Arriva la guida dell’Inps: bonus baby sitter 2020, istruzioni per l’uso. Con la circolare n. 73 del 17 giugno, a firma del direttore generale Gabriella Di Michele, l’Istituto ha fornito le necessarie precisazioni in merito alla disciplina del bonus baby sitter e per l’iscrizione a una serie di servizi (centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia) come disposto dal decreto Rilancio.
INPS, BONUS BABY SITTER: I REQUISITI
Il bonus baby sitter 2020 e le agevolazioni per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia riguardano le stesse tipologie di lavoratori già individuate con il decreto Cura Italia, e cioè :
- dipendenti del settore privato;
- lavoratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- autonomi iscritti all’Inps;
- autonomi non iscritti all’Inps;
I bonus sono riconosciuti anche ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
Inoltre, come prevede il decreto Cura Italia, la fruizione dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19.
I beneficiari dei bonus sono le persone con figli di età non superiore ai 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020, mentre in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi della legge 104/92, non si tiene conto del limite di età.
La circolare sottolinea comunque che i bonus continuano ad essere previsti in alternativa tra loro e rispetto al congedo specifico Covid-19, previsto dal decreto Cura Italia e incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni.
INPS, BONUS BABY SITTER: QUANTI SOLDI VALE
Per i dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi, il bonus per i servizi in questione spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020.
Nel caso invece dei lavoratori del settore pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo.
Il limite complessivo deve essere verificato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza (ad esempio se si sono utilizzati i 600 euro ad aprile per il bonus baby sitter il lavoratore privato potrà chiedere una nuova agevolazione per lo stesso o altri servizi per l’infanzia senza però superare il limite complessivo di 1.200 euro), sia del congedo specifico eventualmente già richiesto ed utilizzato nella stessa fase.
Poiché rimane infatti l’incompatibilità con il congedo Covid-19, la circolare Inps precisa che chi ha richiesto i primi 15 giorni di congedo Covid-19 può essere autorizzato, in alternativa alla fruizione degli ulteriori 15 giorni, ad utilizzare il bonus per l’importo residuo di 600 o di 1.000 a seconda del settore di appartenenza.
Nel rispetto del principio di alternatività, infine, nel caso di congedo Covid-19 autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
INPS, BONUS BABY SITTER: CHI RESTA FUORI
La circolare sottolinea che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid-19, disoccupato o non lavoratore, o se al momento della domanda percepisce qualsiasi tipo di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (Cig in tutte le sue versioni o NASpi).
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni, l’esclusione opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Nel caso invece in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, che continua a dover prestare la propria attività lavorativa, pur se a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile (smart working) da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
INPS, BONUS BABY SITTER 2020: L’EROGAZIONE
Per poter fruire del bonus baby sitter 2020, esclusivamente tramite il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali previsto dalla normativa vigente, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito dell’Inps, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità indicate dal tutorial che illustra tutti i passaggi ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto.
Al riguardo, l’Inps chiarisce, su conforme parere ministeriale, che al bonus baby sitter non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale, anche se separati o divorziati.
Pertanto solo i familiari conviventi, di qualsiasi grado, sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate con il bonus in questione.
In alternativa al bonus baby sitter, il decreto Rilancio ha previsto ex novo la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid-19), potrà richiedere l’importo di 1.200 ovvero di 2.000 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia nel periodo fino al prossimo 31 luglio.
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato con accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
L’Inps fa inoltre presente che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido previsto dalle attuali norme.
Pertanto, laddove le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido siano state già prenotate nell’apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente; resta ovviamente fermo il diritto al rimborso delle residue mensilità di bonus asilo nido eventualmente già prenotate.
INPS, BONUS BABY SITTER 2020: COME FARE DOMANDA
L’accesso alla domanda online di bonus per i servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito Inps.
Per poter presentare la domanda il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi Inps con una delle seguenti credenziali :
- Pin dispositivo Inps
- Credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2:
- Cns (Carta Nazionale dei Servizi);
- Cie (Carta di Identità Elettronica).
In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile o avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato riconosciuti.