A partire da oggi, primo maggio, entrano in vigore le nuove indennità di disoccupazione introdotte dal Jobs act. Si tratta di Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego rivolta ai dipendenti e Dis-Coll indennità introdotta a sostegno dei collaboratori. Le indennità di disoccupazione del 2015 entrano oggi in vigore secondo le indicazioni presenti nel decreto legislativo 4 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. Da oggi quindi tutti i lavoratori dipendenti o collaboratori che perdono involontariamente in lavoro possono usufruire delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll. Nel giorno della loro entrata in vigore è utile fornire indicazioni circa le modalità per il calcolo dell’indennità di disoccupazione e le istruzioni per inoltrare la domanda all’Inps.
Indennità di disoccupazione per dipendenti: ecco Naspi
Annunciata da mesi, introdotta con il decreto del 4 marzo, entra oggi in vigore la Naspi. La nuova indennità di disoccupazione è rivolta ai dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e per coloro che hanno presentato dimissioni per giusta causa e si trovano quindi in stato di disoccupazione. Per avere diritto alla Naspi, il lavoratore deve rispettare due requisiti contributivi:
– almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti.
La durata della Naspi si calcola nella metà delle settimane di contribuzione maturate dal lavoratore negli ultimi quattro anni, per un limite massimo di due anni. A partire dal primo gennaio 2017, la Naspi sarà erogata per un massimo di 78 settimane.
Il Jobs act ha introdotto un’ulteriore indennità di disoccupazione, prevista in via sperimentale nel 2015, che va a sostituire la Naspi allo scadere della sua durata. Se un lavoratore al 31 dicembre 2015, terminato il periodo di Naspi spettante, si trova ancora senza lavoro e in particolari condizioni di necessità, potrà usufruire dell’Asdi. La durata dell’indennità, calcolata al 75% dell’ultimo assegno Naspi percepito, sarà di sei mesi.
L’erogazione di Naspi e Asdi, così come previsto del decreto del 4 marzo, sono entrambe subordinate alla partecipazione dal lavoratore disoccupato a politiche attive per la ricerca del lavoro.
Naspi: guida a calcolo e domanda
Il decreto che ne sancisce l’introduzione spiega che la Naspi “è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.
Il calcolo dell’importo Naspi si basa sulle seguenti disposizioni:
– nel caso in cui la retribuzione mensile del destinatario sia pari o inferiore all’importo di 1.195 euro, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile;
– nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore al tetto fissato, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.195 euro.
Per l’anno 2015 è stato fissato un tetto limite all’indennità di disoccupazione per dipendenti pari a 1.300 euro mensili. Inoltre è prevista una riduzione del 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Per ricevere la Naspi è necessario inoltrare la domanda telematica sul sito dell’Inps. Secondo le disposizioni vigenti, il lavoratore deve fare domanda entro 68 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. Con un messaggio del 30 marzo, l’Inps informa che “a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito; tramite patronato; tramite Contact Center Integrato Inps-Inail”.
Indennità di disoccupazione per collaboratori: ecco Dis-Coll
Il decreto ministeriale del 4 marzo ha introdotto, oltre a Naspi e Asdi, anche la Dis-Coll rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Diversamente dalla Naspi, la Dis-Coll ha effetto retroattivo e può essere erogata per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. L’indennità Dis-Coll, oggetto della circolare Inps numero 83, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che presentino i seguenti requisiti:
– tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente al licenziamento fino al momento di effettiva cessazione del lavoro;
– un mese di contribuzione nell’anno 2015 o un rapporto di collaborazione di almeno un mese che abbia dato luogo ad un reddito non inferiore alla metà dell’importo che dà diritto ad mese di contribuzione.
La circolare Inps informa che la durata della Dis-Coll è “pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento”.
Dis-Coll: guida a calcolo e domanda
L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”: si ottiene così l’importo del reddito medio mensile.
Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:
– nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all’importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;
– nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.
Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione il lavoratore interessato deve inoltrare domanda telematica sul sito dell’Inps entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Con la circolare numero 83 l’Inps precisa che fino alla data del 11 maggio 2015, entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda per la Dis-Coll sarà accettata anche in forma cartacea tramite apposito modulo.