Il 16 giugno scade il termine per versare l’acconto, ma diciamolo subito: Imu e Tasi 2017 non si pagano sulla prima casa. Bisogna però fare attenzione ai termini, perché in realtà dovremmo parlare di “abitazione principale”, ovvero l’immobile in cui si ha la residenza e si risiede abitualmente.
L’espressione “prima casa” fa riferimento al possesso dell’immobile (si può acquistare un immobile come prima casa anche mantenendo la residenza altrove, purché nello stesso Comune) ed è fondamentale per usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di acquisto (come le riduzioni sull’imposta di registro o sull’Iva). Ma quando si tratta di esenzioni Imu e Tasi, in gioco c’è l’abitazione principale, non la prima casa.
Traduzione: chi non vive nell’immobile in cui ha la residenza, anche se lo ha acquistato come prima casa, deve pagarci sopra Imu e Tasi 2017 come se si trattasse di una seconda casa.
Inoltre, l’imposta municipale unica e la tassa sui servizi indivisibili si pagano anche sull’abitazione principale se questa rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè fra gli immobili di lusso (sono comprese anche le pertinenze, categorie C/2, C/6 e C/7).
ALTRE ESENZIONI IMU 2017
In teoria, devono pagare l’Imu tutti i proprietari di immobili. Ma oltre alle abitazioni principali non di lusso, sono escluse anche altre categorie. I proprietari non pagano nemmeno se sull’immobile c’è un diritto di usufrutto, il diritto di abitazione del coniuge superstite o se la casa è stata assegnata dal giudice all’ex coniuge (in questi casi l’obbligo fiscale ricade su chi ha diritto a utilizzare l’immobile).
Godono dell’esenzione poi le case popolari, le abitazioni di housing sociale, quelle assegnate dalle cooperative indivise ai soci o agli studenti, gli immobili non di lusso appartenenti a personale di polizia, forze armate o vigili del fuoco, le case di chi è ricoverato in modo permanente in una casa di cura purché non siano affittate e solo se la delibera comunale prevede l’assimilazione all’abitazione principale.
Sono esclusi anche i terreni agricoli, ma non tutti: quelli degli imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, quelli ricadenti in aree montane e quelli che si trovano nelle isole minori. Negli altri casi, il loro valore imponibile si determina moltiplicando 135 per il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento.
ALTRE ESENZIONI TASI 2017
Diversamente dall’Imu, se la casa è in affitto o data in comodato per oltre 6 mesi la Tasi è dovuta in piccola parte anche dall’occupante, che è tenuto a versare al Comune una quota compresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi (la percentuale è precisata nella delibera del Comune). La parte rimanente (tra il 70% e il 90%) è a carico del proprietario.
Ma attenzione: l’occupante non deve pagare la propria quota di Tasi se usa la casa come abitazione principale, ovvero se ha nell’immobile ha la residenza anagrafica e ci vive abitualmente. In questi casi il proprietario versa comunque solo la propria quota di Tasi, non tutta.
Sono esentate dalla Tasi anche altre categorie: tutti i terreni agricoli; gli immobili di proprietà indivisa di cooperative edilizie che sono abitazione principale dei soci; gli alloggi sociali; le dimore coniugali assegnate dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione; gli immobili non locati di proprietà delle forze armate o di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero; i rifugi alpini non custoditi e i punti d’appoggio.
ESEMPIO DI CALCOLO
La base imponibile (uguale per Imu e Tasi) si ottiene prendendo la rendita catastale dell’immobile (ad esempio 1.000) e rivalutandola del 5% (quindi 1.000 + [1.000 x 0,05] = 1.050); il risultato va moltiplicato per il relativo coefficiente, ad esempio 160 per le abitazioni e le relative pertinenze (perciò 1.050 x 160 = 168.000).
La base imponibile va quindi moltiplicata per l’aliquota decisa dal Comune (diversa per Imu e Tasi) per il saldo dell’anno scorso (ad esempio il 2,5 per mille, perciò 168.000 x 0,0025 = 420). Infine, si sottrae l’eventuale detrazione (indicata nella delibera comunale), si divide per due e il risultato così ottenuto corrisponde all’acconto da versare.
COME SI PAGA
A casa non arriva alcun bollettino. Imu e Tasi possono essere pagate utilizzando indifferentemente il modello F24 o il bollettino postale, in modalità telematica o con i bollettini cartacei. Se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile occorre compilare due moduli distinti (due righe nel caso dell’F24).
Ecco i codici Tributo.
A) IMU
– per l’abitazione principale e relative pertinenze 3912;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3913;
– per i terreni (Comune) 3914;
– per i terreni (Stato) 3915;
– per le aree fabbricabili (Comune) 3916;
– per le aree fabbricabili (Stato) 3917;
– per gli altri fabbricati (Comune) 3918;
– per gli altri fabbricati (Stato) 3919;
– per interessi da accertamento (Comune) 3923;
– per sanzioni da accertamento (Comune) 3924;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) 3925;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune) 3930.
B) TASI
– per l’abitazione principale e le relative pertinenze 3958;
– per gli immobili diversi dalle abitazioni principali 3961;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3959;
– per le aree edificabili 3960.