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Controversie tributarie: ecco come pagare meno

Il Fisco spiega come risolvere entro il 2 ottobre le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate pagando un importo agevolato – Addio a sanzioni e interessi di mora.

I contribuenti che hanno controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate possono risolverle pagando un importo agevolato entro il 2 ottobre 2017. Lo comunica il Fisco, precisando che sul sito dell’Agenzia è ora disponibile il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni.

LE LITI DEFINIBILI

La procedura agevolata per risolvere le controversie tributarie è stata introdotta con la manovrina correttiva di quest’anno, ma non comprende tutte le liti. Rientrano nel perimetro solo quelle in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

COSA E QUANTO SI PAGA

Per la definizione occorre pagare gli importi che l’Agenzia ha chiesto con l’atto impugnato e ancora in contestazione: non si pagano invece le sanzioni collegate ai tributi contestati né gli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40% degli importi in contestazione.

Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio. Chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda per la rottamazione può usufruire allo stesso tempo delle due agevolazioni.

COME E QUANDO SI PAGA

Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. È in questa data che scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare online la domanda di definizione della controversia, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura può essere svolta anche attraverso un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Nelle ultime due ipotesi la domanda va consegnata nel tempo utile a consentire l’esecuzione della trasmissione telematica entro la scadenza del 2 ottobre 2017.

La definizione consente di pagare in un’unica soluzione (entro il 2 ottobre 2017), oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai 2mila euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

Nel caso si scelga di pagare in due rate, la prima (pari al 40% del dovuto) va versata entro il 2 ottobre 2017 e la seconda (pari al restante 60%) entro il 30 novembre.

Chi paga in tre rate, invece, deve versare la prima (40%) entro il 2 ottobre, la seconda (40%) entro il 30 novembre e la terza rata (20%) entro il 2 luglio 2018.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24, ma i codici tributo non sono ancora disponibili: saranno istituiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

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