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Generali Italia e UnipolSai: per l’Antitrust hanno effettuato pratiche scorrette. Multa da 5 milioni ciascuno

Imagoeconomica

Non usa mezzi termini l’Antitrust contro UnipolSai e Generali Italia: ritardi, ostacoli, mancate risposte, ostruzionismi, rifiuti, condotte ingannevoli e aggressive. Sono alcuni dei rilievi che l’Autorità ha sollevato rispetto al comportamento delle due compagnie di assicurazioni nell’ambito della liquidazione dei danni Rc auto e che sintetizza in un rapporto per “pratica commerciale scorretta” in violazione del Codice del Consumo . “In considerazione della gravità e della durata della pratica – afferma il comunicato Antitrust – l’Autorità ha irrogato a ciascuna società una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito. Generali Italia, richiesta di un commento ha risponde che inende agire per vie legali contro la desisione. “Intendiamo impugnare il procedimento, confidando che la sua infondatezza verrà confermata, e ci riserviamo di tutelare la nostra reputazione aziendale in tutte le opportune sedi giudiziarie” dice in un comunicato. UnipolSai, interpellata, non ha al momento commentato.

Il titolo Generali in borsa attorno alle ore 1330 è in rialzo dell’1,0 % a 15,19 euro e quello di Unipol è in rialzo dello 0,37% a 4,34 euro. Il Ftse Mib è in calo dello 0,48%.

Difficoltà ad accedere al fascicolo del sinistro

Secondo L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le due società hanno reso difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo del sinistro e hanno omesso informazioni rilevanti sull’ammontare del rimborso o sul suo rifiuto. Inoltre i consumatori sono stati ostacolati nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto.

Anche l’Ivass è intervenuta nella vicenda commentando che alla luce del quadro normativo “non vi è dubbio che il riconoscimento del diritto di accesso assuma grande rilievo ai fini della tutela degli assicurati e dei danneggiati e che pertanto le imprese stesse siano tenute a riscontrare le richieste di accesso pertinenti e complete nel rispetto dei termini di legge, senza che siano frapposti ostacoli di alcun tipo”.

Condotte ingannevoli e aggressive nella pratica commerciale

L’Antitrust spiega così i motivi della sanzione: la pratica commerciale è stata realizzata tramite “condotte ingannevoli e aggressive”. In primo luogo – dice un comunicato – le due società hanno attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro. UnipolSai e Generali avrebbero infatti risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti.

Generali: il botta e risposta a distanza con l’Antitrust

Nel caso di Generali -dice l’Autorità- il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di un’offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato. La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso, afferma ancora l’Antitrust.

La Compagnia così risponde stamane nel comunicato che annuncia l’impugnazione del provvedimento: “Generali Italia garantisce sempre la più ampia cura e tutela di clienti e terzi danneggiati, anche promuovendo importanti e incisive azioni antifrode, prestando massima attenzione al rispetto delle norme in ogni fase del processo di liquidazione dei sinistri. Questo impegno si riflette in tutti i principali indicatori industriali e di servizio al cliente, ed è confermato anche dai molti dati pubblici disponibili. Riteniamo quindi infondati gli addebiti che ci vengono imputati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “per asserite pratiche commerciali scorrette relative alla liquidazione dei sinistri RCA”.

UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente.

Al momento di decidere l’ammontare del rimborso, infine, le società non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento. Secondo l’Autorità si tratta di carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi.

Infine, la pratica commerciale è stata realizzata imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto e senza rispettare i termini temporali fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto.

Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge. Nel caso di UnipolSai, oltre a ciò, sono stati rilevati ulteriori ostacoli, quali la mancata risposta a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore.

L’Autorità ha pertanto accertato la scorrettezza della pratica commerciale, considerata idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro.

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