Il contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (fino al 2004 noto come CCNL per i dirigenti industriali), rinnovato il 30 luglio scorso per il periodo 2019-2023 da Confindustria e Federmanager, il sindacato dei dirigenti, prevede un incremento del trattamento minimo economico solo a partire dal 2020.
Il TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) resta infatti invariato a 66.000 euro lordi annui per il 2019, mentre è incrementato a:
- 69.000 euro lordi annui per il 2020
- 72.000 euro lordi annui per il 2022
- 75.000 euro lordi annui per il 2023
Al riguardo, il contratto collettivo dirigenti non fissa il cosiddetto “minimo mensile base”, ma, in considerazione proprio della peculiarità del lavoro subordinato a contenuto dirigenziale, demanda al rapporto diretto tra impresa e dirigente la dinamica retributiva individuale, fissando comunque un trattamento minimo complessivo secondo gli importi sopra indicati.
Per effetto di tale meccanismo, la retribuzione complessiva annua lorda percepita dal dirigente (comprensiva di tutti gli elementi, anche in natura, corrisposti in via continuativa o meno, fatta esclusione degli importi derivanti da premi variabili collegati ad indici o risultati, di eventuali gratifiche una tantum, nonché degli importi aggiuntivi per rimborsi spese non documentabili) deve essere confrontata con il TMCG entro il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso in cui risulti che all’interessato sia stato erogato un trattamento complessivo inferiore a quello di garanzia, sarà necessario integrarlo con la corresponsione – con le spettanze del mese di dicembre – di un importo “una tantum” a titolo di adeguamento al TMCG, pari alla differenza tra il TMCG stesso e la retribuzione annua effettivamente percepita dal dirigente.
A partire dall’anno successivo peraltro la retribuzione mensile del dirigente medesimo dovrà essere ricalcolata per garantirgli, su base annua, il raggiungimento del TMCG dell’anno precedente.
Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del primo gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, gli importi di TMCG già previsti dal CCNL 30 dicembre 2014.
Pertanto, per tali dirigenti il TMCG varia in base alla loro anzianità secondo la seguente formula:
TMCG = 63.000 + (mesi di anzianità da dirigente in azienda al primo gennaio 2015 x 236).
Fermo restando che anche per i dirigenti con una anzianità al primo gennaio 2015 inferiore o pari a 12 mesi la soglia garantita al 31 dicembre 2019 è sempre di 66.000 euro lordi annui, per coloro con anzianità superiore, applicando la formula indicata, si andrà da un valore di 66.068 euro per una anzianità di 13 mesi, sempre al 1° gennaio 2015, per salire progressivamente a 69.136 per una anzianità di 26 mesi, a 73.148, ad esempio, per una anzianità di 43 mesi o per raggiungere il massimo di 80.000 euro con più di 72 mesi di anzianità al 1° gennaio 2015.
Inoltre, a seguito degli aumenti contrattuali definiti e in base alla clausola di salvaguardia ricordata, per i dirigenti assunti o nominati prima del 1° gennaio 2015 ed ancora in azienda, l’importo di riferimento del TMCG al 31 dicembre 2020, sempre per effetto della formula [63.000 + (mesi di anzianità x 236)], sarà pari a 69.000 euro per una anzianità sino a 25 mesi, e si congelerà sui valori del 2019, a partire da 69.136 euro per una anzianità di 26 mesi, a 73.148 euro per una anzianità di 43 mesi o al massimo di 80.000 euro per una anzianità superiore ai 72 mesi.
Per i dirigenti assunti o nominati dopo il primo gennaio 2015 gli importi del TMCG da assumere come parametri, come già ricordato, sono:
- 66.000 euro lordi annui al 31 dicembre 2019
- 69.000 euro lordi annui al 31 dicembre 2020
PREVINDAI
Il nuovo CCNL dirigenti prevede che dal primo gennaio 2020, per tutti i dirigenti iscritti o che aderiranno al Fondo Pensione integrativo, il PREVINDAI, le aliquote di contribuzione ordinaria dovuta al Fondo a carico del dirigente (4%) e quella a carico del datore di lavoro (4%) saranno calcolate sulla retribuzione percepita dal dirigente utile ai fini del computo del TFR, entro un massimale di 180.000 euro lordi contro il massimale di 150.000 euro lordi vigente sino al 31 dicembre 2019.
Peraltro, il datore di lavoro potrà, d’intesa con il dirigente, farsi carico della contribuzione dovuta dal dirigente stesso sino al 3%, restando a carico del dirigente l’1%.
Infine, il minimale contributivo di 4.800 euro a carico dell’azienda, oggi applicato solo dopo sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale in azienda, sarà applicato a tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità, a decorrere dal 2022, salva la facoltà dell’azienda di anticiparne la decorrenza.
POLIZZE ASSICURATIVE
Sempre dal 1° gennaio 2020 gli importi assicurati, in caso di morte o invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, aumenteranno a:
- 200.000 euro per il dirigente che non abbia figli a carico né coniuge (oggi 150.000)
- 300.000 euro per il dirigente che abbia figli a carico e/o coniuge (oggi 220.000)
Il concorso del dirigente al costo del premio della polizza è elevato da 150 euro annui a 200.
DECORRENZA E DURATA
Si ricorda che il nuovo CCNL dirigenti decorre dal primo gennaio 2019 e scadrà il31 dicembre 2023.