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Imu 2024, l’acconto della prima rata scade lunedì 17 giugno: cosa cambia e come si calcola?

Quest’anno c’è tempo fino a lunedì 17 giugno per pagare la prima rata dell’Imu (Imposta municipale propria), una delle principali imposte sulla casa. Ma chi è tenuto a pagare questa imposta e chi no? Come avviene il calcolo? Ecco tutti dettagli

Imu 2024, l’acconto della prima rata scade lunedì 17 giugno: cosa cambia e come si calcola?

L’Imu per il 2024 è alle porte, ed entro il 17 giugno i proprietari di immobili devono versare la prima rata. Alcune regole fondamentali restano immutate, come l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso. Inoltre, persiste la riduzione del 25% per gli immobili affittati a “canone concordato” e l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente, ma con un requisito aggiuntivo: è necessario aver denunciato la violazione di domicilio o che sia stata avviata l’azione giudiziaria penale. Ma chi è obbligato a pagare l’Imu e chi no? Come funziona il calcolo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Guida all’Imu 2024: scadenze e regole di pagamento

Il pagamento della prima rata Imu 2024 deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024, poichè il 16 giugno cade di domenica. Per calcolare l’acconto, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. Il saldo, invece, si paga entro il 16 dicembre, utilizzando le aliquote pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Mef. Se le nuove aliquote non sono disponibili, si applicheranno quelle del 2023.

È possibile pagare l’intero importo dell’Imu 2024 in un’unica soluzione entro il 17 giugno, ma in questo caso si devono usare subito le aliquote del 2024, se disponibili.

Ad ogni scadenza, si versa il 50% dell’imposta pagata l’anno precedente. Il saldo di dicembre sarà calcolato sulle aliquote definitive del 2024.

Le aliquote Imu per il 2024 sono:

  • 0,5% per le prime case di lusso
  • 0,86% per altri immobili, inclusi i terreni fabbricabili
  • 0,86% per gli immobili ad uso produttivo (categoria D), di cui lo 0,76% è riservato allo Stato
  • 0,76% per i terreni agricoli
  • 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 0,1% per i fabbricati merce non locati

Queste aliquote, ricordiamo, possono essere modificate dai Comuni, che possono aumentarle o diminuirle, fino ad azzerarle.

L’Imu si versa su base mensile e c’è una regola da tenere presente. Se si possiede un immobile per più della metà dei giorni di un mese, allora bisogna pagare l’Imu per l’intero mese. Se il trasferimento della proprietà avviene a metà mese, il giorno del trasferimento viene considerato come appartenente all’acquirente. In questo caso, l’Imu per l’intero mese del trasferimento ricade sulle sue spalle se il numero di giorni di possesso è lo stesso del precedente proprietario.

Chi è obbligato a pagare l’Imu?

Sono tenuti a pagare l’Imu tutti i proprietari di immobili in Italia, nonché coloro che detengono un diritto reale su di essi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Le società devono versare l’Imu per tutti gli immobili posseduti, eccetto per gli immobili-merce costruiti per la vendita e rimasti invenduti. L’Imu si applica su seconde case, immobili affittati o sfitti, uffici, negozi, depositi, capannoni, e terreni agricoli, a meno che non siano ubicati in Comuni montani o di collina.

Nel caso di più comproprietari o di più contitolari di un diritto reale, l’Imu è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. L’esenzione per l’abitazione l’imposta.

Come si paga?

Il pagamento avviene tramite modello F24, la piattaforma PagoPA o bollettino postale, preferibilmente con l’F24 per compensare l’Imu con eventuali crediti fiscali e per versare l’imposta dovuta in più Comuni con un unico modello. Ma come si compila? Nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24, è necessario indicare:

  • Il codice catastale del Comune.
  • Il numero di immobili per cui si effettua il versamento.
  • L’anno di imposta (2023).
  • L’importo da versare, raggruppato in base al codice tributo per ciascuna tipologia di immobile.

Inoltre, il pagamento deve essere effettuato arrotondando l’importo all’euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore.

Imu 2024: le esenzioni

Non sono tenuti a pagare l’Imu i possessori di immobili destinati a prima casa e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). L’esenzione si applica anche a:

  • L’abitazione familiare in caso di separazione o divorzio, assegnata al genitore affidatario dei figli.
  • Le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
  • L’abitazione dei membri delle forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia.
  • Gli immobili posseduti da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari, su decisione del singolo comune.
  • I proprietari di case occupate abusivamente, a condizione che abbiano presentato relativa denuncia all’autorità giudiziaria e comunicato i dati dell’immobile occupato attraverso la dichiarazione annuale Imu. È importante notare che l’esenzione rimane valida anche senza il decreto attuativo, poiché riguarda solo il modello di dichiarazione Imu da presentare entro il 30 giugno 2024.

