Condividi

Immigrati, intervento di Letta? Solo buoni propositi

DAL SITO WEST-INFO.EU – La norma di recente varata al riguardo (art. n.33, del Decreto Legge del 21 giugno scorso), modifica poco o nulla del percorso ad ostacoli loro imposto per ottenere la naturalizzazione – Per tre vizi di fondo: sia di forma che di sostanza

Immigrati, intervento di Letta? Solo buoni propositi

Non è vero, come sostiene il Governo, che per i figli degli immigrati nati in Italia sarà d’ora in avanti più facile, se lo vogliono, diventare nostri concittadini. Visto che la norma di recente varata al riguardo (art. n.33, del Decreto Legge del 21 giugno scorso), modifica poco o nulla del percorso ad ostacoli loro imposto per ottenere la naturalizzazione. Per tre vizi di fondo. Sia di forma che di sostanza.

Partiamo dal comma iniziale del provvedimento: “Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici del PA, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”. Buoni propositi. Ma non specifici, cogenti emendamenti di modifica della normativa in vigore.

Con l’ulteriore complicazione che il testo prende a riferimento la Legge sulla cittadinanza del 1992 e dimentica il suo ben più importante Regolamento di attuazione, pubblicato, con due anni di ritardo, nel febbraio del 1994. Una svista non veniale ma capitale. Non fosse altro perché le condizioni richieste ai figli degli immigrati per richiedere la cittadinanza sono solo genericamente indicate in un articolo della Legge del ’92 diverso da quello che, invece, le specifica nel Regolamento di attuazione. Un qui pro quo che provocherà, come è facile immaginare, una sfilza infinita di contenziosi interpretativi. Ma che è alla base di un secondo, più grave limite.

Il testo governativo, infatti, tace sulle procedure di attuazione. Una lacuna mica da poco. Visto che una norma, in assenza di un atto che ne disciplina tempi, modi e procedure di realizzazione, anche se vigore, resta nel limbo. Inattuata. A meno di non ricorrere, qui casca l’asino, allo strumento di “surroga” tante volte usato in passato: le circolari interpretative ministeriali. Finendo, ex post ed in silenzio, per ridare potere alla cavillosità discrezionale della burocrazia che, invece, si vorrebbe eliminare. Ma non finisce qui.

C’è, infatti, un terzo punto dolens. Visto che non si è pensato di mettere mano alla clausola che, tra tutte, ha maggiormente complicato la vita di tanti giovani stranieri aspiranti neo-italiani. Secondo l’attuale legge “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana” (art. 4, comma 2, Legge n.91). ”La dichiarazione di volontà…deve essere correlata dalla…documentazione relativa alla residenza” (art. 3, comma 4, Regolamento di esecuzione Legge n.91). Con la conseguenza che una normale vacanza all’estero o un viaggio nel paese d’origine dei genitori, rappresentando una violazione “dell’ininterrotta residenza”, ha permesso al funzionario di turno di arricciare il naso e bloccare, discrezionalmente, la domanda di acquisizione della cittadinanza italiana.

Commenta