo momento.
4) ALTRE NOVITA’ SUL SENATO
– Il Presidente della Repubblica non potrà più sciogliere il Senato, ma solo la Camera;
– il presidente della Camera sostituirà il presidente del Senato nel ruolo di seconda carica dello Stato;
– non sarà previsto alcun limite d’età per diventare senatori (oggi bisogna avere almeno 40 anni);
– scompariranno i senatori eletti nella circoscrizione estero;
– i nuovi membri di Palazzo madama non percepiranno alcuna indennità per il ruolo di senatore (ma nel testo non si parla di rimborsi spese);
– saranno senatori a vita solo gli ex Capi di Stato (ma ovviamente la norma non è retroattiva: i senatori a vita attualmente in carica manterranno il loro posto);
– i senatori nominati dal Presidente della Repubblica rimarranno in carica 7 anni e non potranno essere rinominati.
5) COME SARA’ ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?
Basta con i 59 delegati regionali: parteciperanno al voto solo deputati e senatori. Per le prime tre votazioni il quorum resterà invariato (maggioranza qualificata dei due terzi, il 66%), mentre dal quarto al sesto scrutinio l’asticella salirà al 60% (tre quinti), contro la maggioranza assoluta richiesta oggi. Anche dal sesto scrutinio in poi servirà un quorum dei tre quinti, mentre attualmente è sufficiente la maggioranza degli aventi diritto.
6) COME SARANNO ELETTI I MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
Dei 5 giudici della Consulta, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato (oggi invece vengono eletti tutti in seduta comune).
7) CHE NE SARA’ DELLE PROVINCE E DEL CNEL?
La riforma Boschi cancella in modo definitivo le province e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (organo di rilevanza costituzionale che oggi ha diritto all’iniziativa legislativa).
8) COSA CAMBIERA’ PER LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM?
Sale da 50mila a 150mila il numero di firme necessarie a presentare una legge di iniziativa popolare, ma per la prima volta si garantisce che queste proposte saranno discusse e votate. Per quanto riguarda il quorum dei referendum abrogativi, resta di norma al 50% degli aventi diritto, ma scende al 50% dei votanti delle ultime elezioni nel caso in cui la consultazione sia stata chiesta da almeno 800mila elettori. Nascono poi i referendum propositivi e di indirizzo, che dovranno essere regolati da una legge costituzionale e da una ordinaria.
9) COME SARANNO DIVISE LE COMPETENZE LEGISLATIVE DELLO STATO DA QUELLE DELLE REGIONI?
Il nuovo articolo 117 trasferisce al solo Stato alcune competenze legislative finora condivise con le Regioni (ad esempio in tema di beni culturali, turismo, grandi infrastrutture di interesse nazionale, sicurezza sul lavoro, previdenza complementare e integrativa, concorrenza e mercati assicurativi). Su alcune materie, invece, lo Stato continuerà a occuparsi della legislazione di principio, lasciando alle Regioni quella specifica (ad esempio in tema di sicurezza, istruzione, politiche sociali e tutela della salute).
10) COS’E’ IL “VOTO A DATA CERTA”?
Nel caso in cui un disegno di legge sia considerato “essenziale per l’attuazione del programma di governo”, l’Esecutivo potrà richiederne il “voto a data certa”. La Camera dovrà esprimersi sulla richiesta entro 5 giorni. Se la accoglierà, avrà altri 70 giorni per concludere discussione e votazione (termine rinviabile al massimo di 15 giorni). Questa procedura non è applicabile per le leggi di competenza del Senato, le leggi di bilancio, le leggi elettorali, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e quelle che riguardano amnistia e indulto.
Martedì 13 ottobre l’Aula di Palazzo Madama ha approvato in terza lettura il disegno di legge Boschi, che prevede la riforma della Costituzione relativamente al Senato e al Titolo V sugli enti locali. I voti favorevoli sono stati 179, i contrari 16 e gli astenuti sette. Forza Italia non ha partecipato al voto (pur avendo approvato il testo in prima lettura). Hanno scelto l’Aventino Sel, Lega e Movimento 5 Stelle.
Si chiude così un altro round, ma l’incontro è ancora lungo. Il Ddl Boschi dovrà essere approvato nuovamente da entrambe le Camere, poi passerà al vaglio del referendum popolare e infine della Consulta. La conversione definitiva in legge, di conseguenza, non potrà arrivare prima del 2017.
1) QUALI SARANNO LE FUNZIONI DEL NUOVO SENATO?
