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Decreto Ristori-bis: le nuove regole su lavoro e previdenza

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Il Decreto-Legge “Ristori-bis” (Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149) contiene anche nuovi provvedimenti in materia di lavoro e di previdenza. Vediamo quali sono i più importanti.

CASSA INTEGRAZIONE

Il nuovo Decreto-Legge corregge il precedente decreto “Ristori” prorogando al 15 novembre 2020, anziché al 31 ottobre, i termini di invio delle domande della cassa integrazione guadagni per Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo della stessa che, in applicazione della disciplina ordinaria, si colloca tra l’1 ed il 30 settembre scorsi.

Si precisa inoltre che i vari trattamenti di integrazione salariale previsti dal primo decreto “Ristori” (Cig ordinaria, assegno ordinario, Cig in deroga per Covid-19) sono riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto-Legge, vale a dire il 9 corrente mese,  

Infine i Fondi bilaterali alternativi dell’ artigianato e della somministrazione sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dal Decreto-Legge “Agosto” anche per le erogazioni dell’ assegno ordinario Covid-19 fino alla data del 12 luglio scorso.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

 Il nuovo decreto estende l’applicazione della sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre ai datori di lavoro privati le cui attività non erano state comprese nel primo decreto “Ristori”, ed individuate nell’ allegato 1 del decreto “Ristori-bis”. La sospensione peraltro non riguarda i versamenti dovuti per l’ assicurazione obbligatoria INAIL.

Si fa presente che tale agevolazione comporta il pagamento, senza sanzioni ed interessi, dei contributi sospesi in una unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con la prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.

Sono altresì sospesi, con le medesime modalità, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle c.d. “zone rosse” già individuate o che saranno individuate successivamente, appartenenti ai settori dell’ allegato 2 dello stesso decreto “Ristori-bis”.

I dati identificativi relativi ai datori di lavoro saranno comunicati dall’ Agenzia delle Entrate all’ INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione contributiva.

Per quanto riguarda i soggetti appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’ acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, il decreto “Ristori-bis” riconosce l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi e contributi all’ INAIL, anche per il periodo retributivo del mese di dicembre prossimo.

Tutte le agevolazioni indicate sono attribuite in coerenza della normativa vigente dell’ Unione europea in materia di aiuti di Stato.

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI

In relazione al lavoro agile ed al congedo straordinario indennizzato al 50 per cento della retribuzione per i lavoratori-genitori, sono introdotte ulteriori misure, limitatamente alle c.d. “zone rosse” già individuate o che saranno individuate successivamente. 

Laddove in tali zone è sospesa l’ attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui l’ attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile (smart working), è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori di alunni delle predette scuole, se lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’ intera durata della sospensione.

La perdita salariale derivante dall’ assenza è indennizzata dall’ INPS al 50% della retribuzione, prendendo a riferimento la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga scaduto immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo.

Il beneficio riguarda anche i genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della normativa vigente, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura in forza dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

BONUS BABY SITTING

Sempre a decorrere dal 9 novembre, limitatamente alle “zone rosse”, nelle quali sia  sospesa la sospensione dell’ attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori dei relativi alunni iscritti alla Gestione Separata dell’INPS (lavoratori autonomi, collaboratori continuativi o occasionali) o iscritti alle Gestioni speciali dell’ Assicurazione Generale Obbligatoria e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (artigiani, commercianti) hanno diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni rese nel periodo di sospensione dell’ attività didattica in presenza.

Il riconoscimento del bonus è previsto alternativamente ad entrambi i genitori nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’ attività lavorativa, o disoccupato non lavoratore. 

LAVORATORI SPORTIVI

Il decreto “Ristori-bis” fornisce infine una precisazione sull’ applicazione dell’ indennità di 800 euro prevista dall’ art. 17 del precedente decreto “Ristori” per il corrente mese di novembre, in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione, i quali, in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività : si considerano cessati a causa dell’ emergenza tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

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