Ci risiamo, la scadenza è ormai alle porte: entro il 16 giugno gli italiani sono chiamati a pagare l’acconto di Imu e Tasi 2015. A differenza di quanto accaduto nel 2014, quest’anno l’imposta municipale unica e la tassa sui servizi indivisibili hanno un calendario identico, ma continuano a distinguersi profondamente per quanto riguarda i calcoli da fare e i soggetti passivi tenuti al pagamento. Vediamo quali sono i punti principali da tenere a mente.
1) LE SCADENZE
– 16 giugno: prima rata di Imu e Tasi.
– 16 dicembre: saldo (con eventuale conguaglio) di Imu e Tasi.
Addio alla scadenza intermedia del 16 ottobre che l’anno scorso aveva caratterizzato il calendario della Tasi.
2) CHI DEVE PAGARE
– La Tasi è una tassa sui servizi che i Comuni erogano indistintamente a tutti i cittadini, come la pulizia delle strade, l’illuminazione pubblica o la sicurezza. Si paga su tutti gli immobili (fabbricati e aree edificabili), ma non sui terreni agricoli (che comprendono anche “gli orticelli”). Gli affittuari e tutti coloro che rientrano nella categoria degli “occupanti” (a prescindere dall’esistenza di un titolo come il contratto di locazione, di comodato o altro) devono pagare una quota di Tasi stabilita dal Comune in un intervallo che può variare fra il 10 e il 30%. Se la delibera del Comune non indica nulla, l’inquilino è tenuto a versare il 10% della Tasi. In caso d’inadempienza da parte dell’occupante, il proprietario non sarà chiamato a risponderne. Per gli inquilini, infine, scatta l’esenzione totale se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
– L’Imu è dovuta su tutti gli immobili tranne che sulle abitazioni principali, a meno che non siano di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, su cui però il prelievo è in forma ridotta). L’imposta si paga anche sui terreni agricoli. Per quanto riguarda le case in affitto, gli inquilini non sono tenuti ad alcun versamento: l’imposizione ricade interamente sul padrone di casa. L’Imu, infine, non è dovuta su una serie di altri immobili: quelli di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come abitazione principale dai soci assegnatari; gli alloggi sociali; l’unico immobile (non affittato) di proprietà di militari o personale delle forze di polizia; la casa coniugale affidata all’ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio; i terreni agricoli, anche non coltivati, che si trovano nei Comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori; i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
E’ bene poi tenere a mente due precisazioni:
I) A livello normativo e fiscale si parla di abitazione principale solo se il contribuente e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica nello stesso immobile che utilizzano come dimora abituale.
II) L’insieme delle pertinenze relative all’abitazione principale comprende unità immobiliari di vario genere: magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7). E’ esente dall’Imu una sola unità immobiliare per ciascuna categoria (se si hanno due box, ad esempio, su uno dei due si deve pagare l’imposta). Ai fini Tasi, invece, le pertinenze sono assimilate all’abitazione principale.
3) LA BASE IMPONIBILE E’ LA STESSA PER IMU E TASI
Per ricavarla è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicarla per i relativi coefficienti, ad esempio 160 per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Ecco la lista dei coefficienti a seconda delle categorie catastali:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali, palestre (senza fini di lucro), stabilimenti balneari);
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5, per i quali, come detto, il moltiplicatore è 80;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
Per quanto riguarda le aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. La rendita catastale che dovrà essere assunta ai fini del calcolo è quella che risultava al Catasto alla data del primo gennaio 2015.
In generale, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili da un tecnico comunale.
4) ALIQUOTE E DETRAZIONI
Quest’anno sia l’acconto dell’Imu sia quello della Tasi devono essere calcolati facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni del 2014. Ciò significa che, se non è cambiato nulla rispetto al patrimonio immobiliare del 2014, stavolta il calcolo delle prime rate di Imu e Tasi è semplicissimo: in entrambi i casi, l’importo da pagare entro il 16 giugno è pari al 50% della somma versata complessivamente l’anno scorso.
[Cerca aliquote e detrazioni 2014 del tuo Comune sul sito del ministero dell’Economia]
Se quest’anno il Comune modificherà aliquote o detrazioni rispetto al 2014, i cambiamenti dovranno essere tenuti in considerazione quando si pagherà il saldo, che comprenderà l’eventuale conguaglio.
Quanto ai tempi per conoscere i nuovi numeri, non saranno brevi: aliquote e detrazioni relative al 2015 dovranno essere pubblicate sul sito del Tesoro entro il prossimo 28 ottobre. “Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni Imu e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto”, si legge in una nota dell’Istituto per la finanza e l’economia locale datata 8 maggio.
5) I CODICI TRIBUTO DA INDICARE SUL MODELLO F24
Ecco i due schemi:
IMU
– per l’abitazione principale e relative pertinenze 3912;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3913;
– per i terreni (Comune) 3914;
– per i terreni (Stato) 3915;
– per le aree fabbricabili (Comune) 3916;
– per le aree fabbricabili (Stato) 3917;
– per gli altri fabbricati (Comune) 3918;
– per gli altri fabbricati (Stato) 3919;
– per interessi da accertamento (Comune) 3923;
– per sanzioni da accertamento (Comune) 3924;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) 3925;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune) 3930.
TASI
– per l’abitazione principale e le relative pertinenze 3958;
– per gli immobili diversi dalle abitazioni principali 3961;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3959;
– per le aree edificabili 3960.
6) TASI, I MODELLI PRECOMPILATI RESTANO UN MIRAGGIO
La legge prevede che da quest’anno i Comuni rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati per la Tasi. Tuttavia, sempre l’Ifel fa sapere che si tratta di una misura inattuabile, perché i Comuni non hanno informazioni sui cambiamenti avvenuti nel 2014 e nei primi sei mesi del 2015. Allo stato attuale, perciò, l’Istituto ritiene che i Comuni non siano obbligati a inviare alcuna dichiarazione precompilata.
7) IMU SUI TERRENI AGRICOLI
Oltre alle esenzioni di cui al punto 2, quest’anno viene riconosciuta “una detrazione d’imposta di 200 euro – ha scritto ancora la Fondazione Ifel il 20 marzo – a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che possiedono terreni in Comuni di collina e che non rientrano nell’elenco predisposto dall’Istat. I titolari di questi immobili hanno diritto a fruire di una detrazione Imu fino a concorrenza dell’imposta dovuta”.
La base imponibile per i terreni agricoli si determina partendo dal reddito dominicale del primo gennaio, applicando il coefficiente di rivalutazione del 25% e al risultato così ottenuto si applica il moltiplicatore 135.
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