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Contratto a termine e Covid-19: le regole fino al 31 dicembre

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Novità importanti sul contratto a termine. Il decreto Agosto allenta le limitazioni previste dal decreto Dignità su proroga e rinnovi allo scopo di salvaguardare posti di lavoro posti a rischio dalla crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19.

CONTRATTI: I DATI DELL’INPS

I dati, d’altronde, non sono incoraggianti. Secondo i numeri forniti dall’Osservatorio sul precariato dell’INPS, a causa delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia, nei primi cinque mesi del 2020 le assunzioni sono crollate del 43% rispetto allo stesso periodo del 2019, scendendo a quota 1.795.000 unità. La contrazione ha riguardato soprattutto le assunzioni con contratti a termine (stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato), registrando un picco negativo, nel mese di aprile quando il ribasso è stato del -83%.

Da gennaio a maggio 2020, le trasformazioni da tempo determinato sono state pari a 229mila unità, in calo del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E ancora: il saldo dei rapporti a tempo determinato a maggio 2020 è risultato pari a -552mila. Dati tendenziali significativamente negativi si registrano, sempre a fine maggio, pure per gli intermittenti (-92mila), i somministrati (-155mila) e gli stagionali (-210mila). 

Insomma i primi effetti negativi dell’emergenza Covid-19 sul mercato del lavoro si stanno manifestando in tutta la loro gravità.

CONTRATTO A TERMINE: OK A PROROGA E RINNOVO

Al fine di rallentare la tendenza, il decreto Agosto interviene sul contratto a termine, rendendone possibile la proroga senza causale fino al 31 dicembre 2020.

Secondo quanto stabilito due anni fa con il decreto Dignità, dopo i primi 12 mesi il contratto a termine può essere prorogato solo in presenza di tre causali:

  • esigenze momentanee e di carattere oggettivo, estranee all’ordinaria attività;
  • impellenza di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze relative ad incrementi temporanei, di notevole entità ma non programmabili, dell’attività ordinaria.

In assenza di queste condizioni, non si può procedere alla proroga e, trascorsi i primi 12 mesi, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 

L’articolo 8 del decreto Agosto elimina temporaneamente la necessità di causali, consentendo ai datori di lavoro di rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le motivazioni. Il tutto fino al 31 dicembre 2020, poi si tornerà alla vecchia normativa.

Da sottolineare che sia la proroga che il rinnovo del contratto a termine sono consentiti entro i termini temporali previsti dalla legge. Dunque non sarà possibile superare, complessivamente, i 24 mesi di durata.

CONTRATTO A TERMINE: STOP AL RINNOVO AUTOMATICO

Il decreto Agosto fa marcia indietro su questo previsto dal decreto Rilancio. Parlando in parole povere, viene cancellata la norma che introduceva una proroga automatica obbligatoria dei contratti a termine per il periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza Covid-19. Una regola che non era per niente piaciuta alle imprese. L’abrogazione della norma non ha però effetti retroattivi. Dunque i contratti scaduti tra il 19 luglio (giorno in cui è entrato in vigore il decreto Rilancio) e il 14 agosto (data di entrata in vigore del decreto Agosto) saranno soggetti alla proroga automatica. I successivi invece potranno essere rinnovati o prorogati secondo le regole del Decreto Agosto.

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