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Jobs act: codice dei contratti, cosa cambia per Co.co.pro e Co.co.co

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sulla riforma dei contratti che è operativa da ieri. Novità importanti riguardano i Co.co.co che restano nelle loro forma più genuina e i Co.co.pro non più utilizzabili per nuove assunzioni. Rimangono però incertezze e dubbi sulla loro corretta applicazione. Qui il decreto

Jobs act: codice dei contratti, cosa cambia per Co.co.pro e Co.co.co

Con il decreto attuativo del Jobs act, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno e operativo da ieri, il Governo ha riordinato le tipologie di contratti di lavoro esistenti. La nuova disciplina introduce alcune novità rilevanti in tema di assunzione, ma lascia anche spazio a numerose incertezze. La domanda che si pongono tutte le aziende è: Cosa cambia con gli ultimi decreti attuativi? Quali tipologie di contratto saranno attivabili per le nuove assunzioni? Cosa cambia per i contratti già in essere? Dopo aver spiegato cosa cambia per i contratti subordinati a tempo determinato e indeterminato passiamo ora ad approndire il tema spinoso delle collaborazioni. 

CO.CO.PRO

Il decreto legislativo prevede che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. A partire dall’entrate in vigore del decreto legislativo approvato dal CdM dell’11 giugno non sarà più possibile attivare un contratto di co.co.pro, ma quelli già in essere potranno arrivare a regolare scadenza.

A partire dal 1 gennaio 2016 i contratti co.co.pro che presentano le tre caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato l’esclusività personale, la continuità e l’eterorganizzazione (cioè l’organizzazione di luoghi e orari di lavoro da parte del datore di lavoro) saranno trasformati in contratti di lavoro subordinato. Restano però salve da queste disposizioni le collaborazioni:

  • oggetto di contratti collettivi; 
  • effettuate da professionisti iscritti agli albi; 
  • in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche associate a federazioni ed enti riconosciuti dal Coni; 
  • dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. 

I datori di lavoro che tra il giorno di entrata in vigore dei decreti legislativi e il 1 gennaio 2016 trasformeranno un contratto di collaborazione continuata e continuativa anche a progetto o con partita Iva in un contratto subordinato a tempo indeterminato beneficeranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’utilizzo errato della collaborazione, tranne gli illeciti eventualmente accertati prima dell’assunzione. Per godere di questa sanatoria è però necessario che il lavoratore metta per scritto che rinuncia ad eventuali pretese per il precedente rapporto lavorativo mentre il datore di lavoro non potrà licenziare il dipendente per 12 mesi salvo che per giustificato motivo soggettivo.

“Quando un datore di lavoro – spiega l’avvocato Giuseppe Cucurachi – dice al dipendente quando lavorare e dove lavorare inevitabilmente il lavoratore non si trova più a coordinare la sua attività. Se c’è qualcuno che organizza la mia attività lavorativa e sono assoggetato a dei limiti, in pratica io sono un dipendente. Il primo gennaio 2016 è il punto di svolta per le collaborazioni in cui c’è l’eterorganizzazione, ma è inevitabile che da qui ad allora ci possa essere una correzione del tiro per chi voglia proseguire quelle collaborazioni”.

CO.CO.CO

La nuova disciplina che riordina i contratti di lavoro lascia però in vita la collaborazione coordinata e continuativa nella sua forma genuina, il vecchio co.co.co per intenderci. Per un lavoratore autonomo resta quindi la possibilità di iniziare una collaborazione continuata e coordinata il cui scopo non è la realizzazione di una progetto (altrimenti sarebbe un co.co.pro.), ma l’erogazione di un servizio all’azienda in tempi e luoghi decisi dal lavoratore.

L’avvocato Cucurachi chiarisce i profilo della collaborazione ancora in vigore: “Non ci sarà più bisogno di un progetto, non ci sarà più bisogno di un termine, questo non è banale. Il fatto che dovesse esserci un risultato finale ci imponeva di andare ad individuare un orizzonte temporale che ovviamente è molto complicato da definire. Tutto questo viene meno, semplificando sotto questo profilo la vita del committente, perchè non c’è da individuare un progetto, ma non c’è nemmeno da indicare un termine del rapporto. Un elemento di semplificazione importante”.

In conclusione quindi le novità per i co.co.pro sono sostanzialmentre tre:
– a partire dall’entrata in vigore dei decreti attuativi i contratti di co.co.pro non saranno più utilizzabili per le nuove assunzioni. Restano invece i co.co.co nella loro forma genuina;
– a partire dal primo gennaio 2016 ai contratti che presentino le tre caratteristiche del lavoro subordinato (esclusività, eterorganizzazione e continuità) sarà applicata la disciplina del lavoro subordinato;
–  nel periodo transitorio dall’entrate in vigore delle nuove norme fino al 31 dicembre il datore di lavoro può trasformare i co.co.pro in contratti di lavoro subordinato e godere della sanatoria sugli illeciti precedenti.

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