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JOBS ACT – Raddoppia il congedo per i genitori ma solo per sei mesi

Allentamento sui congedi parentali, addio ai contratti a progetto e stretta sulla cassa integrazione. Queste le principali novità introdotte con i nuovi decreti attuativi del Jobs act: il governo ha approvato in via definitiva quelli sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro e sul testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni; primo sì, invece, per gli ultimi quattro schemi di decreti legislativi sul riordino degli ammortizzatori sociali, sull’Agenzia per le ispezioni, sulle politiche attive e sulla semplificazione di procedure e adempimenti. Tra i temi della delega del Jobs act “l’unico che non è stato affrontato è quello del salario minimo”, ha spiegato in conferenza stampa il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine della riunione.

CONGEDI PARENTALI

Il primo decreto legislativo approvato in via definitiva modifica la disciplina del congedo parentale facoltativo, che dura 6 mesi: per usufruire di quello non retribuito si allunga il tempo fino ai 12 anni di età del bambino (ora l’età massima è 8 anni) e fino a 6 anni (da 3) per quello retribuito al 30%. La misura però è sperimentale e sarà finanziata fino a fine 2015, poi si vedrà.

CONTRATTI 

Addio alle collaborazioni a progetto: quelle in corso  si salvano, ma solo fino a esaurimento. Dal prossimo primo gennaio si applicherà la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione. Confermato il limite del 20% di utilizzo del contratto a termine, ma se l’azienda supera questa soglia non scatta comunque la conversione del rapporto a tempo indeterminato: l’impresa paga solo una multa pari al 50% della retribuzione mensile e la sanzione finirà in tasca al lavoratore. 

Nasce il nuovo contratto di apprendistato scolastico, sul modello duale tedesco: interessa gli studenti delle superiori (licei inclusi) a partire dai 15 anni e dura fino a 4 anni. 

CASSA INTEGRAZIONE

Stretta sulla durata della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che viene abbassata a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese edili). La durata può salire a 36 mesi con il ricorso al contratto di solidarietà. Questi strumenti vengono però estesi alle imprese con oltre 5 dipendenti che potranno così richiedere le prestazioni per “gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro” verificatisi dal primo luglio 2016. Sarà versata un’aliquota dello 0,45% della retribuzione per quelle tra 6 e 15 dipendenti a partire dal primo gennaio 2016 (ripartita tra datore di lavoro e lavoratore sulla base di un accordo tra le parti sociali); aliquota dello 0,65%, invece, per quelle oltre i 15 dipendenti. 

Al via anche un meccanismo di “bonus-malus” sulle aliquote pagate dalle imprese per la cig: con un sconto per tutte del 10% sul contributo ordinario ma un aumento dal 9% al 15% per chi più la utilizza.
La cig straordinaria non potrà essere richiesta a partire dal primo gennaio 2016 nei casi di cessazione definitiva dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; tra le causali per richiederla figura però la riorganizzazione aziendale e il contratto di solidarietà. In questi ultimi due casi, la durata massima della cig straordinaria è di 24 mesi.

In deroga viene istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per “coprire” fino a sei mesi un ulteriore intervento di cig straordinaria nei casi in cui “l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale”.

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