Con la circolare n. 122 del 22 ottobre, a firma del direttore generale, Gabriella Di Michele, l’Inps ha fornito le indicazioni sull’ambito di operatività della agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” prevista dal decreto Agosto, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero del 30 per cento della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo e il lavoro domestico), al netto dei premi e contributi dovuti all’Inail, per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre di quest’anno, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato (già instaurati e instaurandi) la cui sede di lavoro, presso la quale i lavoratori dipendenti interessati risultino effettivamente denunciati, sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
La norma non prevede un limite individuale di importo per l’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza un tetto massimo mensile. Il beneficio, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, mentre è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), ferma restando l’assenza di violazioni delle norme di legge fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (vedere al riguardo le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
L’agevolazione è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Infine, il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Per questo il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e l’aiuto è stato approvato con la decisione C (2020) 6959 finale del 6 ottobre.
Si ricorda che la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
• siano di importo non superiore a 800.000 (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
• siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19;
• siano concessi entro il 30 giugno 2021.
Si sottolinea che i datori di lavoro interessati alla fruizione del beneficio dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione.