Tra le misure connesse all’ emergenza da Covid-19, il Decreto-Legge cosiddetto “Sostegni bis”, convertito nella legge 23 luglio 2021 n.106, ha istituito, all’ art. 41, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in via eccezionale un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il “contratto di rioccupazione”, volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione in questa fase di ripresa delle attività economiche e produttive.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’ impiego.
L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti per il licenziamento illegittimo. Pertanto il recesso del contratto ante tempus da parte del datore di lavoro comporta la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.
Ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore ma con esclusione conesclusione del settore agricolo, del lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario, che assumono con il contratto di rioccupazione, nel periodo sopraindicato, è riconosciuto, per un massimo di 6 mesi, un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, nel limite di un importo massimo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia di esonero della contribuzione datoriale riferita alla paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (euro 6000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata a 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Peraltro, l’incentivo previsto per tale tipo di contratto non può trovare applicazione qualora l’assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali anche se a tempo indeterminato.
Ne deriva che l’instaurazione di un contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero in questione, in quanto il nuovo contratto di rioccupazione deve essere considerato come un genus speciale di contratto di lavoro a tempo indeterminato, che segue autonome regole relative agli obblighi tra le parti e agli oneri contributivi.
Parimenti, non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, in quanto il lavoratore interessato non sarebbe titolare del requisito fondante il contratto di rioccupazione, vale a dire lo stato di disoccupazione, poichè la ratio del provvedimento di legge è proprio quello di incentivare l’ inserimento al lavoro dei lavoratori disoccupati.
In considerazione dell’entità dell’ incentivo, pari al 100% della contribuzione datoriale, eventuali ulteriori esoneri o agevolazioni spettanti, come ad esempio per l’assunzione di donne svantaggiate, disabili o giovani o la decontribuzione Sud, potranno trovare applicazione al termine dei sei mesi dell’esonero contributivo per il contratto di rioccupazione, scomputando ovviamente dalla durata teorica di questi ulteriori benefici il periodo per cui si è fruito di tale esonero.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto di rioccupazione, ai sensi dell’ art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine, fermo restando che durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto stesso.
Se invece al termine del periodo nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo, per norma generale, spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione del personale nella stessa unità produttiva.
Peraltro, il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nello stesso livello e categoria professionale del lavoratore con contratto di rioccupazione, effettuato nei sei mesi successivi alla assunzione di quest’ ultimo, comporta la revoca dell’ esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Infine la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’ incentivo in questione con decisione del 14 luglio scorso, in quanto considerato un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno nel rispetto dei requisiti della normativa comunitaria nell’ attuale emergenza Covid-19.