Gli stivaletti Dr. Martens sono unici e inimitabili, lo dice la legge. Generazioni di ragazze e ragazzi che con quelle scarpe ai piedi sono cresciuti e che ne hanno fatto must le considerano un vero e proprio tesoro da difendere, un tesoro che a volte si mescola a ricordi di un’adolescenza in cui con gli scarpocini Dr. Martens si andava ovunque. Ma l’irreplicabilità delle Dr.Martens adesso viene tutelata anche dai Tribunali.
Le cuciture gialle, la suola di gomma nera, la punta tonda, l’etichetta posteriore sono tutti elementi distintivi del prodotto e come tali non possono essere replicati da nessuno.
Lo ha stabilito il Tribunale di Como (sentenza n.1524 del 26 novembre 2018) con una decisione che supera la tutela del brand e si amplia alle caratteristiche principali del prodotto. Anche queste ultime, secondo i giudici comensi devono godere di protezione penali “nei confronti di illecite riproduzioni o imitazioni”.
La vicenda nasce da un procedimento penale intentato contro un’imprenditrice di origine cinese, ma residente in Italia. Alla dogana di Ponte Chiasso le erano stati sequestrati circa 8mila stivaletti che replicavano pedissequamente la forma dei Dr. Martens, pur avendo un’altra denominazione e non facendo direttamente riferimento al celeberrimo brand. Air Wair International Limited, società titolare del marchio, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo con il patrocinio degli avvocati Gabriele Lazzeretti e Stefano Andres, partner dello studio legale Spheriens.
Secondo il Tribunale di Como, pur “avendo un altro nome”, le scarpe sequestrate riproducono la forma delle calzature “con gli elementi distintivi che la caratterizzano”: elementi che secondo il Giudice, alla luce dell’ampia notorietà delle Dr. Martens, “riconducono univocamente il prodotto alla casa inglese“, inducendo in inganno i consumatori.
Per questo motivo i prodotti sequestrati “costituiscono contraffazione degli originali”. Le Dr. Martens non si replicano.