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Decreto Agosto su esonero contributi, contratti a termine, licenziamenti: le novità

Imagoeconomica

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 713 del 16 settembre 2020, fornisce agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro una prima illustrazione delle norme e le indicazioni operative inerenti le disposizioni del Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto”, riguardanti : 

  • l’ esonero contributivo per le aziende che non ricorrono alla nuova integrazione salariale Covid-19 prevista dallo stesso Decreto 
  • l’ esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato  
  • i contratti a termine  
  • il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo  
  • la sospensione delle riscossioni coattive 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione  

Alle aziende private, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano le ulteriori settimane di integrazione salariale e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno dei trattamenti previsti dai precedenti decreti emergenziali, è riconosciuto un esonero del versamento contributivo, fermo restando l’ obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre prossimo per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito ai sensi della precedente normativa emergenziale. 

Tale possibilità viene riconosciuta anche alle aziende ammesse alla cig ai sensi del Decreto Legge “Cura Italia” e che abbiano fruito di periodi di integrazione salariale, pur se parziale, dopo il 12 luglio. L’agevolazione è peraltro condizionata al rispetto del divieto di licenziamenti previsto dallo stesso Decreto “Agosto”. 

Nella nota l’Ispettorato Nazionale sottolinea che, laddove venga riscontrata la violazione del divieto di licenziamenti collettivi ed individuali, è disposta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva ed è preclusa la presentazione della domanda per i trattamenti di cig. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

Tale beneficio è peraltro compreso nell’ambito degli aiuti di Stato e richiede, ai fini dell’efficacia della norma che lo prevede, l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato  

La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, escluso il settore agricolo, che successivamente all’ entrata in vigore del Decreto Legge in esame assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, eccetto i contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. 

L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Di tale beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione, mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. 

Il beneficio non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato”, pertanto non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione Europea. 

Contratti a termine 

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, comunque nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità di inserire la causale e in deroga alle disposizioni in materia di proroghe e rinnovi. 

La disposizione permette quindi la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cd “periodi di stacco” contenuti nel Jobs Act. Ne consegue che, laddove il rapporto sia già stato oggetto, per esempio, di 4 proroghe, è comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un massimo di 12 mesi, così come è possibile rinnovarlo, anche prima della scadenza dello “stacco” tra un CT e l’ altro, nel rispetto comunque della durata massima di 24 mesi. 

La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato” fa sostenere all’ Ispettorato Nazionale che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. Il rapporto di lavoro potrá quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi. 

L’Ispettorato chiarisce inoltre che la disposizione in oggetto, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consente di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche quando lo stesso rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del Decreto Legge “Rilancio”, ovviamente sempre nel rispetto del limite massimo dei 24 mesi. 

Il Decreto Legge “Agosto” ha infine abrogato la proroga automatica dei CT in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza Covid-19.  

Al riguardo l’Ispettorato Nazionale ha precisato, nella sua nota, che la proroga automatica fruita nel periodo della stessa (dal 18 luglio al 14 agosto) debba ritenersi “neutrale” in relazione al compito della durata massima di 24 mesi del contratto a termine. 

Blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo  

È interdetto l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale, di cui alla legge 223/91, per cinque mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto-Legge “Cura Italia” e sono sospese, per il medesimo periodo, quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo 2020. Analoga forma di divieto e di sospensione delle procedure vige per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. 

Il Decreto-Legge “Agosto “ proroga infatti il divieto e la sospensione dei licenziamenti in relazione ai seguenti casi : 

  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cig di cui al medesimo Decreto Agosto 
  • datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente dell’ esonero del versamento dei contributi previdenziali. 

La norma conferma inoltre l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto ed esclude anche da preclusioni e sospensioni: 

  • i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c 
  • ovvero nelle ipotesi di accordo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, su un piano di uscite incentivate limitatamente ai lavoratori che aderiscono alla risoluzione concordata del rapporto di lavoro 
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’ impresa, cioè quando sia disposta la cessazione dell’attività. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi dallo stesso. 

È stata infine riproposta la disposizione, già presente nella previgente normativa emergenziale, circa la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, in deroga alla legge, purché contestualmente facci richiesta di cig per Covid-19, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni. 

Tale disposizione, in precedenza limitata ai licenziamenti effettuati nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo, è estesa ai recessi effettuati in tutto l’ anno 2020. 

Salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, il divieto di licenziamento, quale misura dei livelli occupazionali durante il periodo emergenziale, sembra pertanto operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cig disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cig. 

In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cig, il licenziamento sarebbe comunque impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo per non aver richiesto la cig. 

Proroga riscossione coattiva 

Il termine dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali è stato ulteriormente differito al 15 ottobre 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e cioè entro il 30 novembre.

In relazione a tale ultima disposizione l’Ispettorato Nazionale sottolinea la necessità da parte degli Uffici di procedere, in ogni caso, alla formazione dei ruoli e all’affidamento degli stessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione privilegiando, come avviene di ordinario, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione. 

Sono inoltre ricomprese nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle e degli invii di altri atti della riscossione. La sospensione riguarda anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Sono infine previsti rinvii anche per i versamenti delle rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I soggetti interessati dovranno effettuare i pagamenti entro il 30 novembre 2020.

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