Il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione europea relativa alle misure di aiuto decise dal Lussemburgo a favore di Fiat Chrysler Finance Europe. Si tratta del tax ruling che permise alla società di determinare annualmente i profitti tassabili a titolo di imposta sulle società nel Granducato. Quattro anni fa la Commissione considerò le misure un aiuto di Stato illegale per cui il Lussemburgo venne obbligato a recuperare l’ammontare dell’aiuto presso Fiat Crysler Finance Europe. Il Tribunale ha dunque dato ragione all’Antitrust, respingendo ricorsi di Fiat Chrysler Finance Europe e del Granducato. Fiat Chrysler Finance Europe, tramite un proprio portavoce, si è detta delusa dal giudizio del Tribunale Ue e “sta considerando i prossimi passi da fare in materia”.
La decisione, che premia l’Antitrust europeo, ha portato il titolo in ribasso e alle 13:44 perde l’1,4% a Piazza Affari.
Scendendo più nel dettaglio, la Corte Ue ha indicato che la Commissione “non ha proceduto ad alcuna armonizzazione fiscale ma ha esercitato la competenza prevista dal diritto Ue verificando che la decisione fiscale anticipata conferiva un vantaggio in rapporto all’imposizione normale”. In particolare, i magistrati osservano che “i prezzi delle transazioni infragruppo non sono determinati nelle condizioni di mercato” e che il principio di piena concorrenza “costituisce uno strumento utile che permette di controllare se quelle transazioni sono remunerate come se fossero state negoziate fra imprese indipendenti”. Di qui la liceità dell’approccio della Commissione per accertare se il livello dei prezzi per le transazioni infragruppo validate dal Granducato del Lussemburgo corrisponde al prezzo che sarebbe stato negoziato in condizioni di mercato.
Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia giustamente considerato che le modalità di applicazione del metodo del margine netto validato dal tax ruling fossero sbagliate: in particolare che la totalità dei capitali propri della società avrebbe dovuta essere presa in conto e che avrebbe dovuto essere applicata un’aliquota unica. Inoltre, la Commissione era nel giusto quando ha considerato che il metodo seguito per comprendere i capitali regolamentari ipotetici di Fft e per escludere le partecipazioni di Fft in Fiat Finance North America e Fiat Finance Canada dall’ammontare dei capitali da remunerare “non permetteva di arrivare a un risultato di piena concorrenza”.
Da qui la constatazione che “il metodo introdotto dalla decisione fiscale anticipata ha minimizzato la remunerazione di Fft sulla base della qualeè determinata l’imposta dovuta”. E la conclusione che tutto ciò abbia conferito a Fft “un vantaggio perche’ comportava una diminuzione del carico fiscale”.