“Non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, l’Italia non rispetta il diritto dell’Unione”. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Ue. Il gestore dell’infrastruttura e’ Rete Ferroviaria Italiana. Nello stesso tempo la Corte boccia la Commissione perche’ non ha dimostrato la mancanza d’indipendenza dell’organismo di regolamentazione del settore. La causa, piuttosto complessa, fa parte di un pacchetto di ricorsi per inadempienza promossi dalla Commissione nei confronti di vari Stati membri per il mancato rispetto degli obblighi rispetto all’indipendenza dei gestori delle infrastrutture ferroviarie
In Italia la gestione delle “funzioni essenziali” e’ ripartita tra Rete Ferroviaria Italiana, il gestore dell’infrastruttura sulla base di una concessione del ministero dei Trasporti, e lo stesso Ministero. Pur essendo dotata di personalita’ giuridica autonoma, Rfi fa parte del gruppo Fs, che comprende Trenitalia, principale impresa ferroviaria italiana. Rfi e’ incaricata del calcolo dei diritti di accesso alla rete per ogni operatore e della loro riscossione, sulla base delle tariffe fissate dal ministro. L’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari e’ l’organismo di regolamentazione, dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnategli
Secondo la Commissione la normativa italiana non garantisce l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura perche” l’Italia, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, priverebbe il gestore di uno strumento essenziale di gestione. Oggi la Corte indica che il diritto dell’Unione persegue l’obiettivo di assicurare l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, attraverso il sistema di determinazione dei diritti di utilizzo e che il ruolo dei gestori non puo’ limitarsi a calcolare l’importo del diritto in ciascun caso concreto, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale. Al contrario, questi devono disporre di un certo grado di flessibilita’ nella fissazione dell’importo dei diritti. La normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il ministro, vincoli il gestore. Sebbene il Ministro eserciti un mero controllo di legittimita’, detto controllo dovrebbe tuttavia spettare all’organismo di regolamentazione, nel caso di specie all’Ursf. Conclusione: “La legge italiana non consente di assicurare l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura”.