Sono esenti dal tributo i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni ubicati nelle isole minori o destinati a uso agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

La Corte Costituzionale ha chiarito che le coppie di fatto, sposate o unite da un vincolo civile, residenti in abitazioni differenti, anche se situate nello stesso comune, hanno diritto alla doppia esenzione dall’imposta, senza necessariamente rispettare il duplice requisito di residenza anagrafica e dimora abituale. Gli enti non commerciali sono esenti se gli immobili sono destinati esclusivamente a attività non commerciali (sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali, ecc.).

Inoltre, è stata prorogata di un anno l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i comuni colpiti dai terremoti del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e del 2016 nel Centro Italia.

Riduzioni per il 2024

Sono previste riduzioni dell’Imu per:

  • Gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  • Le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purché il comodante abbia residenza anagrafica e dimora nello stesso comune dell’immobile concesso in comodato.
  • I fabbricati di interesse storico o artistico.
  • Gli immobili locati a canone concordato. Nei Comuni ad alta tensione abitativa (capoluoghi di provincia e Comuni con più di 10.000 abitanti), si applica una riduzione del 25% dell’Imu, quindi si paga il 75% dell’imposta. Per i terreni, nei Comuni in cui sono ancora soggetti a Imu, si considera il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Gli immobili dati in comodato tra genitori e figli beneficiano di uno sconto del 50% sull’Imu, rispettando le condizioni imposte dall’Agenzia delle Entrate:

  • Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l’immobile in comodato.
  • Il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi sia la residenza anagrafica, sia la dimora abituale.
  • Il comodante può possedere solo un altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale.
  • Il comodante non deve possedere, oltre all’immobile dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia.
  • Il contratto di comodato deve essere registrato, soggetto al pagamento di 200 euro di imposta di registro, con possibilità di sanatoria tramite ravvedimento operoso.

Per il 2024 si applica una riduzione del 50% dell’Imu sull’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia, titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale con l’Italia, a condizione che la casa non sia locata o data in comodato d’uso.

Calcolo dell’Imu, dalla rendita catastale all’Imposta: come funziona?

Il calcolo dell’Imu inizia con la rendita catastale dell’immobile, attribuita al primo gennaio dell’anno. Questa rendita può essere trovata nel rogito, in una visura catastale recente, nel quadro RB di Redditi PF o nel quadro B del 730. La rendita catastale va poi rivalutata del 5%. Una volta rivalutata, la rendita deve essere moltiplicata per un coefficiente specifico a seconda della tipologia dell’immobile. Per le abitazioni e le relative pertinenze il coefficiente è 160, per gli uffici è 80 e per i negozi è 55. Questi moltiplicatori sono rimasti invariati rispetto al 2023.

La base imponibile ottenuta applicando i moltiplicatori sopra indicati è poi soggetta alle aliquote deliberate dal Comune di riferimento per l’anno in corso. Se le aliquote cambiassero, potrebbe essere necessario un conguaglio a dicembre. Ci sono anche le riduzioni, come abbiamo accennato prima.

Per esempio, supponiamo di avere un’abitazione con una rendita catastale di 1.000 euro. Dopo la rivalutazione del 5%, la rendita diventa 1.050 euro. Applicando il moltiplicatore di 160 per le abitazioni, si ottiene una base imponibile di 168mila euro. Se l’aliquota comunale è dello 0,4%, l’Imu da pagare sarà di 672 euro.

Cosa succede nel caso in cui l’Imu non si paga o si paga in ritardo?

Se un contribuente non riesce a pagare l’Imu in tempo, può comunque farlo in ritardo grazie al “ravvedimento operoso“. Questo strumento consente di ridurre le sanzioni applicate per il ritardo nel pagamento delle imposte, rendendo più agevole la regolarizzazione della propria posizione fiscale.

Ci sono diverse modalità di ravvedimento, ciascuna con regole specifiche a seconda della gravità dell’irregolarità e del ritardo nel pagamento:

  • Ravvedimento operoso sprint: per ritardi fino a 14 giorni, la sanzione è ridotta e aumenta progressivamente ogni giorno successivo.
  • Ravvedimento operoso breve, intermedio e lungo: per ritardi superiori ai 14 giorni, le sanzioni aumentano gradualmente, con una maggiorazione degli interessi.
  • Ravvedimento biennale e lunghissimo: per irregolarità più gravi o ritardi prolungati nel tempo, le sanzioni e gli interessi possono essere maggiori.

Se passa un anno dal mancato pagamento si perde l’opportunità di usufruire di questo ravvedimento e dover pagare le sanzioni standard, che sono più alte (il 30% delle somme dovute, oltre agli interessi di mora).

In caso di persistente inadempienza, il Fisco può prendere provvedimenti più seri, come adottare azioni legali per recuperare il debito in modo coattivo.

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