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Jobs Act: stop ai co.co.pro e alle partite IVA ma in arrivo nuove tutele per gli autonomi

Il Governo sembra orientato a risolvere nei prossimi giorni alcune contraddizioni generate dalla nuova legge sul mercato del lavoro per gli autonomi: in arrivo nuove tutele minime e nuove garanzie per le partite Iva, esclsi commercianti ed artigiani – Il lavoro non è fatto solo da datori e dipendenti a tempo indeterminato

Jobs Act: stop ai co.co.pro e alle partite IVA ma in arrivo nuove tutele per gli autonomi

Nel corso degli ultimi venti anni si sono sempre più diffuse forme di prestazione diverse da quella ” tipica ” del lavoro a tempo indeterminato sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione, come il lavoro interinale, i contratti temporanei o il lavoro autonomo a progetto.

Le ragioni sono state molteplici e non sempre univoche. Le aziende, spinte dall’ esigenza di contenere i costi per garantire la competitività, hanno abbandonato le forme organizzative rigide e gerarchizzate per modelli flessibili e a “rete”, ispirati alla lean production ed alla smart factory, che possono garantire in ogni momento la quantità di forza lavoro esattamente necessaria al fabbisogno produttivo richiesto dal mercato.

Anche la Pubblica Amministrazione ha fatto ampiamente ricorso al lavoro flessibile (e ripetitivo), ma per altri motivi : con i cosiddetti “precari”, come nella scuola, si sono per anni elusi i blocchi del turn-over delle piante organico previsti dalle varie leggi di stabilità succedutesi nel tempo.

Il terziario avanzato infine, per reperire le conoscenze e le competenze in continua evoluzione della “information and comunication techonology” si è rivolto allo specifico tipo di offerta di lavoro rinvenibile in particolari tra i lavoratori autonomi, per lo più giovani (architetti di sistema, softwaristi, body rental, call center in outbound, e-commerce, ecc.).

La reazione ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro è duplice : per molti è vissuta come “precariato” (parzialmente sanata oggi con la stabilizzazione del contratto a tutele crescenti), per altri è colta come “opportunità” di autoaffermazione. Ciò perchè nell’ universo dei lavoratori è possibile operare una distinzione tra coloro che hanno una attitudine per il rischio e coloro che necessitano di essere etero-diretti ed etero-organizzati.

Se la maggioranza dei lavoratori tende ad avere un rapporto di lavoro subordinato, non per questo vanno scoraggiate le collaborazioni individuali ed autonome all’ interno delle imprese, perchè sono uno stimolo importante soprattutto per i giovani, che serve loro per poi lanciarsi, eventualmente, in nuove attività imprenditoriali.

Ne è prova il fatto che la maggioranza dei giovani, che hanno avviato delle start-up, hanno avuto una precedente esperienza lavorativa come collaboratori a progetto presso aziende, enti di ricerca o società di consulenza.

Purtroppo sulle collaborazioni individuali (co.co.pro e partite IVA) il Jobs Act ha fatto propria, con un ulteriore giro di vite, la distinzione fatta all’ epoca dal ministro Fornero tra flessibilità “buona” e flessibilità “cattiva”, limitando la possibilità per le imprese di reclutare dei collaboratori esterni in base alle competenze richieste per inserirli strutturalmente in quei progetti di business, ricerca ed innovazione che per loro natura possono avere una durata prolungata nel tempo.

Dal 1* gennaio 2016 infatti la nuova normativa del Codice dei Contratti del Jobs Act riconduce al rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni individuali che presentano i caratteri della continuità e della etero-organizzazione, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge o derogate alla contrattazione collettiva.

Sempre dal 1* gennaio 2016 poi le aziende che stabilizzano i collaboratori a progetto o a partita IVA, oltre a beneficiare degli sgravi contributivi, peraltro in misura ridotta rispetto al 2015, possono sanare gli illeciti derivanti dalla presunta erronea qualificazione del rapporto di collaborazione, seguendo una apposita procedura stabilita dalla legge.

Dalla norma che vieta le collaborazioni individuali continuative si evince comunque che restano legittimi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche con un progetto o con un titolare di partita IVA), se le prestazioni di lavoro non sono di contenuto ripetitivo e le modalità di esecuzione non sono etero-dirette ed etero-organizzate dal datore di lavoro-committente (ad esempio per quanto riguarda il rispetto di un orario di lavoro vincolante, la permanenza continuativa nei locali aziendali o la completa osservanza delle procedure organizzative emanate dal committente).

La conseguenza negativa di questa nuova norma per i lavoratori autonomi è che dal regime di tutele e di maggior protezione degli interessi e dei diritti di questi lavoratori, previsti dalla legge Biagi del 2003 con l’ introduzione delle norme sul lavoro a progetto, si ritornerebbe alla precedente “legge della giungla” con le collaborazioni coordinate e continuative senza alcuna specifica tutela.

