La situazione di estrema difficoltà economico-finanziaria che sta attraversando la Grecia ha ovviamente notevoli ricadute sul commercio internazionale, aggravando la situazione relativa ai pagamenti insoluti. Infatti, già dal 2005, e sempre di più durante la crisi che il paese ellenico sta attraversando, il numero di insoluti è in crescita e superiore alla media mondiale. Questi dati allarmanti ci spingono a fornire come supporto agli esportatori italiani una rapida rassegna degli strumenti di pagamento disponibili e delle modalità di recupero dei crediti vigenti in Grecia. Ci avvaliamo, allo scopo, di un interessante commento che appare sul sito della Coface, la Export Credit Agency francese.
Strumenti di pagamento
In linea generale, data la situazione, è consigliabile utilizzare mezzi di pagamento che garantiscano l’esportatore in misura maggiore rispetto ad un semplice bonifico swift come ad esempio cambiali e tratte accettate nel medio termine, rimesse documentate, tratte a vista o, se possibile, crediti documentari nel breve.
Le cambiali sono largamente utilizzate dalle imprese greche sia nel mercato domestico per le transazioni internazionali ed insieme ai pagherò cambiari non sono più soggette a bollo dal gennaio del 2002. In caso di mancato pagamento è necessario effettuare una certificazione dello stesso entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento da parte di un public notary.
Allo stesso modo, gli assegni sono molto utilizzati nelle transazioni internazionali anche se a livello interno vengono normalmente utilizzati più come strumento di credito che come strumento di pagamento attraverso la post-datazione degli stessi. Tale fattispecie, se accettata esplicitamente dal creditore, rappresenta una pratica piuttosto utilizzata e comune. Inoltre chi emette un assegno a vuoto è passibile di azione legale in seguito a normale denuncia.
I pagherò cambiari (hyposhetiki epistoli) sono anch’essi molto diffusi come strumento di pagamento nelle transazioni internazionali da parte di imprese greche. Sono accordi scritti contenenti un obbligo di pagamento emessi al creditore dalla banca del cliente committente. Anche se i pagherò cambiari sono strumenti sufficientemente efficaci poiché costituiscono un chiaro riconoscimento del debito da parte del compratore, non sono considerati una cambiale e quindi non ricadono nel campo di applicazione della “legge cambiaria”.
I bonifici SWIFT bancari, ben radicati nel circuito bancario greco, sono utilizzati per regolare una quota crescente di transazioni grazie alla sicurezza e alla rapidità nel pagamento.
Per quanto riguarda i crediti documentari, il problema vero è quello di trovare una banca italiana disposta a fornire la conferma su crediti aperti da banche greche: un credito non confermato lascia infatti aperta la porta al rischio Grecia, oltre che al rischio della banca emittente. Non è cosa sempre facile, ed i costi sono molto alti.
Il recupero crediti
Il processo di recupero crediti viene avviato all’atto dell’invio della richiesta di pagamento, per posta raccomandata, al debitore. La richiesta dovrà contenere un richiamo alle obbligazioni di pagamento, incluse eventuali penali sotto forma di interessi, pattuite nel contratto o in assenza con riferimento al tasso di interesse legale. Con un decreto presidenziale del 5 Giugno 2003 si stabilisce che, in assenza di differente previsione contrattuale, gli interessi devono essere calcolati a decorrere dal giorno seguente alla data di pagamento stabilita nell’accordo contrattuale ed il tasso di riferimento da utilizzare è uguale al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 7 punti percentuali.
I creditori possono chiedere un’ingiunzione di pagamento (diataghi pilromis) al giudice tramite un avvocato attraverso una procedura accelerata, di durata generalmente pari ad un mese dalla data di presentazione della domanda.
Per avviare la procedura, è necessario che il creditore sia in possesso di un documento scritto che comprovi il credito. Tale documento può essere un pagherò cambiario, una scrittura privata di riconoscimento del debito, l’originale di una fattura contenete l’elenco della merce venduta e la firma di ricezione dell’acquirente o l’originale della bolla di trasporto firmata dall’acquirente.
La sentenza emessa dal giudice autorizza l’immediata esecuzione fermo restando il diritto del convenuto di presentare opposizione entro 15 giorni. L’opposizione non ha, di norma, carattere di sospensivo (per richiedere la sospensione è necessaria una richiesta esplicita da parte del debitore al giudice).
Dal primo ottobre 2003 sono state stabilite nuove soglie di competenza in relazione al recupero dei crediti:
· fino a 12.000 euro è competente il Giudice di Pace (Eirinodikeio);
· fino a 80.000 euro è competente un organo monocratico di primo grado (Monomeles Protodikeio);
· oltre gli 80.000 euro la competenza viene affidata ad un panel formato da tre giudici (Polymeles Protodikeio).
Nei casi in cui la competenza è dell’organo collegiale, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile, è necessario un primo tentativo di mediazione fra le parti svolto sotto l’egida dell’avvocato del ricorrente per trovare una soluzione alla causa in via extragiudiziale.
Nei casi in cui i creditori non siano in possesso di un documento che attesti il mancato pagamento da parte del debitore, l’unica alternativa è ottenere la convocazione di un procedimento ordinario. La durata di questi procedimenti varia in maniera significativa fra 1 e 3 anni in funzione della complessità del caso, dell’analisi dei documenti probatori e dall’audizione dei testimoni ritenuti essenziali per il corretto svolgimento della causa
In linea con questi dati vi sono i riferimenti forniti dalla Banca Mondiale, secondo la quale il periodo di recupero del pagamento derivante da un contratto inadempiente è abbastanza lungo, attestandosi a 819 giorni di media con un costo del 14,4% del debito insoluto dovuto in gran parte alle spese legali.