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Fondi di garanzia dei depositi bancari: quello che i risparmiatori devono sapere

Con la conversione del decreto 237/2016 sono stati introdotte per la prima volta nel nostro Paese disposizioni legislative concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Se ne sancisce così l’alto valore strategico, al fine di promuovere il concetto di cittadinanza economica, basata sulla responsabilità delle scelte individuali, tramite il miglioramento della comprensione dei prodotti finanziari per individuarne rischi e opportunità, allineandosi alle migliori prassi internazionali.

A nostro avviso, il bisogno di maggiori competenze non si esaurisce nella conoscenza di singoli strumenti finanziari, ma si estende alle conoscenze, almeno di base, sul grado di salute delle banche con le quali si intrattengono rapporti finanziari e sulle modalità di tutela delle ragioni dei risparmiatori, tramite i fondi di garanzia dei depositi, in caso di dissesto bancario.

Le riflessioni che seguono sono centrate sulle modifiche da poco intervenute nel funzionamento di questi fondi, secondo la Direttiva comunitaria sui Sistemi di Garanzia dei Depositi, recepita nel nostro ordinamento nel 2016, e ne commenta brevemente i bilanci, appena approvati dalle rispettive assemblee. Si tratta del Fondo interbancario di tutela dei depositanti (FITD) che associa tutte le banche diverse dalle BCC e il Fondo di Garanzia dei Depositi (FGD) al quale fanno capo queste ultime banche.

Essi sono consorzi di diritto privato, ad adesione obbligatoria, sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza, con il compito di rimborsare entro 7 giorni i singoli depositanti fino ad un massimo di 100.000 euro, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di una banca insolvente, sostituendosi ai risparmiatori nel riparto delle attività residue. I rapporti assicurati sono una parte delle cosiddette passività eligible, cioè riconosciute come meritevoli di tutela (sostanzialmente depositi e conti correnti).

I due fondi di garanzia possono essere chiamati a intervenire anche al di fuori della fattispecie del rimborso immediato dei depositi, per garantire la continuità delle funzioni aziendali, tutelare in generale i fondi e le attività dei clienti della banca in dissesto e minimizzare il ricorso a denaro pubblico, ma a condizioni ben precise, quali squilibri finanziari e patrimoniali gravi della banca, inefficacia di altre misure, interesse pubblico.

Condizione per procedere in alternativa al rimborso dei depositi è in ogni caso il rispetto del principio del minor costo.
Sta di fatto che dal 2016 entrambi i Fondi hanno sospeso gli interventi a supporto di banche in crisi, per non incorrere nelle eccezioni delle autorità europee in materia di aiuti di stato e/o di supposto aggiramento delle norme sul bail-in. Al momento, detti interventi sono possibili soltanto attraverso fondi volontari.

Altra novità rilevante, sottolineata in entrambi i bilanci, è che i mezzi finanziari a disposizione dei Fondi da quest’anno debbono essere precostituiti, cioè anticipati dalle banche aderenti ed affidati alla gestione dei Fondi medesimi. In ciò viene sostanzialmente modificato il meccanismo “a chiamata”, che richiedeva alle associate la corresponsione dei mezzi necessari, al verificarsi di una crisi.

La misura di questi contributi è stabilita nello 0,8% del totale delle masse protette, vale a dire dei saldi dei rapporti di deposito e di conto corrente fino a 100.000 euro per depositante.

Il sistema andrà progressivamente a regime, per raggiungere il target nel 2024, ma, per dare fin d’ora un’idea dei valori in gioco, si tratta, ad oggi, di 4,5 mld per il FITD (a fronte di 552 mld di depositi protetti per le 193 banche associate) e di 700 mln per il FGD del sistema cooperativo, a fronte di 85 mld di depositi protetti, per 330 banche.

Sono cifre di tutto rispetto e si comincia da quest’anno con la gestione di oltre 400 milioni, già affluiti nelle casse dei due fondi.
Sono evidenti da un lato i maggiori costi per le banche, dall’altro le responsabilità di chi è chiamato ad amministrare con oculatezza e prudenza queste cospicue risorse, da rendere, all’occorrenza, prontamente disponibili.

