La scadenza per il saldo della seconda rata dell’Imu 2024 si avvicina rapidamente: il pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Oltre alla scadenza imminente, l’attenzione si concentra nuovamente sull’imposta a seguito del recente comunicato del Dipartimento delle Finanze del Mef: i Comuni dovranno approvare le aliquote Imu per il 2025 utilizzando un nuovo modello ministeriale. Inoltre, ci sono anche novità su esenzioni, sconti e sanzioni: in particolare, chi paga in ritardo potrà beneficiare di una riduzione delle penalità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Cos’è l’Imu e quando si paga?
L’Imu, o Imposta Municipale Unica, è un tributo che i proprietari di immobili devono versare al Comune in cui si trova l’immobile. Si applica principalmente a fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, con alcune eccezioni.
Il saldo dell’Imu 2024 deve essere pagato entro il 16 dicembre, mentre l’acconto era dovuto entro il 17 giugno (dato che il 16 era domenica). Se le aliquote fossero state modificate, potrebbe essere necessario effettuare un conguaglio. Inoltre, il contribuente ha la possibilità di saldare l’intero importo dell’Imu in un’unica soluzione annuale, da versare sempre entro giugno.
Chi deve pagare il saldo Imu 2024?
Devono provvedere al pagamento i proprietari di:
- Immobili di lusso, anche se adibiti a prima abitazione, appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), e A/9 (castelli, palazzi eminenti).
- Fabbricati diversi dall’abitazione principale in cui è stata fissata la residenza anagrafica e la dimora fissa.
- Terreni agricoli.
- Aree fabbricabili.
Inoltre, sono obbligati a pagare:
- Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti giuridici del matrimonio.
- Il locatario in caso di locazione finanziaria, anche per immobili in costruzione o non ancora costruiti.
Chi è esonerato dal pagamento dell’Imu 2024
Sono esonerati dal pagamento dell’Imu i proprietari di abitazioni principali nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini). A meno che non si tratti di una casa di lusso, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in tal caso l’imposta si applica ma con aliquote ridotte (0,5%).
Esenzioni e sconti Imu 2024: a chi spettano?
Secondo una sentenza della Corte Costituzionale, l’Imu sulla seconda casa può essere esente se risulta essere la residenza anagrafica o la dimora abituale di uno dei coniugi. Questo vale anche nel caso di separazione di fatto, a condizione che il coniuge possa dimostrare di risiedere nell’immobile, permettendo a entrambi i coniugi di beneficiare dell’esenzione.
Tra le altre novità, spicca l’esenzione per i fabbricati rurali concessi in comodato a imprenditori agricoli, riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, sono esenti immobili di categoria D3, come cinema, teatri, sale da concerto e discoteche, a patto che il proprietario sia anche il gestore dell’attività. Non devono pagare l’imposta neanche gli immobili merce, ovvero quelli realizzati da un’impresa per la vendita e non affittati.
I terreni agricoli godono di esenzione se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), o se si trovano in aree montane, collinari o isole minori. Per chi ha una pensione estera, se percepita in regime di convenzione con l’Italia, l’Imu è ridotta al 37,5% (un abbattimento del 62,5%).
Inoltre, è prevista una riduzione del 25% per gli immobili affittati a canone concordato. Anche chi concede in comodato d’uso un immobile ai parenti di primo grado (genitori o figli) può pagare solo il 50% dell’imposta, a condizione che l’immobile sia usato come abitazione principale e che venga rispettato il limite di immobili posseduti.
Infine, gli immobili inagibili sono esenti, così come quelli accatastati come unità collabente. Se l’immobile non è più abitabile, è possibile ottenere l’esenzione anche in caso di demolizione o cessione.
Come calcolare l’Imu? Guida al calcolo dell’imposta
Per calcolare l’Imu, si parte dalla rendita catastale dell’immobile, che può essere reperita tramite la visura catastale. A questa rendita si applica un coefficiente catastale, che varia in base alla tipologia dell’immobile (ad esempio, abitazione, terreno, ecc.).
