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Decreto Lavoro: incentivi alle assunzioni, welfare aziendale, prestazioni occasionali. Ecco come funzionano

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Oltre agli interventi sui contratti a termine, sulla riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti e sul superamento del reddito di cittadinanza con la istituzione dell’assegno di inclusione, il Decreto-Legge Lavoro n.48 del 4 maggio scorso contiene diverse altre disposizioni.

Incentivi alle assunzioni

Per i datori di lavoro privati, che ne facciano richiesta, è prevista una tipologia di incentivo della durata di un anno pari alla misura del 60% della retribuzione mensile lorda per le nuove assunzioni di giovani nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, a condizione che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 30 anni alla data della assunzione
  • siano disoccupati e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

Questo incentivo va in coacervo con l’incentivo per l’occupazione giovanile stabile già previsto dalla Legge di bilancio 2023 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Il cumulo di tali benefici deve comunque rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa europea in tema di aiuti di stato: in questo ultimo caso, il nuovo incentivo è riconosciuto soltanto nella misura del 20% della retribuzione mensile per ogni giovane assunto con i requisiti sopra indicati.

Incentivi assunzione a tempo indeterminato e determinato

Una seconda tipologia di incentivo è connessa all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full o part-time, o con contratto di apprendistato o con la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, dei percettori del reddito di inclusione (già reddito di cittadinanza).

L’incentivo consiste nell’esonero totale per 12 mesi dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di quelli all’INAIL, per ogni lavoratore assunto, nel limite massimo comunque di 8.000 euro su base annua e riparametrato a livello mensile.

L’esonero non incide peraltro sull’ammontare del trattamento pensionistico del lavoratore.

Come clausola di garanzia anti-frode, l’incentivo deve essere restituito, maggiorato delle sanzioni civili per il ritardato pagamento, in caso di licenziamento del lavoratore interessato nei 24 mesi successivi all’ assunzione, salvo per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di assunzione a tempo determinato, anche stagionale, l’esonero contributivo è sempre riconosciuto per 12 mesi, ma il limite massimo annuo è ridotto a 4.000 euro con relativa riparametrazione mensile.

Per le Agenzie del lavoro è poi previsto, per ogni soggetto percettore dell’assegno di inclusione assunto per il tramite della loro mediazione effettuata con l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo sopra indicato.

Welfare aziendale

Per il periodo di imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), i datori di lavoro, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti, non dovranno considerare come reddito, nel limite massimo di tremila euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio, i figli adottivi o affidati, oltre alle somme erogate o rimborsate dagli stessi ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Contratti di espansione

Fino al 31 dicembre 2023, al fine di completare i piani di consolidamento e rilancio dei gruppi di imprese con oltre mille lavoratori, è possibile, per i contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, riprogrammare, con un nuovo accordo sindacale in sede ministeriale, le uscite del personale collegate allo scivolo pensionistico per ulteriori 12 mesi successivi alla data iniziale di conclusione del contratto di espansione.

Restano comunque fermi i limiti complessivi di spesa ed il numero dei lavoratori esodati previsti dall’originario contratto di espansione.

Prestazioni occasionali

Per gli utilizzatori di prestazioni occasionali che operano esclusivamente nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento è previsto che:

  • il limite di importo complessivo dei compensi della totalità dei prestatori di lavoro occasionale è aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’anno
  • il limite dimensionale dell’utilizzatore, oltre il quale è vietato il ricorso alle prestazioni occasionali, è aumentato da 10 a 25 lavoratori a tempo indeterminato.

Peraltro, tale fattispecie non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Sanzioni amministrative

Viene inoltre modificata la disciplina in materia di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali, per cui ora gli omessi versamenti da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 10.000 euro l’anno, comportano la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte gli importi omessi (in precedenza da 10.000 a 50.000 euro).

In ogni caso il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al mancato versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Infine, per gli omessi versamenti effettuati dal 1° gennaio 2023, gli accertamenti delle violazioni devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione.

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