Di questo errore comunque se ne è accorto il governo, che parrebbe orientato a sanare la situazione già nel mese di gennaio con un Ddl che riconosca alcune tutele minime ai lavoratori autonomi e partite IVA (esclusi commercianti e artigiani) per definire una serie di protezioni (dal pagamento della prestazione alle garanzie in caso di malattia e maternità) in modo da attenuare per il lavoratore autonomo lo squilibrio creatosi nei confronti del datore di lavoro-committente.

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> Le aziende, spinte dall' esigenza di contenere i costi per garantire la competitività, hanno abbandonato le forme organizzative rigide e gerarchizzate per modelli flessibili e a "rete", ispirati alla lean production ed alla smart factory, che possono garantire in ogni momento la quantità di forza lavoro esattamente necessaria al fabbisogno produttivo richiesto dal mercato.
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> Anche la Pubblica Amministrazione ha fatto ampiamente ricorso al lavoro flessibile (e ripetitivo), ma per altri motivi : con i cosiddetti "precari", come nella scuola, si sono per anni elusi i blocchi del turn-over delle piante organico previsti dalle varie leggi di stabilità succedutesi nel tempo.
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> Il terziario avanzato infine, per reperire le conoscenze e le competenze in continua evoluzione della "information and comunication techonology" si è rivolto allo specifico tipo di offerta di lavoro rinvenibile in particolari tra i lavoratori autonomi, per lo più giovani (architetti di sistema, softwaristi, body rental, call center in outbound, e-commerce, ecc.).
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> La reazione ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro è duplice : per molti è vissuta come "precariato" (parzialmente sanata oggi con la stabilizzazione del contratto a tutele crescenti), per altri è colta come "opportunità" di autoaffermazione.
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> Ciò perchè nell' universo dei lavoratori è possibile operare una distinzione tra coloro che hanno una attitudine per il rischio e coloro che necessitano di essere etero-diretti ed etero-organizzati.
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> Se la maggioranza dei lavoratori tende ad avere un rapporto di lavoro subordinato, non per questo vanno scoraggiate le collaborazioni individuali ed autonome all' interno delle imprese, perchè sono uno stimolo importante soprattutto per i giovani, che serve loro per poi lanciarsi, eventualmente, in nuove attività imprenditoriali.
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> Ne è prova il fatto che la maggioranza dei giovani, che hanno avviato delle start-up, hanno avuto una precedente esperienza lavorativa come collaboratori a progetto presso aziende, enti di ricerca o società di consulenza.
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> Purtroppo sulle collaborazioni individuali (co.co.pro e partite IVA) il Jobs Act ha fatto propria, con un ulteriore giro di vite, la distinzione fatta all' epoca dal ministro Fornero tra flessibilità "buona" e flessibilità "cattiva", limitando la possibilità per le imprese di reclutare dei collaboratori esterni in base alle competenze richieste per inserirli strutturalmente in quei progetti di business, ricerca ed innovazione che per loro natura possono avere una durata prolungata nel tempo.
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> Dal 1* gennaio 2016 infatti la nuova normativa del Codice dei Contratti del Jobs Act riconduce al rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni individuali che presentano i caratteri della continuità e della etero-organizzazione, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge o derogate alla contrattazione collettiva.
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> Sempre dal 1* gennaio 2016 poi le aziende che stabilizzano i collaboratori a progetto o a partita IVA, oltre a beneficiare degli sgravi contributivi, peraltro in misura ridotta rispetto al 2015, possono sanare gli illeciti derivanti dalla presunta erronea qualificazione del rapporto di collaborazione, seguendo una apposita procedura stabilita dalla legge.
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> Dalla norma che vieta le collaborazioni individuali continuative si evince comunque che restano legittimi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche con un progetto o con un titolare di partita IVA), se le prestazioni di lavoro non sono di contenuto ripetitivo e le modalità di esecuzione non sono etero-dirette ed etero-organizzate dal datore di lavoro-committente (ad esempio per quanto riguarda il rispetto di un orario di lavoro vincolante, la permanenza continuativa nei locali aziendali o la completa osservanza delle procedure organizzative emanate dal committente).
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> La conseguenza negativa di questa nuova norma per i lavoratori autonomi è che dal regime di tutele e di maggior protezione degli interessi e dei diritti di questi lavoratori, previsti dalla legge Biagi del 2003 con l' introduzione delle norme sul lavoro a progetto, si ritornerebbe alla precedente "legge della giungla" con le collaborazioni coordinate e continuative senza alcuna specifica tutela.
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> Di questo errore comunque se ne è accorto il governo, che parrebbe orientato a sanare la situazione già nel mese di gennaio con un Ddl che riconosca alcune tutele minime ai lavoratori autonomi e partite IVA (esclusi commercianti e artigiani) per definire una serie di protezioni (dal pagamento della prestazione alle garanzie in caso di malattia e maternità) in modo da attenuare per il lavoratore autonomo lo squilibrio creatosi nei confronti del datore di lavoro-committente.
> Giorgio Giva"

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