Una sentenza del Tribunale di Roma potrebbe presto limitare il raggio d’azione dei quotidiani che sempre più spesso negli ultimi anni hanno fatto ricorso ai social per reperire le immagini. A quanto pare questa prassi finora adottata dai quotidiani non è affatto corretta poichè, secondo dalla IX sezione del Tribunale di Roma, la pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici”.
La libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione ‘Pubblica’ “non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.
In base a questo importante principio, stabilito dalla IX sezione del Tribunale di Roma, l’autore di alcune foto, assistito dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, ha ottenuto il risarcimento del danno da parte di un quotidiano che aveva pubblicato le foto stesse senza alcuna autorizzazione.
La sezione capitolina del Tribunale, specializzata in materia d’impresa e di proprietà intellettuale, infatti, ha riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale che del danno morale connesso al mancato riconoscimento della paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l’esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l’autorizzazione dell’autore e senza l’indicazione del suo nome.
Il caso nasce dalla pubblicazione di alcune foto nella pagina personale Facebook di un giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca romana. Le foto erano poi apparse, all’insaputa dell’autore, in un quotidiano nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale.
Nella sentenza viene innanzitutto chiarito che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook, in mancanza di prove contrarie, costituisce “presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare delle pagine nelle quali sono pubblicate.Fatta questa premessa, il Collegio, esaminate le condizioni di licenza di Facebook, ha stabilito che “la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione ‘Pubblica’ sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook”. Al contrario la libertà di utilizzo “riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale”
Allegati: Sentenza 67932 (1).pdf