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La Fondazione: quale formula giuridica scegliere per valorizzare un Patrimonio

Opera di Giovanni Piranesi

Il nostro ordinamento giuridico disciplina una pluralità di enti attraverso i quali è possibile esercitare determinate attività per la realizzazione di obiettivi specifici che, seppur perseguibili anche dai singoli individui, risultano più facilmente raggiungibili attraverso una struttura organizzata.

Tali finalità possono essere realizzate attraverso enti a base soggettiva, come le associazioni e le società, ovvero mediante la creazione di un vincolo di destinazione da imprimere ad un patrimonio per giungere ad un certo obiettivo.

In tale seconda definizione rientra anche l’oggetto della presente indagine: la Fondazione.

Essa rappresenta un ente organizzato, dotato di una propria personalità giuridica e caratterizzato da un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non lucrativo.

Si tratta più precisamente di un ente attraverso la cui costituzione si garantisce ad un soggetto, il fondatore, la possibilità di vedere esercitata una determinata attività per il perseguimento di scopi idealistici.

La fondazione risulta disciplinata dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile (artt. 14-35) le cui norme in materia sono state parzialmente abrogate dal recente Decreto Presidenziale n. 361 del 10 febbraio 2000[1].

[1]  Per uno studio completo sulle fondazioni cfr.: GALGANO “Diritto civile e commerciale”, Tomo I°, Cedam, Padova, 2004; GALGANO “Delle persone giuridiche” in Commentario Scialoja-Branca sub artt. 11-35, Zanichelli, Bologna, 1976;  GALGANO “Istituzioni di diritto privato”, Cedam, Padova, 2000 pag. 53 segg.; GALGANO “Le Fondazioni” in Diritto Privato, Cedam, Padova, 1999 pag. 664 segg.; GALGANO voce “Fondazione” Enc. Giur. Treccani, XIV, Roma, 1989; BIANCA “La norma giuridica. I soggetti” in Diritto Civile, Tomo 1°, Giuffrè, Milano, 1990; Centro Documentazione Fondazioni consultabile sul sito: www.fondazioni.it.

Studio sui diversi aspetti che riguardano la forma giuridica di “Fondazione”

