La Camera ha approvato all’unanimità con 281 voti favorevoli il testo unificato per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone colpite da malattie oncologiche, la cosiddetta legge sull’oblio oncologico.
Questo testo introduce un “diritto all’oblio” che garantisce che chi è guarito clinicamente abbia la possibilità di godere dei propri diritti in modo equo, equiparato al resto della popolazione con particolare attenzione all’accesso a servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. La vigilanza sull’applicazione delle nuove norme viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali.
Evitare le discriminazioni nel godimento dei diritti
L’obiettivo principale del provvedimento è affrontare il problema frequente in cui le persone guarite da tumori, nonostante abbiano raggiunto la guarigione clinica, subiscono ancora discriminazioni nel godimento dei loro diritti. Questa situazione è particolarmente evidente nell’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi. L’intento della legge è quello di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza di questi individui, il cui aumento dell’aspettativa di vita è notevole, in conformità all’articolo 3 della Costituzione.
Il testo unificato mira a incorporare le richieste della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022, che si focalizza sul potenziamento dell’Europa nella lotta contro il cancro attraverso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)). Questa Risoluzione afferma che “le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro” e chiede ai Paesi membri di modificare le loro leggi interne per evitare discriminazioni nei confronti dei sopravvissuti a malattie oncologiche rispetto agli altri consumatori. In particolare, la Risoluzione richiede che entro il 2025 tutti gli Stati membri garantiscano il “diritto all’oblio” per tutti i pazienti europei, consentendo di non considerare la storia clinica dopo 10 anni dalla fine del trattamento o fino a 5 anni dopo la fine del trattamento per i pazienti diagnosticati prima dei 18 anni di età.
Accesso senza condizionamenti ai servizi finanziari, bancari e assicurativi
Il testo si concentra principalmente sul diritto delle persone che sono state guarite da malattie oncologiche di non dover divulgare informazioni né essere oggetto di indagini riguardo alla loro precedente condizione di salute.
Per quanto riguarda l’accesso a servizi bancari, finanziari e assicurativi, si stabilisce che, al fine di stipulare o rinnovare contratti relativi a tali servizi, non è permesso richiedere informazioni sulla storia medica riguardante patologie oncologiche di cui la persona è stata affetta in passato, a condizione che il trattamento sia terminato senza recidive da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà se la malattia è insorta prima dei ventuno anni di età.
Le informazioni non possono essere ottenute da fonti diverse dal soggetto contraente, e anche se l’operatore o l’intermediario le possiedono, non possono influire sulle condizioni contrattuali.
Il testo passa ora in esame al Senato.