Ecobonus 110% e Sismabonus 110%, che insieme formano il Superbonus (sempre al 110%). Sono queste le agevolazioni fiscali per i lavori in casa su cui a inizio agosto il governo ha emanato due decreti attuativi (asseverazioni e requisiti tecnici) e l’Agenzia delle Entrate un provvedimento con le “disposizioni di attuazione”. Le misure erano contenute nel decreto Rilancio, convertito in legge a metà luglio.
Ecco una breve guida con quello che c’è da sapere.
1) QUALI SONO I LIMITI DI TEMPO?
I bonus al 110% si possono applicare alle spese sostenute fra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
2) PER QUALI LAVORI VALE (IN GENERALE) L’ECOBONUS?
La lista comprende diverse categorie d’interventi:
- riqualificazione energetica globale su edifici o appartamenti esistenti;
- lavori sull’involucro edilizio come pareti, coperture, pavimenti, finestre, infissi, schermature solari, facciate esterne influenti dal punto di vista energetico (rifacimento intonaco);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi dotati di caldaia a condensazione, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici), di microgenerazione o a biomassa;
- installazione di dispositivi e sistemi di building automation (ad esempio quelli che consentano la gestione automatica degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione estiva).
3) L’ALIQUOTA DEL 110% SI APPLICA SEMPRE?
No. Di base, l’aliquota del 110% si applica solo a tre tipi di lavori:
- cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda;
- lavori sulle parti comuni degli edifici che prevedano la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o di microgenerazione;
- Sostituzione nelle case unifamiliari degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di microcogenerazione.
Di seguito, una sintesi ricavata dalla più ampia tabella allegata al decreto attuativo sui requisiti tecnici:
Interventi | Detrazione massima (€) | Spesa massima (€) | Aliquota detrazione | Anni su cui ripartirla |
Riqualificazione energetica globale | 100.000 | 65% | 10 | |
Coibentazione pareti, coperture e pavimenti | 60.000 | 65% | 10 | |
Sostituzione finestre e infissi | 60.000 | 50% | 10 | |
Installazione di schermature solari | 60.000 | 50% | 10 | |
Cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda | 110% | 5 | ||
Installazione pannelli solari | 30.000 | 110% | 5 | |
Caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per riscaldamento d’ambiente maggiore o uguale al 90% | 30.000 | 50% | 10 | |
Caldaie a condensazione con efficienza energetica maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati | 30.000 | 110% | 5 | |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con generatori dotati d’aria calda a condensazione | 30.000 | 65% | 10 | |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 | 110% | 5 | |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa di classe 5 stelle | 30.000 | 110% | 5 | |
Sostituzione di scaldabagni tradizionali con scaldabagni a pompa di calore | 30.000 | 65% | 10 | |
Sistemi di building automation | 15.000 | 65% | 10 |
MA ATTENZIONE: se vengono eseguiti INSIEME a uno dei tre lavori per cui è prevista in partenza l’aliquota del 110% (quelli elencati all’inizio del paragrafo), anche gli altri interventi beneficiano del bonus con aliquota al 110%. I limiti di spesa rimangono, mentre il numero di anni su cui ripartire la detrazione si dimezza da 10 a 5.
4) QUALI DOCUMENTI SERVONO PER L’ECOBONUS 110%?
Per dare diritto all’ecobonus 110%, i lavori devono garantire all’edificio un miglioramento di almeno due classi energetiche (o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta che si può ottenere), da certificare con l’Attestato di prestazione energetica (Ape), un documento che viene rilasciato da un tecnico certificato prima e dopo l’intervento.
Bisogna inoltre farsi rilasciare altri due documenti:
- Un visto di conformità da inviare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus; viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e Caf e serve solo ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura (vedi più avanti).
- Un’attestazione (o asseverazione) rilasciata da tecnici abilitati e da trasmettere all’Enea per garantire il rispetto dei requisiti energetici e la congruità delle spese sostenute.
5) COME CAMBIA IL SISMABONUS?
Fino a luglio 2020 il Sismabonus ha avuto un’aliquota variabile fra il 70 e l’85%. Con il decreto Rilancio, l’asticella è salita al 110% per tutti gli interventi che migliorano la classe sismica degli edifici. C’è un’unica condizione: l’immobile deve sorgere in aree sismiche a rischio alto, medio-alto o medio-basso (zone 1, 2 e 3). La spesa massima su cui calcolare la detrazione ammonta a 96mila euro l’anno per unità immobiliare. Infine, come l’Ecobonus 110%, anche il Sismabonus 110% deve essere spalmato su cinque quote annuali di pari importo.
6) QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IL SISMABONUS?
Oltre all’eventuale visto di conformità (vedi sopra), per il Sismabonus serve anche un documento che attesti l’efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. A rilasciarlo sono professionisti specializzati, ad esempio gli ingegneri strutturali.
7) ECOBONUS E SISMABONUS VALGONO ANCHE PER LA SECONDA CASA?
Sì, ma non sempre. Le due agevolazioni coprono anche i lavori sulla seconda casa a meno che non si tratti di un’abitazione di lusso o di una villa. Potranno invece beneficiarne i proprietari delle villette a schiera.
8) COME FUNZIONANO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO?
Usare il bonus come detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi non è l’unica possibilità. Ce ne sono altre due:
- Sconto in fattura pari al 100% dei costi sostenuti. Si ottiene cedendo il proprio bonus alla ditta o all’artigiano responsabile degli interventi, che otterrà un credito d’imposta pari al 110% del costo del lavoro e potrà a sua volta cederlo a banche o a intermediari finanziari.
- Cessione del credito d’imposta. In alternativa, lo stesso contribuente che ha diritto al bonus può scegliere di cederlo a una banca, a un intermediario finanziario o – solo nel caso del Sismabonus – a un’assicurazione.
Il sismabonus al 110 per cento è valido anche per le attività produttive e commerciali??
il camino e uno scaldabagno a gas sono considerati impianto di riscaldamento teremico esistenti, perciò se sostituiti per esempio con pompa di calore rientrano nelle spese detraibili migliorando di due livelli la APE
Si possono utilizzare insieme Ecobonus e Sismabonus, oppure si deve scegliere
tra le due forme di contributo. Grazie!
Il bonus vale anche per la seconda casa?
Buongiorno Andrea. Trovi la risposta alla tua domanda nell’articolo, al punto 7.