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Criptovalute, OAM: al via entro il 18 maggio il registro degli operatori di monete virtuali

Con Decreto MEF si recano le regole per l’iscrizione nella sezione speciale del registro OAM e l’esercizio di attività di servizi di criptovalute – Ecco chi riguarda

Criptovalute, OAM: al via entro il 18 maggio il registro degli operatori di monete virtuali

Dopo quasi tre anni sarà operativa entro il 18 maggio la sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia. La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente attraverso il servizio presente nell’area privata – previa registrazione – dedicata del portale dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Alla luce del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, in caso di mancato rispetto del termine o di negazione all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’esercizio dell’attività sarà considerato abusivo. 

Tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del registro (entro il 18 maggio) ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel registro.

Per quanto riguarda i soggetti non ancora operativi alla data di apertura del registro dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia. 

L’OAM avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni, se l’Organismo ritiene la comunicazione incompleta o da integrare. 

L’OAM dovrà curare chiarezza, completezza e accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro nella quale saranno anche annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l’indicazione della tipologia di servizio prestato, l’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.  

Infine, l’OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della sezione speciale del registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Tra i dati che potranno essere richiesti anche quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.

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