Chi beneficia dell’ecobonus o del sisma bonus può trasformare l’agevolazione in uno sconto da parte dell’azienda che fa i lavori. In questo modo, il Fisco permette ai contribuenti di monetizzare subito l’incentivo, senza aspettare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati fatturati gli interventi edilizi. L’obiettivo è aiutare le persone che non riuscirebbero a pagare il conto della ditta edile e che quindi, senza uno sconto immediato, rinuncerebbero ai lavori. Il rovescio della medaglia è che questa disciplina rischia di mettere in difficoltà le imprese più piccole, che non hanno cioè la capienza fiscale sufficiente per accumulare le detrazioni d’imposta.
Per ottenere l’anticipo bisogna comunicare la decisione all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa. La comunicazione può essere presentata tramite l’area riservata del sito internet o agli sportelli dell’Agenzia, utilizzando questo modulo.
La possibilità di anticipare lo sconto dalla dichiarazione dei redditi alla fattura è stata introdotta dal governo con il decreto Crescita, ma i primi chiarimenti sulla nuova opzione sono arrivati giovedì primo agosto con un provvedimento delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
COS’È L’ECOBOUS SULL’EFFICIENZA ENERGETICA?
L’ecobonus è una detrazione sull’Irpef o sull’Ires cui si ha diritto quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici. Per la maggior parte dei lavori la detrazione è pari al 65%, ma in alcuni casi si scende al 50%. Al momento, l’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019, ma di solito il governo rinnova il bonus di anno in anno.
Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, l’ecobonus si può chiedere sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, la detrazione è più alta (pari al 70 o al 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In questi casi lo sconto si può applicare su una spesa massima di 40mila euro per ogni unità immobiliare dell’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80 o all’85%, a seconda che i lavori comportino una riduzione di una o due classi di rischio.
Il bonus va ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
E IL SISMA BONUS?
Sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per rendere gli edifici più resistenti ai terremoti spetta una detrazione del 50%. Il bonus si può calcolare su un ammontare massimo di 96mila euro l’anno per ogni unità immobiliare.
Il sisma bonus è più alto quando si ottiene una riduzione del rischio sismico di una o due classi (lo sconto sale rispettivamente al 70 e all’80%) e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (in questi casi la riduzione di una o due classi corrisponde a uno sconto dell’80 e dell’85%).
La detrazione si divide in cinque quote annuali di pari importo.
Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1” può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96mila euro).
COME FUNZIONA LA CESSIONE DEL CREDITO AL FORNITORE?
Se il contribuente sceglie di anticipare lo sconto in fattura, la ditta che ha fatto i lavori recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Ma attenzione ai limiti: i soldi arriveranno in cinque quote annuali di pari importo a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’opzione per lo sconto è stata comunicata al Fisco.
Per questa comunicazione il fornitore deve utilizzare l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate: una volta ricevuta la conferma, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
In alternativa, la ditta può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori (anche indiretti, fatta eccezione per banche e intermediari finanziari). A questi ultimi, invece, non è consentita un’ulteriore cessione.