La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Lo comunica la Consulta in una nota.
La mediazione civile e commerciale, prevista dal provvedimento che attua la riforma del processo civile, punta alla ricerca di un accordo amichevole o a una proposta per la soluzione di una controversia con l’obiettivo di alleggerire il sistema giudiziario nello smaltimento degli arretrati evitando anche il rischio di accumulare nuovi ritardi.
Il decreto legislativo del 2010 prevede l’istituto della mediazione obbligatoria nelle controversi di: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.