L’Agenzia delle Entrate accende un faro sul Moss, il regime Iva opzionale in vigore dal primo gennaio 2015, pubblicando lo schema dei dati da trasmettere per via telematica.
COME FUNZIONA IL MOSS
L’acronimo inglese sta per “Mini one stop shop”, in italiano “Mini sportello unico”, uno strumento rivolto ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nell’Unione europea a committenti che non sono soggetti passivi d’imposta (ovvero che non hanno obblighi relativi a dichiarazioni e a versamenti Iva). La creazione del Moss è collegata alle nuove regole europee sulla tassazione ai fini Iva di queste operazioni, che ora avviene sempre nello Stato in cui il consumatore finale ha il domicilio o la residenza, non più in quello dove ha sede il prestatore del servizio.
L’adesione al mini sportello unico rappresenta una semplificazione, perché consente al fornitore di effettuare un’unica dichiarazione e un unico versamento per l’Iva dovuta in tutti gli Stati Ue diversi da quello in cui ha la sede. In sostanza, i soggetti passivi devono registrarsi al Moss, inviare le dichiarazioni trimestrali per via telematica ed effettuare i versamenti Iva soltanto nel proprio Paese: non è più obbligatoria l’identificazione dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni Iva. Le nuove norme stabiliscono infatti che sia le dichiarazioni sia i versamenti vengano trasmessi, attraverso una rete sicura, dallo Stato dove è stabilito chi presta il servizio a quello in cui risiede il consumatore.
Possono optare per il Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell’Ue sia quelli extracomunitari. Il regime è facoltativo, ma chi decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati Ue.
CHI DEVE PRESENTARE GLI ALLEGATI A E C
L’Agenzia delle Entrate spiega che “i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro, devono presentare la richiesta di adesione al Moss, in via telematica, seguendo lo schema dell’allegato A” a questo provvedimento del Fisco.
“Entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento – prosegue la nota delle Entrate –, dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione Iva Trimestrale compilata sulla base dello schema dell’allegato C dello stesso provvedimento, anche in assenza di operazioni Iva”.
CHI DEVE PRESENTARE GLI ALLEGATI B E D
L’allegato B interessa invece “i soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all’estero – precisa ancora l’Agenzia –, identificati in Italia (compresi quelli domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano)”.
Per quanto riguarda la dichiarazione Iva trimestrale, anche in questo caso dovrà essere presentata entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, ma stavolta seguendo lo schema dell’allegato D.
Il provvedimento delle Entrate definisce inoltre come comunicare un’eventuale variazione dei dati e come cancellarsi dal Moss per cessata fornitura dei servizi o perdita dei requisiti necessari per l’adesione al Mini sportello unico.
Tutto il processo per l’identificazione, l’opzione, la comunicazione di variazioni di dati, la cancellazione e la dichiarazione trimestrale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate in una sezione tradotta anche in inglese.