Via libera definitivo al ddl Nordio che abolisce il reato di abuso di ufficio e modifica la disciplina in materia di intercettazioni. Di fatto, è legge. L’aula della Camera – con 199 sì, 102 no – ha approvato il testo nella versione arrivata dal Senato con alcuni correttivi rispetto al disegno di legge del Governo. Si introducono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Nel provvedimento, tra le altre novità, oltre all’abrogazione dell’abuso d’ufficio (con polemiche politiche e giuridiche decisamente vaste), sono previsti anche limiti alla pubblicazione delle intercettazioni da parte dei giornalisti, l’aumento delle pene minime per il traffico di influenze e l’impossibilità per i pm di appellarsi alle assoluzioni per reati di “contenuta gravità”. Presente nel testo anche l’obbligo di includere nell’informazione di garanzia una “descrizione sommaria del fatto“, a oggi non prevista.
Il disegno di legge, a firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio, si compone di 9 articoli. Vediamoli.
Ddl Nordio, via l’abuso d’ufficio
Il provvedimento abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale. L’abuso d’ufficio è il reato commesso dai pubblici ufficiali durante lo svolgimento dei propri compiti quando abusano del loro potere per ottenere un vantaggio personale, ad esempio di tipo economico, o per danneggiare ingiustamente un’altra persona. Contemporaneamente, però, all’interno del decreto svuotacarceri è stato introdotto il reato di “peculato per distrazione”, che l’Anm considera “il segno tangibile di una scelta infelice”. Il nuovo reato prevede che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Traffico di influenze, aumenta la pena minima
Il ddl modifica inoltre l’articolo 346-bis del codice penale, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Viene pertanto limitato a condotte particolarmente gravi il traffico di influenze, di cui aumenta la pena minima, che passa da un anno a un anno e sei mesi: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate e non vantate, mentre l’utilità data o promessa in alternativa al denaro è solo economica.
Ddl Nordio, nuova stretta sulle intercettazioni
Il ddl rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato introducendo, contestualmente, l’obbligo per l’autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.
Il ddl reca inoltre alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Quindi: i giornalisti potranno pubblicare solo quelle intercettazioni il cui contenuto sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. I pubblici ministeri inoltre dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini.
Ddl Nordio, novità sulle misure cautelari
Interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari. Ciò significa che sarà un collegio di tre giudici, non più un solo magistrato, a decidere, durante le indagini, l’applicazione della custodia cautelare in carcere. E prima di esprimersi dovranno interrogare l’indagato, tranne se ricorre il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o se si tratta di reati gravi commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Ddl Nordio, impugnazioni sentenze pm
Esclude il potere del pm di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, codice di procedura penale. Tradotto, sparirà per le sentenze di assoluzione che riguardano reati di “contenuta gravità” la possibilità di ricorrere in appello per l’accusa. Una strada già tentata in passato con la riforma Pecorella bocciata dalla Corte costituzionale. Viceversa, potranno essere impugnate dal pm le assoluzioni per i reati più gravi, compresi quelli del Codice Rosso.
Ddl Nordio, tabelle infradistrettuali
Apporta modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari.
Aumento delle toghe
Incrementa il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.
Limiti di età per i giudici popolari
Reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Si intende scongiurare così il rischio nullità per processi già avviati e il cortocircuito giuridico in grado di cancellare sentenze di condanna già emesse per reati gravi.
Codice ordinamento militare
Interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari.