Se, in via generale, nelle scelte di localizzazione delle imprese gli incentivi fiscali contano meno di altri fattori come la dimensione del mercato, i costi e la qualità della forza-lavoro, non si può dire la stessa cosa per Paesi con una struttura economica simile. Ecco allora che lo studio legale Van der Waal ha riassunto i maggiori incentivi fiscali per le imprese italiane che vogliano investire in Olanda, come si può leggere nella brochure.
Innanzitutto, vengono considerate residenti le società costituite secondo il diritto olandese o che abbiano nel territorio dello Stato la sede effettiva dell’amministrazione. In tal caso, concorrono alla formazione del reddito tutti i proventi, ovunque siano stati prodotti nel mondo (worldwide taxation principle). Il regime tributario al quale sono sottoposte le società di diritto olandese prevede l’applicazione di un’imposta ordinaria commisurata al 30% degli utili percepiti fino ad Euro 113.445 ed al 35% di quelli di ammontare superiore. Il reddito prodotto dall’impresa è, dunque, soggetto a piena imposizione. Esso viene determinato attraverso il raffronto dell’entità del patrimonio netto all’inizio ed alla chiusura dell’esercizio di riferimento. I dividendi distribuiti ai soci sono, di norma, indeducibili e, quindi, non erodono la base imponibile.
L’esenzione sulle partecipazioni riguarda tutti i benefici, rappresentati da qualsiasi tipo di dividendo o plusvalenza, generati da partecipazioni societarie rilevanti, sia all’interno che all’esterno del territorio olandese. Le partecipazioni sono condizionate dal fatto che la percentuale di capitale sociale di proprietà olandese non sia inferiore al 5%. Le attività immobiliari della società controllata non devono rappresentare più del 10% del patrimonio complessivo, la partecipazione non deve essere detenuta con esclusive finalità di investimento (portfolio investment), le società partecipate devono avere personalità giuridica e capitale rappresentato da azioni. Le medesime devono scontare l’imposta sul reddito nel Paese di residenza e la capogruppo olandese non deve effettuare, in via esclusiva, compravendita di azioni. Inoltre, tutti i costi associati a una partecipazione azionaria sono detraibili. A differenza di molti altri Paese europei, non è richiesto un periodo minimo di detenzione della partecipazione. Da notare, infine, che è stata esclusa l’applicabilità di tale regola alle società di diritto olandese che detengano almeno il 25% di altra società residente in un altro Paese UE al solo scopo di fruire dell’esenzione con riferimento a dividendi provenienti da società residenti in Paesi extra UE, nei cui confronti non potrebbe applicarsi, direttamente, la participation exemption.
L’Olanda vanta una vasta rete di trattati, siglati con oltre 60 Paesi, volti a evitare la doppia imposizione, grazie ai quali l’importo delle ritenute alla fonte sui dividendi pagati da una società controllata alla controllante olandese viene ridotto a zero. In tutti gli altri Paesi che non prevedono una simile riduzione, l’aliquota della ritenuta alla fonte sui dividendi viene fissata tra il 5% e il 15%.
Il sistema fiscale olandese rende possibile un tipo di tassazione a livello di gruppo, dove una società è soggetta a tassazione come gruppo assieme a una o più delle sue controllate. Le perdite di una società possono quindi essere compensate dagli utili di un’altra società del gruppo, mentre le immobilizzazioni possono, in linea di principio, essere trasferite da una società del gruppo ad un’altra esente da imposte. Tale semplificazione prevede un’unica dichiarazione dei redditi, anziché dichiarazioni separate per ciascuna singola società del gruppo.
Un altro grande vantaggio è la possibilità di ottenere un parere fiscale preventivo. Si tratta di un documento rilasciato dalle autorità riguardante le conseguenze fiscali di una struttura o attività proposta che, di norma, prende la forma di accordo di determinazione preventiva tra le autorità fiscali ed il contribuente. Tale documento vincola le autorità fiscali a tassare le attività del contribuente nel modo precedentemente determinato, con la certezza circa le conseguenze fiscali di una transazione o di un investimento. Di norma i pareri fiscali sono redatti e negoziati da consulenti fiscali olandesi specializzati.
Diversamente da quanto avviene in molti altri Paesi, la disciplina fiscale olandese non prevede alcuna ritenuta alla fonte su royalty ed interessi in uscita. È stata inoltre abolita l’imposta, pari allo 0,55%, sul conferimento di capitali ad una società. Ciò significa che il conferimento di capitali a una società al momento della sua costituzione, così come ad ogni successiva integrazione del capitale azionario, non sarà soggetto ad imposta.
L’Olanda prevede una speciale agevolazione per i lavoratori immigrati, il cosiddetto “decreto del 30%”, concesso per un periodo massimo di otto anni, che consente al datore di lavoro un’esenzione pari al 30% della remunerazione del dipendente. Il decreto del 30% si applica sia ai lavoratori con scarsa specializzazione assunti in Olanda mentre erano ancora all’estero, sia a quelli di grado medio o elevato.
Infine, grazie al meccanismo di inversione contabile, l’imposta sul valore aggiunto esigibile per le importazioni da Paesi extra UE non deve essere dichiarata e versata al momento stesso dell’importazione, ma viene inclusa nella dichiarazione IVA periodica. L’imprenditore può così dichiarare l’importo IVA dovuto per le importazioni nell’ambito della dichiarazione periodica, ma può anche dedurre quest’importo dalla stessa, con considerevoli vantaggi per la liquidità dell’impresa.
L’Olanda presenta, accanto alla stabilità macroeconomica, uno dei più bassi livelli di disoccupazione nell’Area Euro. Ecco allora che la costituzione di un ambiente economico e politico, dove emergano obiettivi chiari e coerenti ed un’efficace sinergia tra agenti nazionali ed esteri, rappresenta uno dei requisiti istituzionali più importanti per generare esternalità competitive sia per gli investitori, sia per i lavoratori stessi.