I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Lo fa sapere l’Agenzia delle Entrate, precisando che questa possibilità è riservata a chi è escluso dall’imposizione Irpef perché è titolare di un reddito troppo basso o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni.
L’ECOBONUS
Fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio si potrà godere di una detrazione pari al 65%. L’agevolazione sale al 70% della spesa se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e al 75% della spesa se i lavori servono a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
IL CREDITO D’IMPOSTA
La legge di bilancio 2017 ha stabilito che i condòmini possono trasformare le detrazioni del 70 e del 75% in un credito d’imposta da cedere alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati (comprese le persone fisiche), anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
I condòmini che ricadono nella no tax area possono cedere sotto forma di credito anche la detrazione al 65% sugli altri interventi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
LA NOVITÀ PER LA NO TAX AREA
Un successivo decreto ha poi introdotto una novità: per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
GLI ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE
Il condòmino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia, che a breve istituirà il codice tributo dedicato. La quota del credito che non è fruita nel periodo in cui spetta è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.