I contributi che ogni anno ciascuna banca dovrà versare al proprio Fondo saranno commisurati alla dimensione e al rischio, essendo il concept di un fondo di garanzia dei depositi bancari assimilato a un qualsiasi meccanismo assicurativo premio-massimale-riserve. A parità di volumi dei depositi da tutelare, le banche più rischiose dovranno pertanto contribuire in misura maggiore di quelle meno rischiose, per scoraggiare comportamenti di moral hazard. Sono in corso di completamento i calcoli sulla rischiosità individuale, secondo modelli statistico-matematici approvati dalla Banca d’Italia, con differenze, tra le due configurazioni, nei pesi da attribuire alle principali tipologie di rischio.

Con l’approccio risk-based, i Fondi saranno chiamati a svolgere una fondamentale azione di disciplina nei confronti delle banche consorziate, per minimizzare le probabilità di dover procedere al rimborso dei depositi protetti. Agire in funzione di prevenzione delle crisi diventa dunque istanza strategica, anche in considerazione delle molteplici patologie. Alla tradizionale dicotomia tra banche in bonis e non, oggi abbiamo banche commissariate, banche in stress, banche in risoluzione, banche da capitalizzare in funzione precauzionale, banche in liquidazione coatta amministrativa e, ovviamente, banche in bonis, ancorché ordinate secondo  classi diverse di rischiosità.

Alcune considerazioni vanno fatte anche sul dualismo del sistema italiano: FITD pesa all’incirca per l’85% del totale, il FGD per il restante 15. I premi raccolti da quest’ultimo sono relativamente più alti, se si considera che alla percentuale dei depositi protetti (e dei mezzi comandati) corrisponde una quota di mercato dei depositi complessivamente raccolti dalle BCC non superiore all’8 per cento. Ciò dipende dal maggior peso dei depositi di ammontare inferiore ai 100.000 euro, in coerenza con la vocazione delle banche di credito cooperativo ad operare con soggetti (famiglie consumatrici e produttrici, piccole imprese) con disponibilità finanziarie mediamente più contenute.

Le strutture di bilancio dei due Fondi al 31/12/2016 presentano alcune importanti differenze. Mentre gli asset del FITD sono rappresentati pressoché totalmente da disponibilità liquide o prontamente liquidabili, il Fondo di Garanzia del Credito cooperativo ha la maggior parte dell’attivo costituto da crediti verso consorziate, relativi per lo più a crediti non performing e a crediti verso l’Erario acquistati da banche in crisi.

Ciò è dovuto all’attitudine del FGD a privilegiare il sostegno degli intermediari in crisi, dopo che, in venti anni di vita, solo il primo intervento è consistito nel rimborso dei depositi di una BCC in liquidazione coatta. Il FITD dà conto delle residue posizioni relative a situazioni di liquidazione nelle quali è intervenuto, rimborsando i depositi, non senza citare gli 800 miliardi di lire assorbiti dalla prima crisi, al momento del suo esordio (1987).

Le performance dei due Fondi dipenderanno dalla capacità di gestire profili quali:
a)     per le Bcc il recupero dei crediti acquistati dalle banche andate in decozione fino all’entrata in vigore della nuova normativa europea sul bail;
b)     la gestione economica delle risorse finanziarie raccolte a presidio dei depositi da proteggere. Il FITD ha stipulato un mandato di gestione con la Banca d’Italia, con limiti in termini di rischi di controparte, concentrazione, liquidità e tasso. Il FGD dovrà affrontare il tema degli investimenti finanziari al più presto;
c)     la riduzione del rischio di default delle BCC associate al FDG, da ottenersi con l’avvio dello schema di gruppo bancario cooperativo e l’introduzione del contratto di coesione;
d)     l’azione dei fondi a latere per sostenere i soggetti più deboli, razionalizzando l’uso delle risorse per i tre fondi (istituzionale, degli obbligazionisti e temporaneo) facenti capo al credito cooperativo. Il FITD ha creato un Fondo di solidarietà gestito all’interno del proprio bilancio per indennizzi agli obbligazionisti delle banche andate in risoluzione.

