Dopo quasi tre anni sarà operativa entro il 18 maggio la sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia. La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente attraverso il servizio presente nell’area privata – previa registrazione – dedicata del portale dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Alla luce del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, in caso di mancato rispetto del termine o di negazione all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.
Tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del registro (entro il 18 maggio) ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel registro.
Per quanto riguarda i soggetti non ancora operativi alla data di apertura del registro dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
L’OAM avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni, se l’Organismo ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.
L’OAM dovrà curare chiarezza, completezza e accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro nella quale saranno anche annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l’indicazione della tipologia di servizio prestato, l’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Infine, l’OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della sezione speciale del registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Tra i dati che potranno essere richiesti anche quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.