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Imu 2015: come si calcola e come si paga con l’F24

Aliquote, detrazioni, base imponibile e casi particolari: tutto quello che c’è da sapere sull’acconto Imu 2015 in scadenza il 16 giugno – Esempio di compilazione dell’F24 con modulo scaricabile in Pdf.

Imu 2015: come si calcola e come si paga con l’F24

Il 16 giugno scade il termine per pagare l’acconto e prima di allora quasi mezza Italia deve porsi due problemi: come si calcola l’Imu 2015? E come si paga? Sono domande a cui devono trovare risposta circa 25 milioni di contribuenti titolari d’immobili diversi dalle abitazioni principali (inclusi i terreni agricoli), oltre ai proprietari di 70mila abitazioni principali di lusso (quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, su cui però il prelievo è in forma ridotta).

1. COME SI CALCOLA

A) Aliquote e detrazioni

Per l’acconto dell’Imu (come per quello della Tasi) valgono ancora le aliquote e le detrazioni del 2014. Questo significa che, se il patrimonio immobiliare non ha subito modifiche rispetto all’anno scorso (e se non è cambiata né la categoria catastale né la modalità d’utilizzo degli immobili), il calcolo dell’importo da versare è molto facile: basta dividere per due la somma pagata complessivamente per l’imposta nel 2014. 

Nel caso in cui quest’anno il Comune modifichi aliquote o detrazioni rispetto al 2014 (c’è tempo fino al 28 ottobre per pubblicare i dati sul sito del Tesoro), i nuovi parametri dovranno essere utilizzati per pagare il saldo (scadenza 16 dicembre), che comprenderà l’eventuale conguaglio sull’acconto. Ad ogni modo, “nulla vieta che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni Imu e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014 – scrive la Fondazione Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale) –, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto”.

Per l’Imu, l’aliquota base è pari al 7,6 per mille, ma i Comuni possono ridurla fino al 4,6 per mille o alzarla fino al 10,6 per mille. E’ possibile anche l’introduzione di un’addizionale dello 0,8 per mille che spinge il limite massimo dell’aliquota fino all’11,4 per mille. 

Le abitazioni principali soggette ad l’Imu (abitazioni signorili o di rilevante pregio) hanno diritto a una detrazione di 200 euro.

Quest’anno viene riconosciuta anche “una detrazione d’imposta di 200 euro – continua la Fondazione Ifel – a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che possiedono terreni in Comuni di collina e che non rientrano nell’elenco predisposto dall’Istat. I titolari di questi immobili hanno diritto a fruire di una detrazione Imu fino a concorrenza dell’imposta dovuta”.

[Cerca aliquote e detrazioni 2014 del tuo Comune sul sito del ministero dell’Economia]

B) La base imponibile

La base imponibile (il valore cui si applica l’aliquota per poi sottrarre l’eventuale detrazione, ottenendo così l’importo finale da pagare) è la stessa della Tasi e per calcolarla servono due passaggi: prima si rivaluta del 5% la rendita catastale, poi si moltiplica il risultato per il coefficiente corretto. Ecco la lista: 

– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali, palestre (senza fini di lucro), stabilimenti balneari);
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5, per i quali, come detto, il moltiplicatore è 80;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili da un tecnico comunale. Per i terreni agricoli, invece, il dato si calcola rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicando il risultato così ottenuto per 135. Per le aree edificabili, infine, la base imponibile è data dal valore edificabile.

C) Casi particolari

I. Fatto salvo il conguaglio in caso di modifica delle aliquote e delle detrazioni, acconto e saldo dovrebbero essere, in teoria, di pari importo. Perciò, se ho acquistato un immobile a febbraio, per calcolare l’acconto non dovrò tenere in considerazione solo i mesi da febbraio a giugno, bensì tutto il periodo febbraio-dicembre, dividendo poi il risultato per due. 

II. Quanto alle pertinenze dell’abitazione principale [magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7)], è esente dall’Imu una sola unità immobiliare per ciascuna categoria: se si hanno due box, ad esempio, su uno dei due si deve pagare l’imposta. 

III. L’Imu è dovuta in proporzione alla quota posseduta (deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario) e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

IV. Al contrario di quanto avviene per la Tasi, gli inquilini in affitto non sono tenuti ad alcun versamento Imu: l’imposizione ricade interamente sul padrone di casa. 

V. Oltre che sulle abitazioni principali (non di lusso), l’Imu non è dovuta su una serie di altri immobili: quelli di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come abitazione principale dai soci assegnatari; gli alloggi sociali; l’unico immobile (non affittato) di proprietà di militari o personale delle forze di polizia; la casa coniugale affidata all’ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio; i terreni agricoli, anche non coltivati, che si trovano nei Comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori; i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

2. COME SI PAGA

Le opzioni per pagare l’Imu (come la Tasi) sono due: il bollettino postale e il modello F24 (che consente anche di pagare online attraverso la propria banca e di saldare il conto con altri crediti d’imposta).

A) Bollettino postale

Negli uffici postali si possono trovare bollettini in parte precompilati cui bisogna aggiungere i propri dati anagrafici e le informazioni sull’immobile per cui si paga l’imposta. 

B) Modello F24: esempio di compilazione Imu

La sezione da utilizzare è “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Vediamo cosa scrivere nei singoli campi.

Codice ente/codice comune. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la Tabella dei Codici Catastali di tutti i Comuni d’Italia (ad esempio, Roma – H501, Milano – F205, Napoli – F839, Torino – L219, Firenze – D612, Genova D969, Venezia – L736, Palermo – G273).

Ravv. Barrare questa casella solo se si paga per un ravvedimento, l’istituto che consente di regolarizzare versamenti d’imposte omessi o insufficienti.

Imm var. Barrare se uno o più immobili sono stati modificati e si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione.

Acc. Il pagamento da effettuare entro il 16 giugno è l’acconto, perciò bisogna barrare questa casella.

Saldo. Lasciare vuota questa casella: andrà barrata per il pagamento del saldo, da effettuare entro il 16 dicembre (con eventuale conguaglio).

Num immob. Indicare il numero d’immobili per i quali si paga l’Imu. 

Codice tributo. Lo schema per l’Imu è il seguente: 
– per l’abitazione principale e relative pertinenze 3912;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3913; 
– per i terreni (Comune) 3914;
– per i terreni (Stato) 3915;
– per le aree fabbricabili (Comune) 3916;
– per le aree fabbricabili (Stato) 3917;
– per gli altri fabbricati (Comune) 3918;
– per gli altri fabbricati (Stato) 3919;
– per interessi da accertamento (Comune) 3923;
– per sanzioni da accertamento (Comune) 3924;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) 3925;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune) 3930.

Rateazione/mese rif. Non compilare. 

Anno di riferimento. Scrivere l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento. L’Imu e la Tasi, normalmente, si pagano per l’anno in corso.

Importi a debito versati. Scrivere l’importo da pagare.

Importi a credito compensati. Indicare eventuali compensazioni con altri crediti d’imposta.

TOTALE G. Somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali.

TOTALE H. Somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali (non compilare se non sono presenti importi a credito).

SALDO (G-H). Indicare il saldo fra TOTALE G e TOTALE H.

Detrazione. Specificare l’eventuale detrazione.


Allegati: Modello F24.pdf

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