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Contratto preliminare di compravendita, registrazione online dal 7 marzo: ecco come funziona

Si potrà calcolare anche l’ammontare delle imposte dovute e saldare il conto all’Agenzia delle Entrate direttamente con addebito diretto sul conto corrente: ecco tutti i dettagli

Contratto preliminare di compravendita, registrazione online dal 7 marzo: ecco come funziona

Da martedì 7 marzo 2023 sarà disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta di registrazione del contratto preliminare di compravendita direttamente online insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. Questa possibilità è resa operativa da un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. Una procedura, che consente a professionisti e contribuenti di non doversi più recare agli sportelli delle Entrate. Con successivi provvedimenti la nuova modalità di registrazione sarà poi estesa anche ad altri atti privati.

Il preliminare di compravendita cos’è e a cosa serve

Il contratto preliminare, conosciuto anche come “compromesso”, stabilisce i termini e le condizioni di acquisto di un immobile. Impegna venditore e acquirente a concludere il passaggio di proprietà e deve essere redatto per iscritto e controfirmato da tutte le parti. Tale contratto non è obbligatorio ma una volta stipulato è vincolante. Può essere molto utile, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.

L’effetto prodotto varia, a seconda che si sia provveduto o meno alla trascrizione del contratto preliminare nei registri immobiliari. Inoltre, non è prevista alcuna durata massima del contratto e del conseguente vincolo di stipulare il definitivo.

Una volta firmato, il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato. La registrazione obbligatoria del contratto preliminare di compravendita avviene mediante la presentazione del contratto all’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’imposta di registro (ma domani si potrà fare online).

La stipula del contratto preliminare di compravendita garantisce maggiore tranquillità. Se una delle parti è inadempiente l’altra può ricorrere al tribunale e chiedere o lo scioglimento del contratto e la restituzione dell’eventuale caparra versata, con in più il risarcimento del danno, oppure, una sentenza che stabilisca il passaggio di proprietà coattivo.

Il preliminare di compravendita: registrazione online sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Come annuncia l’Agenzia delle Entrate tramite una nota, da martedì 7 marzo, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, con la nuova modalità di registrazione online del contratto preliminare di compravendita non sarà più necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto.

Non solo, Si potrà calcolare l’ammontare delle imposte dovute tra registro e bollo e saldare il conto al Fisco direttamente con addebito diretto sul conto corrente. Per la registrazione sono dovute:

  • l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita;
  • l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).

Quando il preliminare prevede un pagamento è dovuta anche l’imposta di registro proporzionale pari:

  • allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria;
  • al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

Come funziona il nuovo servizio “Registrazione di atto privato”

Per richiedere la registrazione online basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni). Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle tramite addebito su conto corrente del contribuente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono in ogni caso presentare il modello “Rap” presso un ufficio del Fisco, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

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