Il nuovo articolo 55 della Costituzione sancisce la fine del bicameralismo perfetto, che accompagna l’Italia fin dalla nascita della Repubblica. Le novità sono diverse. In particolare, il nuovo Senato
– non voterà la fiducia al Governo;
– non approverà le leggi ordinarie: se lo richiederà 1/3 dei membri potrà esaminare e proporre modifiche ai testi varati dalla Camera, che sarà libera di accogliere o ignorare le indicazioni di Palazzo Madama (solo in tema di competenze legislative delle Regioni e leggi di bilancio Montecitorio dovrà esprimersi a maggioranza assoluta per non tenere conto delle modifiche volute dal Senato);
– non si esprimerà sullo stato di guerra (che dovrà essere deliberato solo dalla Camera, anche se a maggioranza assoluta), né sulle leggi di amnistia e indulto o su quelle che recepiscono i trattati internazionali (a meno che non sia in gioco l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea);
– approverà le leggi di revisione costituzionale, i referendum popolari, i testi sull’ordinamento dei Comuni, le leggi per l’attuazione di normative Ue e i casi d’incompatibilità o di ineleggibilità dei senatori;
– dovrà votare obbligatoriamente soltanto le leggi che riguardano le competenze regionali: negli altri casi, se non si esprimerà entro 10 o 15 giorni (il termine varia a seconda delle materie), i provvedimenti entreranno in vigore;
– esprimerà pareri sulle nomine di competenza del governo e manterrà la funzione di raccordo tra Stato, enti locali e Unione europea.
2) COME SARA’ COMPOSTO IL NUOVO SENATO?
La riforma prevede che il nuovo Senato sarà composto da 100 membri (contro gli attuali 321), di cui 95 scelti dalle Regioni (21 saranno sindaci) e 5 dal Presidente della Repubblica.
3) COME SARANNO ELETTI I SENATORI?
Il testo specifica soltanto che i Consigli regionali eleggono i consiglieri “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”. La normativa che regola con precisione l’elezione dei nuovi senatori è quindi rinviata a una legge elettorale che Camera e Senato dovranno approvare in un secondo momento.
4) ALTRE NOVITA’ SUL SENATO
– Il Presidente della Repubblica non potrà più sciogliere il Senato, ma solo la Camera;
– il presidente della Camera sostituirà il presidente del Senato nel ruolo di seconda carica dello Stato;
– non sarà previsto alcun limite d’età per diventare senatori (oggi bisogna avere almeno 40 anni);
– scompariranno i senatori eletti nella circoscrizione estero;
– i nuovi membri di Palazzo madama non percepiranno alcuna indennità per il ruolo di senatore (ma nel testo non si parla di rimborsi spese);
– saranno senatori a vita solo gli ex Capi di Stato (ma ovviamente la norma non è retroattiva: i senatori a vita attualmente in carica manterranno il loro posto);
– i senatori nominati dal Presidente della Repubblica rimarranno in carica 7 anni e non potranno essere rinominati.
5) COME SARA’ ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?
Basta con i 59 delegati regionali: parteciperanno al voto solo deputati e senatori. Per le prime tre votazioni il quorum resterà invariato (maggioranza qualificata dei due terzi, il 66%), mentre dal quarto al sesto scrutinio l’asticella salirà al 60% (tre quinti), contro la maggioranza assoluta richiesta oggi. Anche dal sesto scrutinio in poi servirà un quorum dei tre quinti, mentre attualmente è sufficiente la maggioranza degli aventi diritto.
6) COME SARANNO ELETTI I MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
Dei 5 giudici della Consulta, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato (oggi invece vengono eletti tutti in seduta comune).
7) CHE NE SARA’ DELLE PROVINCE E DEL CNEL?
La riforma Boschi cancella in modo definitivo le province e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (organo di rilevanza costituzionale che oggi ha diritto all’iniziativa legislativa).
8) COSA CAMBIERA’ PER LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM?
Sale da 50mila a 150mila il numero di firme necessarie a presentare una legge di iniziativa popolare, ma per la prima volta si garantisce che queste proposte saranno discusse e votate. Per quanto riguarda il quorum dei referendum abrogativi, resta di norma al 50% degli aventi diritto, ma scende al 50% dei votanti delle ultime elezioni nel caso in cui la consultazione sia stata chiesta da almeno 800mila elettori. Nascono poi i referendum propositivi e di indirizzo, che dovranno essere regolati da una legge costituzionale e da una ordinaria.
9) COME SARANNO DIVISE LE COMPETENZE LEGISLATIVE DELLO STATO DA QUELLE DELLE REGIONI?
Il nuovo articolo 117 trasferisce al solo Stato alcune competenze legislative finora condivise con le Regioni (ad esempio in tema di beni culturali, turismo, sicurezza sul lavoro, previdenza complementare e integrativa, concorrenza e mercati assicurativi). Su alcune materie, invece, lo Stato continuerà a occuparsi della legislazione di principio, lasciando alle Regioni quella specifica (ad esempio in tema di sicurezza, istruzione, politiche sociali e tutela della salute).
10) COS’E’ IL “VOTO A DATA CERTA”?
Nel caso in cui un disegno di legge sia considerato “essenziale per l’attuazione del programma di governo”, l’Esecutivo potrà richiederne il “voto a data certa”. La Camera dovrà esprimersi sulla richiesta entro 5 giorni. Se la accoglierà, avrà altri 70 giorni per concludere discussione e votazione (termine rinviabile al massimo di 15 giorni). Questa procedura non è applicabile per le leggi di competenza del Senato, le leggi di bilancio, le leggi elettorali, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e quelle che riguardano amnistia e indulto.