La Fondazione

Definizione

Aspetti Legali

A) Costituzione

B) Riconoscimento

C) Scopo

D) Patrimonio

E) Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione

F) Attività di vigilanza e controllo dell’autorità amministrativa

Le diverse tipologie di Fondazione

A) La fondazione erogatrice e la fondazione holding

B) La fondazione bancaria

C) La fondazione di famiglia

D) La fondazione fiduciaria

E) La fondazione d’impresa

F) Conclusioni

La fondazione negli ordinamenti giuridici stranieri

L’operatività nel nostro ordinamento giuridico di fondazioni straniere

Le fondazioni straniere

Valutazioni conclusive 

La Fondazione

Definizione

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Aspetti Legali
A) Costituzione
La disamina degli aspetti legali della fondazione impone di prendere le mosse dall’atto con cui l’ente viene costituito.
L’atto costitutivo è un negozio giuridico avente sempre carattere unilaterale in quanto si perfeziona con la volontà del suo autore, il fondatore, senza richiedere l’accettazione di altre parti. Il carattere unilaterale permane anche qualora più soggetti concorrano alla formazione della dichiarazione di volontà, in quanto vengono a costituire un unico centro di imputazione giuridica. L’atto costitutivo è atto formale che può rivestire la forma di atto inter vivos ovvero di testamento. Nel primo caso, l’art. 14 c.c. richiede l’atto pubblico a pena di nullità; ciò significa che la volontà del fondatore deve risultare da atto redatto da un Notaio, il quale in caso di mancata osservanza di tale forma, dovrà considerarsi nullo e improduttivo di qualsiasi effetto e, quindi, come se non fosse mai stato stipulato.
Nel caso di costituzione per testamento, il requisito della formalità è rispettato qualora il fondatore si avvalga di una delle forme testamentarie messe a disposizione dall’ordinamento giuridico italiano, ovverosia del testamento pubblico, di quello segreto, di quello olografo ovvero di una delle forme speciali ammesse in casi eccezionali (malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni).
L’atto costitutivo inter vivos risulta caratterizzato da due diverse parti: la prima, che potremmo definire normativa, contiene l’insieme delle norme relative al funzionamento, organizzazione e struttura della fondazione. Tale parte rappresenta una sorta di statuto dell’ente il cui contenuto si distingue in elementi essenziali ed eventuali.
Così, ai sensi dell’art. 15 c.c., rientrano nel contenuto essenziale, richiesto a pena di nullità, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
Rientrano invece nel contenuto eventuale le norme relative all’estinzione, alla trasformazione dell’ente e alla devoluzione del suo patrimonio.
La seconda parte rappresenta il cosiddetto negozio di dotazione, vale a dire l’atto di liberalità che conferisce alla fondazione i mezzi necessari per lo svolgimento della sua attività.
Nell’ipotesi di testamento, il testatore-fondatore può procedere direttamente alla costituzione della fondazione indicandone tutti gli elementi essenziali ex art. 16 c.c. ovvero può procedervi indirettamente attraverso l’apposizione di un onere, cioè di un peso, con cui si impone all’onerato (il quale, a sua volta, per essere tale deve essere stato beneficiato nel medesimo testamento con una attribuzione a titolo di erede o di legatario) di provvedere alla costituzione dell’ente. Nell’ipotesi di costituzione fatta direttamente per testamento l’atto di dotazione viene a coincidere con una disposizione testamentaria a titolo di eredità o di legato. Ciò comporta, nel caso di attribuzione a titolo universale, l’obbligo di procedere all’accettazione di eredità con beneficio di inventario ex art. 473 c.c.. L’accettazione beneficiata richiede l’intervento di un Notaio ovvero del Cancelliere presso il Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, preceduta ovvero seguita dalla redazione di un inventario contenente l’elenco dei beni attribuiti alla fondazione. Nonostante la disposizione patrimoniale sia da qualificarsi come attribuzione a titolo universale o particolare, non tutte le relative norme possono applicarsi alla fattispecie; in particolare si ritengono non applicabili quelle relative alla possibilità di rinunziare al lascito da parte della fondazione e le disposizioni che addossano all’erede la responsabilità, anche se intra vires, per i debiti ereditari.
Quanto all’atto costitutivo invece, qualora contenuto nel testamento, esso può farsi rientrare tra le disposizioni di carattere non patrimoniale che, ex art. 587 2° comma c.c., possono essere inserite negli atti di ultima volontà.
In entrambe le modalità di costituzione sopra esposte (per atto inter vivos o mortis causa), si ritiene prevalentemente che le due parti, ancorché collegate, rappresentino due negozi giuridici distinti, ciascuno caratterizzato da una propria autonomia e da una propria causa. Tale indipendenza, tuttavia, non impedisce che la nullità dell’atto di fondazione renda nullo l’atto di dotazione e che la nullità di quest’ultimo renda impossibile il perseguimento dello scopo.
Un’importante differenza tra costituzione per atto inter vivos e costituzione per atto mortis causa è quella contenuta all’art. 15 c.c. concernente la revocabilità dell’atto costitutivo.
Nel primo caso la revoca può essere effettuata fintantoché non sia intervenuto il riconoscimento dell’ente; essa può essere tuttavia preclusa anche prima di tale momento qualora il fondatore abbia fatto iniziare l’attività.
Nell’ipotesi di testamento trova invece applicazione la regola generale della revocabilità delle disposizioni testamentarie (art. 679 c.c.) in ogni momento durante la vita del testatore. Ciò comporta che il disponente possa revocare il testamento e, con esso, l’atto di fondazione, fintantoché egli rimane in vita.
Tale ampia facoltà di revoca, connessa all’importanza della attualità e libertà della volontà testamentaria nel nostro sistema codicistico, non può essere trasmessa agli eredi i quali, pertanto, a partire dalla morte del fondatore, nulla possono fare per modificare la sua ultima volontà.

Il testo integrale dell’indagine svolta può essere richiesto inviando mail a: ml@firstonline.info

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