Il vigente contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (già denominato CCNL per i dirigenti industriali) prevede nel 2022 un incremento del TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia).
Il contratto collettivo dirigenti non fissa il cosiddetto “minimo mensile di base”, ma in considerazione proprio della peculiarità del lavoro subordinato a contenuto dirigenziale, demanda al rapporto diretto tra datore di lavoro e dirigente la dinamica retributiva individuale, fissando comunque un trattamento minimo complessivo che per il 2021 è di 69.000 euro e per il 2022 sarà di 72.000 euro, sempre parametrati in base ai mesi di effettiva durata del rapporto di lavoro nell’anno di riferimento.
Per effetto di tale meccanismo, la retribuzione complessiva annua lorda percepita dal dirigente (comprensiva di tutti gli elementi, anche in natura, corrisposti in via continuativa o meno, fatta esclusione degli importi derivanti da premi variabili collegati ad indici o risultati, di eventuali gratifiche una tantum, nonché degli importi aggiuntivi per rimborsi spese non documentabili) deve essere confrontata con il TMCG entro il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso in cui risulti che al dirigente sia stato erogato un trattamento economico complessivo inferiore a quello di garanzia, sarà necessario integrarlo con la corresponsione – con le spettanze del mese di dicembre – di un importo “una tantum” a titolo di adeguamento al TMCG, pari alla differenza tra il TMCG stesso e la retribuzione annua effettivamente percepita dall’ interessato.
A partire dall’anno successivo, la retribuzione mensile del dirigente medesimo dovrà essere ricalcolata per garantirgli, su base annua, il raggiungimento comunque del TMCG dell’ anno precedente.
Peraltro per i dirigenti già in azienda con la qualifica dirigenziale alla data del primo gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, gli importi di TMCG previsti dal precedente CCNL del 2014.
Per tali dirigenti il TMCG varia in base alla loro anzianità secondo la seguente formula: TMCG = 63.000 (valore del precedente CCNL) + (mesi di anzianità da dirigente in azienda al primo gennaio 2015 x 236). Tale formula deve essere applicata solo nel caso in cui dia come risultato un importo più elevato di 69.000 euro lordi annui nel 2021 e 72.000 euro nel 2022.
Pertanto, applicando la formula indicata, per i dirigenti con una anzianità al 1°gennaio 2015 inferiore o pari a 25 mesi la soglia garantita al 31 dicembre è di 69.000 euro, mentre per coloro con anzianità superiore si andrà da un valore di 69.136 euro per una anzianità di 26 mesi, sempre al 1° gennaio 2015, per salire progressivamente, ad esempio, a 71.496 euro per una anzianità di 36 mesi, a 73.856 euro per 46 mesi, o 78.576 per 66 mesi, sino a raggiungere il massimo di 80.000 euro con più di 72 mesi di anzianità al 1° gennaio 2015.
Con lo stesso principio, a seguito degli aumenti contrattuali intervenuti e in base alla clausola di salvaguardia, per i dirigenti assunti o nominati prima del 1° gennaio 2015 ed ancora in azienda, la soglia annua del TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre 2022 sarà pari a 72.000 euro annui lordi sino a 38 mesi di anzianità al 1°/1/2015, per salire progressivamente, ad esempio, a 72.204 con 39 mesi di anzianità, a 74.800 con 50 mesi, o 77.160 con 60 mesi, e a 80.000 euro annui con più di 72 mesi sempre al 1° gennaio 2015.
Per i dirigenti assunti o nominati dopo il 1° gennaio 2015 gli importi del TMCG da considerare come parametri, come già ricordato, sono :
- – 69.000 euro lordi annui al 31 dicembre 2021
- – 72.000 euro lordi annui al 31 dicembre 2022.
PREVINDAI
A decorrere dal 2022 il minimale contributivo di 4.800 euro, oggi applicato alla contribuzione a carico del datore di lavoro dopo sei anni nella qualifica dirigenziale in azienda, varrà per tutti i dirigenti a prescindere dall’ anzianità di servizio.
Si ricorda inoltre che il vigente CCNL dirigenti, con scadenza 31 dicembre 2023, ha previsto che dal 1° gennaio 2020, per tutti i dirigenti iscritti o che aderiscano al PREVINDAI, le aliquote di contribuzione ordinaria dovuta al Fondo pensionistico a carico del dirigente (4%) e quella a carico del datore di lavoro (4%) siano calcolate sulla retribuzione percepita dal dirigente utile ai fini del computo del TFR entro un massimale di 180.000 euro lordi annui contro il precedente massimale di 150.000 euro vigente sino al 31 dicembre 2019.
Peraltro, il datore di lavoro potrà, d’intesa con il dirigente, farsi carico della contribuzione dovuta dal dirigente stesso sino al 3%, rimanendo a carico del dirigente il restante 1%.