Nuove misure sulle dimissioni per assenze ingiustificate, sullo smart working, sui contratti a termine e di somministrazione, con l’esclusione dal tetto del 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, di stagionali e aziende start-up. Si amplia invece la definizione del lavoro stagionale. Questi alcuni dei punti principali previsti dal ddl Lavoro, approvato in via definitiva al Senato.
Contratti a termine
Vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
Stagionali
Inoltre, rientrano tra le attività stagionali, quelle organizzate per far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Assenze ingiustificate e dimissioni
L’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e in tal caso non si applica la disciplina sulle dimissioni telematiche. Non scatta se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. Il datore di lavoro lo comunica all’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) che può verificare.
Periodo di prova
Ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato: tra i due e i quindici giorni per i contratti con durata fino a sei mesi; da due giorni a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Smart working
Si prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Gravidanza e minori per i liberi professionisti
Nel ddl Lavoro è prevista la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. La norma interviene in due ambiti in particolar modo:
- tutela delle libere professioniste donne, prevedendo una sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in favore dei propri clienti a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza;
- tutela della genitorialità, inserendo tra le ipotesi di assenza giustificata, il ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, situazioni che rendono temporaneamente impossibile l’esercizio dell’attività professionale.
Debiti contributivi a rate
Al via la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino a sessanta rate mensili i debiti per contributi e premi, dovuti all’Inps e all’Inail e non affidati agli agenti della riscossione. I casi verranno definiti con decreto ministeriale; i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
Visite mediche
L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo se la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente.
Tesserini di riconoscimento
C’è l’abrogazione di alcune norme relative agli obblighi sulle tessere di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata già definita dal Testo unico sulla sicurezza del 2008, prevedendo per tutte le attività in appalto o subappalto, a prescindere che ci sia o meno un cantiere edile, che i datori di lavoro diano le tessere ai lavoratori e che questi le tengano esposte.