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Domanda reddito di cittadinanza: come presentarla dal 6 marzo

Imagoeconomica

È arrivata l’ora X. Dal 6 marzo è possibile presentare domanda per accedere al reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, la misura di sostegno per famiglie in difficoltà che, secondo il Governo, dovrebbe facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei cittadini disoccupati e favorire l’inclusione sociale. I dubbi su entrambi gli aspetti permangono, ma ciò che è certo è che chi invierà la richiesta entro la fine di marzo riceverà i soldi del reddito di cittadinanza a inizio maggio.

REDDITO DI CITTADINANZA: CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Possono richiedere il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza e dunque presentare l’apposita domanda dal 6 marzo le seguenti categorie di cittadini:

  • Cittadini italiani e dell’Unione Europea
  • Stranieri lungo soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato,
  • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea.

In tutti i casi il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Al contrario, non potranno accedere al reddito di cittadinanza i singoli componenti del nucleo familiare che hanno presentato le dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

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REDDITO DI CITTADINANZA: COME PRESENTARE DOMANDA?

La domanda per accedere al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza potrà essere presentata per questo mese a partire dal 6 marzo e, per i successivi, dal sesto giorno di ogni mese. Sono essenzialmente tre le vie valide per inoltrare la richiesta:

  • In modalità cartacea, presso gli uffici postali, tramite il modello predisposto dall’Inps. In questo caso sarà l’operatore di sportello di Poste Italiane ad occuparsi dell’inserimento della domanda nel portale del Ministero del Lavoro
  • Presso gli sportelli attivi nei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
  • online, sul portale creato dal Ministero del Lavoro. In questo caso occorrerà essere in possesso delle credenziali SPID.

DOMANDA REDDITO DI CITTADINANZA: QUALI DOCUMENTI OCCORRONO?

Il 28 febbraio l’Inps ha rilasciato il modello SR 180, necessario per richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza, e il modello RdC/PdC ridotto che serve a comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria, al momento della presentazione della richiesta, i cittadini avranno bisogno solo di un documento di riconoscimento. Ma attenzione: la domanda dovrà essere inoltrata solo dopo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda per il reddito di cittadinanza, ma senza ISEE tutto si blocca.

Ricordiamo infatti che il Rdc sarà erogato solo alle famiglie con un ISEE inferiore ai 9.360 euro annui, un patrimonio immobiliare (oltre la prima casa) non superiore ai 30mila euro e un patrimonio finanziario (compresi conti correnti, titoli e azioni) inferiore a 6mila euro per singola persona. Non si dovranno possedere auto o moto nuove e barche.

DOMANDA REDDITO DI CITTADINANZA: GLI ADEMPIMENTI PER I CITTADINI STRANIERI

Più difficile il percorso di presentazione della domanda per i cittadini stranieri, che dovranno allegare anche il permesso di soggiorno di lunga durata. Non solo, quando il cosiddetto decretone diventerà legge, scatterà anche un ulteriore adempimento previsto dall’emendamento della Lega già approvato dal Senato. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, i cittadini stranieri extracomunitari dovranno presentare anche la certificazione del patrimonio e del nucleo familiare rilasciata dallo Stato di provenienza, “tradotta” in italiano e “legalizzata dall’Autorità consolare italiana”. Le nuove regole non valgono per i rifugiati politici e per gli stranieri che provengono da Paesi dai quali non è possibile ottenere la documentazione richiesta. Entro 3 mesi dalla conversione in legge, il ministero del Lavoro emanerà una circolare nell’ambito della quale sarà stilata una lista di questi Paesi.

ISEE: COS’È E COME PRESENTARLO

Come detto, per presentare domanda per il reddito di cittadinanza sarà necessario aver già presentato l’Isee 2019. L’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente della famiglia e serve a determinare chi ha diritto a prestazioni sociali agevolate, dagli assegni familiari al bonus bebè fino, appunto, al reddito di cittadinanza.

L’Isee è collegato alla Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari che rappresenta la base sulla quale viene poi effettuato il calcolo al fine di rilasciare l’attestazione ISEE. La Dsu deve essere presentata ogni anno (dopo il 15 gennaio) direttamente online sul sito dell’INPS, tramite Caf, commercialisti o consulenti del lavoro.

DOMANDA REDDITO DI CITTADINANZA: COSA SUCCEDE DOPO?

Una volta presentata la domanda bisognerà attendere una comunicazione tramite la quale l’Inps farà sapere ai richiedenti si ha accolto o rifiutato la richiesta entro la fine di aprile (il 26 è la data indicata dai Caf). La risposta arriverà attraverso e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel modello di domanda.

Nel caos in cui la domanda sia stata accolta, bisognerà attendere un ulteriore comunicazione di Poste Italiane in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin.

Infine, entro 30 giorni dalla ricezione della mail o dell’sms dell’INPS, tutti i componenti il nucleo dovranno rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Sempre entro un mese, si riceverà dai centri per l’impiego la convocazione per sottoscrivere il Patto per il lavoro o dai servizi dei Comuni per stipulare il Patto di inclusione sociale. Non saranno soggetti agli obblighi i cittadini che prestano lavoro di cura in famiglia a un disabile o a un minore con età inferiore a 3 anni.

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