Per esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso i certificati sanitari che accompagnano le merci. Il Ministero della Salute ha presentato un nuovo modello di certificato ufficiale generico per l’esportazione di alimenti da utilizzare nei casi in cui non è previsto un certificato concordato in bilaterale o tra Ue e paese terzi.
Export alimentare: tra accordi tecnici e certificati poco uniformi
Con alcuni paesi terzi sono stati negoziati accordi o intese tecniche che nascono anche dalla volontà di cooperazione tecnico-scientifica in uno o più settori della sanità pubblica e animale al fine di prevenire la diffusione delle malattie infettive ed infestive di animali e prodotti derivati.
Con altri, invece, non è stato stipulato alcun accordo e per poter procedere all’esportazione, le autorità competenti locali, in assenza di modelli concordati, hanno finora predisposto i cosiddetti “certificati ufficiali generici”. Tuttavia, in diverse occasioni, ispettori delle autorità competenti di paesi terzi hanno evidenziato la mancanza di uniformità di tali certificazioni. Tale evidenza è stata sottolineata anche nel corso dell’audit delle autorità canadesi sul settore del latte e latticini per i quali, nel caso specifico, non vige un obbligo di certificazione bensì una consuetudine.
Il nuovo certificato ufficiale generico del ministero della Salute
Per armonizzare le certificazioni, il Ministero della Salute, ha perciò presentato un nuovo modello di certificato ufficiale generico per l’esportazione di alimenti sia di origine animale che di origine non animale, aggiornato agli standard internazionali, da utilizzare come modello base per tutti i casi in cui non è previsto un certificato concordato in bilaterale o tra Ue e paese terzo (Traces).
La Parte 1 del certificato riguardante l’identificazione, l’origine e la destinazione della partita è stata uniformata agli standard internazionali.
La Parte 2, relativa ai requisiti sanitari, riporta le garanzie sanitarie generalmente sufficienti per consentire l’esportazione dei prodotti. Tuttavia, quest’ultima potrà essere modificata o integrata con le informazioni richieste dall’importatore o dall’autorità del paese terzo di destinazione. Inoltre, per evitare blocchi della merce in dogana, è onere dall’ autorità competente locale aggiornare, ove necessario, i riferimenti normativi nella parte 2 del certificato.