Ciò detto, giova svolgere alcune considerazioni sulle ragioni a favore di un fondo assicurativo unico, stante il dualismo avanti descritto. Quest’ultimo si palesa in qualche misura contraddittorio in nome sia della libertà di scelta delle singole banche di aderire all’uno o all’altro organismo, sia dei vantaggi in base alla legge dei grandi numeri che regola ogni meccanismo assicurativo.

Lo scenario che si prefigura a livello europeo è l’introduzione, ancorché a media/lunga scadenza (2024) di un sistema di garanzia unico, del quale entrambi i bilanci danno opportunamente conto. Con il nome di EDIS (European Deposit Insurance Scheme), si intende, infatti, la realizzazione del terzo pilastro dell’Unione Bancaria, della quale fanno parte dal 2014 la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche in crisi (in sostituzione delle procedure nazionali di liquidazione) e il Regolamento sul meccanismo unico di risoluzione.

Il passaggio a questo schema sancirà la copertura integrale su base mutualizzata dei depositi protetti a livello europeo. Il punto da risolvere è la conservazione o meno di un ruolo ai Fondi di Garanzia Nazionali, soprattutto in materia di utilizzo di disponibilità per interventi alternativi al rimborso dei depositi.

In conclusione, se, come ammoniva un secolo fa Einaudi, dopo le crisi  bancarie del primo dopoguerra, “il risparmiatore deve studiare attentamente con prudenza e senza ingordigia, le occasioni di impiego che di volta in volta si presentano”, egli deve oggi sapersi anche orientare nel nuovo, complesso quadro regolamentare europeo.

Il quale, lungi dal rimanere materia per soli addetti, impatterà sempre più concretamente sulle sue condizioni finanziarie, come già avvenuto con i primi dolorosi casi di bail-in, piombati del tutto inaspettati sui risparmiatori delle quattro banche andate in risoluzione, e con altri che potrebbero verificarsi, stante le crisi bancarie ancora aperte. È bene quindi investire fin da subito in queste nuove conoscenze, affinché, oltre ad evitare gli effetti di una sfiducia diffusa, non si debba arrivare a scegliere la banca cui affidare i propri risparmi a seconda della adesione all’uno o all’altro schema nazionale di assicurazione dei depositi.

D’altro canto il risparmiatore deve anche chiedersi che cosa comporti la coesistenza di tanti fondi. Oltre ai 6 (tra obbligatori e volontari) avanti citati, vi sono anche il Fondo Atlante e i 20 miliardi messi a disposizione dallo Stato, tutti in buona sostanza ai nastri di partenza e in allarme al sentore di una crisi. A quel punto non si capisce se la corsa e’ ad arrivare primi o ultimi, in base alle specificità di ciascuno.

Questa frammentazione, oltre a essere fonte di confusione, e’ micidiale perché il risparmiatore rischia di pagare più volte per la stessa fattispecie. Un esempio aiuterà a spiegarci meglio. Se le due grandi popolari venete saranno salvate mediante aggregazione e intervento straordinario dello Stato, un azionista che ha già perso tutto, dovrà corrispondere come contribuente altri mille euro, che è anche il costo a carico di ogni famiglia italiana per raggranellare i 20 miliardi del Decreto Salvabanche. E se e’ proprio sfortunato ed ha trasferito quel che gli rimane in una delle banche che resteranno aderenti al Fondo Atlante dovrà accollarsi anche la quota di quelle che hanno invece deciso di rientrare degli oneri del salvataggio, chiedendo di essere rimborsate. Ecco che il nostro risparmiatore/contribuente pagherebbe tre volte in spregio al principio latino del ne bis in idem ed ecco anche perché è indispensabile sapere più esattamente come stanno le cose.

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