Il procedimento da seguire è il seguente:
- Individuare la rendita catastale dell’immobile.
- Moltiplicare la rendita per il coefficiente catastale specifico per il tipo di immobile
- Aggiungere il 5% alla rendita catastale (questo passaggio è fisso).
- Moltiplicare il risultato per l’aliquota Imu stabilita dal Comune di riferimento.
Il calcolo dell’importo effettivo dipenderà dal periodo di possesso dell’immobile nell’arco dell’anno.
Aliquote Imu: le novità per il 2024
Nel 2024 i Comuni sono ancora liberi di stabilire le aliquote Imu, ma devono farlo tramite una delibera ufficiale, da trasmettere al ministero dell’Economia e delle Finanze. Se il Comune non ha aggiornato le aliquote, si applicano quelle di base stabilite dalla legge.
Dal 1° gennaio 2025, tuttavia, le amministrazioni comunali dovranno utilizzare un sistema informatizzato per inviare le delibere al ministero. Fino a quella data, possono continuare a adottare le modalità tradizionali. In assenza di una delibera aggiornata, verranno applicate le aliquote base anche per il saldo Imu, e lo stesso avverrà nel caso in cui l’aliquota stabilita dal Comune superi il limite massimo dell’1,06%.
Modalità di pagamento dell’Imu: come e dove pagare
Il pagamento dell’Imu va effettuato tramite il modello F24 al proprio Comune di riferimento, ossia quello in cui si trova l’immobile. Il saldo può essere effettuato presso una banca, un ufficio postale, oppure online tramite home banking, bollettini o il servizio PagoPa.
Nel modulo F24, è necessario inserire il codice catastale dell’immobile nel campo “codice ente/codice comune” e, nel caso in cui si possiedano più immobili, indicare correttamente il numero di proprietà, compilando una riga per ciascun immobile. Una cosa da non dimenticare: non bisogna compilare la sezione “Rateazione/mese rif.” perché l’importo non è rateizzabile.
In alternativa, si può utilizzare il modello F24 semplificato, che presenta una sola pagina con campi denominati in modo diverso rispetto al modello ordinario. In questo caso, è fondamentale ricordare di inserire nella colonna “Sezione” il codice “EL”.
Infine, alcuni dei codici tributo più comuni da utilizzare sono:
- 3913 per fabbricati rurali a uso strumentale
- 3914 per i terreni
- 3916 per le aree fabbricabili
- 3918 per altri fabbricati
Cosa fare in caso di comproprietà di immobili
Nel caso di comproprietà, ogni proprietario è tenuto a pagare la propria quota (in base alla sua percentuale di proprietà) e dovrà procedere autonomamente al versamento dell’importo, senza possibilità di rateizzazione.
Cosa succede se non si paga l’Imu?
Se l’Imu non viene pagata entro le scadenze stabilite, il rischio di incorrere in sanzioni è inevitabile. E se il pagamento scavalla i 60 giorni dalla scadenza, oltre alla multa, si dovranno anche pagare gli interessi legali sul debito. Tuttavia, dal 1° settembre 2024, sono previsti alcuni cambiamenti che riducono l’impatto delle penalità, grazie al Decreto Sanzioni (Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024). In particolare, la sanzione per il mancato versamento del saldo sarà abbassata dal 30% al 25%. Quindi, chi non paga l’acconto dovrà affrontare una multa del 30%, ma il saldo sarà penalizzato solo con una sanzione del 25%. Inoltre, se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione sarà ridotta al 12,5%. Infine, per ritardi entro i 15 giorni, la penalità verrà calcolata giornalmente, pari a un quindicesimo dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ovvero 0,8333% al giorno. Sebbene queste modifiche riducano il peso delle sanzioni, è sempre importante rispettare le scadenze per evitare penalità e complicazioni ulteriori.