Con messaggio 4781 del 21 dicembre la Direzione Centrale Entrate dell’INPS fornisce alle proprie Strutture territoriali le ulteriori indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dal “Decreto Agosto” in favore dei datori di lavoro che non fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni per il Covid-19.
Al riguardo l’INPS chiarisce che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 (cd. Decreto agosto)”, nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero; – il codice di autorizzazione “2Q”, ove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende in favore delle quali la cassa integrazione per Covid-19 sia erogata da uno dei Fondi di solidarietà bilaterali, come ad esempio quello delle aziende artigiane, il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà billaterale per l’artigianato (FSBA).
Le Strutture territoriali dell’Inps – chiarisce ancora l’Istituto – verificheranno che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno una autorizzazione riferita agli interventi di cassa per Covid-19; – l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021).
Infine, l’Inps fa sapere che l’intero importo dell’esonero può essere fruito sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile utilizzare l’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, sarà possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della consueta procedura delle regolarizzazioni contributive. Peraltro l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”; – l’effettivo ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno scorsi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Giorgio Giva 23 dicembre 2020.