Come compilare al meglio la nostra dichiarazione dei redditi, senza sbagliare e scegliendo la soluzione a noi più vantaggiosa? Il fisco, come ben sappiamo, esige dal contribuente una minuziosa precisione. Rigide le regole, anche se assai mutevoli nel tempo. E pochi margini (e poche scuse) per gli errori che molto spesso si fanno inconsapevolmente. Possibilità di scelta nei nostri rapporti con l’amministratore tributaria? Oggettivamente poche. Ma qualche margine di manovra, a nostro vantaggio, c’è. Ad esempio la formula da adottare per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Già, perché in molti casi possiamo decidere se presentare la nostra dichiarazione compilando il modello 730 oppure il modello Redditi Persone Fisiche (quello che nel passato si chiamava modello Unico). Come scegliere la soluzione che ci fa più comodo e che ci garantisce più vantaggi, senza sbagliare?
Molte informazioni, cercando bene, sono reperibili direttamente nel sito dell’Agenzia delle entrate ma in nome della chiarezza e della semplicità ecco qui di seguito una guida che sintetizza anche le informazioni di base e che può essere utile a tutti, anche grazie alle deroghe temporali che quest’anno sono previste per la dichiarazione dei redditi in nome dell’emergenza coronavirus.
Innanzitutto una promessa: il ricorso al 730 è la soluzione preferenziale a vantaggio del contribuente che vanta dei crediti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ad esempio per le spese di ristrutturazione edilizia che godono dei benefici fiscali, che come sappiamo sono anche consistenti.
Il modello 730 è dunque quello che viene maggiormente usato in Italia. Viene presentato da coloro che producono redditi da lavoro dipendente o da pensione, o da tutte le persone che hanno sostenuto spese che danno diritto alla detrazione, non solo le spese di ristrutturazione ma anche le spese mediche.
Perché il modello 730
Il 730 deve essere presentato al CAF, che eventualmente ci aiuterà ad allestirlo, o con la collaborazione di un professionista abilitato entro la normale scadenza del 23 luglio, che quest’anno a causa dell’emergenza Covid è stata prorogata al 30 settembre, mentre la scadenza per la presentazione da parte del sostituto d’imposta è il 7 luglio.
Per la presentazione del modello 730, infatti, si possono realizzare due diverse soluzioni:
- 730 con il sostituto d’imposta
Se il contribuente ha sostenuto delle spese detraibili, generando un credito fiscale questo verrà accreditato dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) direttamente in busta paga entro pochi mesi o potrà essere portato in compensazione nell’anno successivo.
2. 730 senza il sostituto d’imposta
Il modello deve essere presentato unicamente al Caf o al professionista abilitato. Se dalla dichiarazione risulta che il contribuente ha un debito fiscale, e vuole usufruire del modello 730, il pagamento delle imposte deve avvenire con un versamento da effettuare con il modello F24. Il modello F24 va utilizzato anche per formalizzare correttamente le compensazioni tra crediti e debiti fiscali, prestando attenzione alle regole che da qualche anno riguardano gli F24 a saldo zero. Invece, in caso si vanti un credito, questo verrà rimborsato dall’ Agenzia delle Entrate nelle modalità che abbiamo descritto.
Ma esistono categorie di contribuenti che sono esonerati dalla compilazione del 730 o più in generale dalla compilazione della dichiarazione dei redditi? Si. Ad esempio, i lavoratori dipendenti che non vantano altri crediti o redditi poiché sono già stati tassati alla fonte dal sostituto d’imposta, anche quelli che hanno un’unica abitazione principale.
Il modello 730 precompilato
Il Fisco da qualche anno ci aiuta un po’ di più. Dal 2015 le autorità fiscali hanno voluto ideare un meccanismo digitale che aiutasse il contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella verifica dei propri dati personali: il modello 730 precompilato.
È una piattaforma Intenet, disponibile in una sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile esclusivamente attraverso un’identificazione digitale (SPID o codice INPS, che però dal giorno 1 ottobre sarà disattivato e lo SPID diverrà lo strumento di identificazione per tutti i servizi). Il modello contiene tutte le informazioni fiscali e le spese detraibili del contribuente già compilate dal Fisco, facilmente consultabili ed eventualmente modificabili dall’interessato con le integrazioni non rilevate a priori dal sistema.
Nel caso in cui non verranno effettuate le modifiche agli importi già compilati, non ci sarà nessuna verifica da parte dell’Agenzia delle entrate. Nel caso contrario, il sottoscritto sarà soggetto al controllo. Il 730 precompilato deve essere poi presentato direttamente All’Agenzia delle Entrate, al CAF, al professionista o al sostituto entro il 23 luglio data anch’essa rinviata al 30 settembre.
Perché il modello PF (ex “unico”)
Un modello alternativo al 730 è, come abbiamo visto, il Modello PF. Questo può essere presentato per tutti le altre figure di contribuenti:
- in via telematica, entro il 30 novembre.
- in forma cartacea presso l’ufficio postale, la scadenza varia normalmente dal 2 maggio al 30 giugno.
Questo modello viene presentato da coloro che:
- hanno la partita IVA
- presentano la dichiarazione per persone decedute
- hanno un “debito fiscale” che preferiscono ad esempio gestire con le forme di rateizzazioni previste
Un esempio di utilizzazione è il caso in cui un contribuente con busta paga, ha un’abitazione principale e inoltre ha eseguito una prestazione retribuita occasionale trovandosi con un saldo a debito.
Se usufruisse del modello 730, queste imposte gli verrebbero addebitate direttamente in busta paga o dalla pensione, invece presentando il modello UNICO pagherà il dovuto con il modello F24 in autoliquidazione con rate stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Quando spezzare in due la dichiarazione
Esiste la possibilità o la convenienza di utilizzare entrambe le dichiarazioni, 730 e Modello PF, contemporaneamente, come ci spiega Silvia Maria Calcioli, commercialista specializzata in diritto tributario e societario.
È il caso del contribuente che abbia prodotto dei redditi all’estero derivanti dall’investimento di strumenti finanziari. Si tratta di redditi che fiscalmente non rientrano nel cumulo IRPEF ma sono soggetti ad un’imposta sostitutiva (attualmente del 26% per i redditi di natura finanziaria).
Con l’aiuto di Silvia Calcioli facciamo un esempio pratico. Quello di un contribuente italiano con busta paga che ha sostenuto consistenti spese che danno diritto a detrazione. Inoltre ha venduto delle azioni di una società estera precedentemente acquistate, realizzando una plusvalenza soggetta all’imposta sostitutiva del 26%. In questo caso al contribuente converrà compilare due dichiarazioni: il modello PF (ex Unico) dichiarando nel quadro RT il capital gain soggetto all’imposta sostitutiva del 26% e nel quadro RW (“Investimenti e attività finanziarie all’estero”) la detenzione degli investimenti esteri. Con il modello 730 (la seconda dichiarazione) inserirà invece il reddito relativo alla busta paga, con le spese detraibili.
In questo modo il contribuente avrà il rimborso del suo credito in tempi brevi senza subire diminuzioni e/o compensazioni con il debito da imposta sostitutiva che provvederà a versare autonomamente in autoliquidazione. Viceversa se il contribuente usasse soltanto il modello PF avrebbe un credito ridotto che gli verrebbe rimborsato in tempi molto più lunghi.